Corte di Cassazione Civile sez. III, 29 maggio 2018, n. 13394

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 10/2018
LEGITTIMITÀ
10/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
stenza di elementi concreti di colpa a carico di uno dei
due conducenti anche se il danno è stato concretamente
provocato dall’urto con altro veicolo in sosta al quale non
possa essere ascritta alcuna responsabilità: ciò comporta
l’inapplicabilità del criterio sussidiario di responsabilità
presunta di pari grado di cui all’art. 2054, comma 2, c.c.,
potendosi applicare l’art. 2054, comma 1, c.c. che presup-
pone l’accertamento, sulla base delle prove assunte, delle
circostanze di maggior rilievo inf‌luenti sulla dinamica del
sinistro che consentano di stabilire la misura della inci-
denza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei
protagonisti nella determinazione dell’evento”.
Il Tribunale di rinvio provvederà anche in ordine alle
spese del giudizio di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 29 MAGGIO 2018, N. 13394
PRES. VIVALDI – EST. SPAZIANI – P.M. BASILE (CONF.) – RIC. T. ED ALTRI (AVV.
MASSATANI) C. SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI S.C.A.R.L. (AVV. ALBERICI)
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Richiesta di risarcimento all’assicuratore y Plu-
ralità di danneggiati dallo stesso sinistro y Onere
dell’assicuratore di provare le loro richieste risar-
citorie y Sussistenza y Risarcimento di alcuni dan-
neggiati y Incapienza del massimale y Opponibilità
ai danneggiati non risarciti y Esclusione y Limiti y
Facoltà dell’assicuratore di provare che quanto pa-
gato era effettivamente dovuto y Sussistenza y Con-
seguenze y Fondamento.
. In tema di risarcimento del danno derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, qualora
vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro,
l’assicuratore deve provvedere, usando la normale di-
ligenza, all’identif‌icazione di tutti i danneggiati, atti-
vandosi anche con la loro congiunta chiamata in causa,
per procedere alla liquidazione del risarcimento nella
misura proporzionalmente ridotta ai sensi dell’art. 27,
comma 1, della l. n. 990 del 1969 ("ratione temporis"
vigente); ove ciò non abbia fatto, non può opporre ai
danneggiati non risarciti l’incapienza del massimale,
ma deve rispondere f‌ino alla concorrenza dell’ammon-
tare del medesimo nei confronti di ciascun danneggia-
to. Peraltro, nel giudizio promosso dal danneggiato non
ancora risarcito, l’assicuratore conserva la facoltà di
dimostrare che quanto pagato era effettivamente dovu-
to, siccome corrispondente al danno subito dal danneg-
giato risarcito; in tal caso, il suo debito verso il danneg-
giato non risarcito sarà proporzionalmente ridotto nei
limiti della quota di indennizzo che, nel rispetto della
"par condicio", sarebbe spettata al danneggiato prece-
dentemente soddisfatto. (c.p.c., art. 102; l. 24 dicembre
1969, n. 990, art. 27) (1)
(1) Sostanzialmente nel medesimo senso, v. Cass. civ. 11 marzo 2016,
n. 4765, in questa Rivista 2016, 607 e Cass. civ. 19 luglio 2004, n.
13335, ivi 2005, 746.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2007, C.T., in proprio e quale procuratrice speciale
dei fratelli Al., An., F., M.F., S., C., P., M. e G., convenne
in giudizio, dinanzi al Tribunale di Verona, M.E.R. e la
Società Cattolica di Assicurazione s.c.a.r.i., chiedendone
la condanna solidale al risarcimento dei danni patiti iure
proprio e iure hereditatis a seguito dell’incidente stradale
del 29 dicembre 1999, in occasione del quale l’autocarro
condotto dal primo e assicurato con la seconda aveva in-
vestito il fratello F.T., provocandone la morte.
Nella contumacia del responsabile, si costituì in giu-
dizio la Società Cattolica di Assicurazione, la quale, sul
presupposto di aver già indennizzato altri danneggiati che
avevano instaurato un separato giudizio (precisamente, la
moglie e i tre f‌igli della vittima, i quali avevano formulato le
loro richieste risarcitorie dinanzi al Tribunale di Brindisi),
invocò il rigetto della domanda per incapienza del massi-
male e, in subordine, l’applicazione del criterio di riduzio-
ne proporzionale del risarcimento tra gli aventi diritto.
All’esito dell’istruttoria, il Tribunale, ritenuta la mala
gestio impropria della società assicurativa per violazione
del principio della par condicio tra i danneggiati di cui
all’art. 27, primo comma, L. n. 990 del 1969 e operata la ri-
duzione proporzionale del risarcimento tra tutti gli aventi
diritto, accolse parzialmente la domanda, condannando i
convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore degli
attori, della somma di Euro 66.660,90 (Euro 6.666,09 per
ciascun danneggiato), nonché il solo M.E.R. al pagamento
dell’ulteriore somma di Euro 47.899,90.
La Corte di appello di Venezia – adìta con impugna-
zione principale da C.T. e con impugnazione incidentale
dalla Società Cattolica di Assicurazione – ha parzialmente
accolto soltanto la seconda, riducendo il risarcimento
complessivamente dovuto dalla compagnia assicurativa
alla somma di Euro 34.306,24 (Euro 3.430,62 per ciascun
avente diritto).
Per quanto ancora interessa, la Corte territoriale ha
deciso sulla base dei seguenti rilievi:
– il motivo di appello incidentale con cui la società ave-
va contestato il giudizio del primo giudice circa la sussi-
stenza della mala gestio impropria doveva essere respinto,
atteso che, nella fattispecie, era effettivamente conf‌igu-
rabile la violazione, da parte sua, del principio della par
condicio dei danneggiati di cui all’art. 27, primo comma,
L. n. 990 del 1969: i fratelli T., infatti, già in data 18 agosto
2001, le avevano inviato una formale richiesta di risarci-
mento del danno ma essa aveva omesso di estendere loro il
giudizio instaurato dagli altri parenti della vittima presso
il Tribunale di Brindisi al f‌ine di consentire l’esame con-
giunto delle diverse pretese risarcitorie in funzione della
liquidazione unitaria del danno; in ragione della mala ge-
stio, la società non poteva quindi opporre ai danneggiati
pretermessi l’incapienza del massimale;
– ciò posto, doveva peraltro anche rigettarsi il correla-
tivo motivo di appello principale con cui gli attori avevano
censurato l’applicazione del principio della riduzione pro-
porzionale del risarcimento effettuata dal primo giudice:
l’accertamento della mala gestio, infatti, non comportava
l’automatica responsabilità ultra-massimale dell’assicu-
ratrice verso danneggiati pretermessi, dovendosi ricono-
scere alla società la possibilità di provare, al f‌ine di be-
nef‌iciare della riduzione proporzionale del risarcimento,
che le somme corrisposte ai danneggiati precedentemen-
te soddisfatti fossero effettivamente dovute; poiché tale
dimostrazione era stata fornita (non potendosi dubitare
della sussistenza del diritto al risarcimento in capo ai
più stretti familiari della vittima, tra l’altro accertato con
sentenza del Tribunale di Brindisi), il debito dell’assicu-
ratrice verso i T. doveva essere proporzionalmente ridotto
nei limiti della quota di indennizzo che, nel rispetto del
criterio della par condicio, sarebbe spettata ai danneggiati
precedentemente soddisfatti;
– confermata la correttezza della decisione del Tribu-
nale di operare una proporzionale riduzione degli importi
dovuti ai fratelli T. nonostante l’accertata mala gestio, do-
veva poi, in accoglimento del secondo motivo di appello
incidentale proposto dall’assicuratrice, procedersi ad una
rideterminazione in diminuzione delle somme dovute,
avuto riguardo alla circostanza che il primo giudice non
aveva tenuto conto, nel computo, degli importi liquidati
dal Tribunale di Brindisi alla moglie e ai f‌igli della vittima
a titolo di provvisionale, nonché degli importi corrispo-
sti dalla compagnia assicurativa in seguito a transazioni
concluse con altri soggetti che avevano riportato danni in
seguito al fatto dannoso imputabile all’esclusiva responsa-
bilità di M.E.R.;
– andava inf‌ine rigettato l’ulteriore motivo di impugna-
zione principale con cui gli attori avevano lamentato la
mancata applicazione delle Tabelle di Milano, atteso che,
a prescindere dalle tabelle utilizzate, la liquidazione del
danno non patrimoniale operata dal primo giudice dove-
va ritenersi congrua, avuto riguardo all’età della vittima,
che aveva da tempo costituito una propria famiglia, e alla
stessa lontananza dei fratelli, che vivevano in altre regioni
e usavano frequentare il proprio congiunto solo durante
brevi periodi nelle vacanze estive.
Propone ricorso per cassazione C.T., in proprio e quale
procuratrice speciale dei fratelli, aff‌idandosi a due, artico-
lati motivi di censura.
Risponde con controricorso la Società Cattolica di As-
sicurazione.
L’intimato M.E.R. non svolge difese.
Le parti non hanno depositato memorie per l’udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia «violazione e falsa applica-
zione, censurabile ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art.
27, comma 2, della L. n. 990/1969».
I ricorrenti lamentano che la Corte territoriale, dopo
aver confermato il giudizio sulla sussistenza della mala ge-
stio della società assicurativa per violazione del principio
della par condicio dei danneggiati, non ne abbia tratto le
consequenziali implicazioni in ordine alla responsabilità
ultra-massimale della stessa.
Deducono che, ai sensi dell’art. 27 della L. n. 990 del
1969, nell’ipotesi di pluralità di danneggiati, ove l’assicu-
ratore, colpevolmente pretermettendo alcuni di essi, abbia
pagato agli altri una somma superiore alla quota spettante
a ciascuno, non può opporre ai danneggiati pretermes-
si che il massimale si è esaurito a causa dei precedenti
pagamenti ma risponde nei loro confronti f‌ino a concor-
renza della somma assicurata. Evidenziano che la Corte
di appello, per un verso, aveva correttamente enunciato
tale principio, e, per l’altro, aveva accertato che effettiva-
mente, nella fattispecie, la società assicurativa si era inde-
bitamente determinata a soddisfare alcuni aventi diritto,
all’esito di transazioni e di pronunzie giudiziali, pur aven-
do avuto formale conoscenza della richiesta risarcitoria
avanzata dai fratelli T. e senza provvedere, come invece
avrebbe dovuto, ad estendere loro il giudizio risarcitorio
introdotto dagli altri danneggiati, al f‌ine di provocare l’e-
same congiunto delle diverse domande. Nonostante ciò
– affermano – la Corte territoriale è poi pervenuta a con-
clusioni incoerenti con tali premesse in quanto, anziché
riconoscere la responsabilità della società assicurativa
f‌ino a concorrenza del massimale nei confronti dei dan-
neggiati non soddisfatti, ha indebitamente proceduto alla
riduzione proporzionale del risarcimento tra gli stessi, tra
l’altro rideterminando in diminuzione le somme già liqui-
date dal Tribunale.
Con specif‌ica censura i ricorrenti lamentano, inoltre,
che nel procedere alla proporzionale riduzione del risar-
cimento, il giudice del merito abbia tenuto conto della
somma complessiva erogata in favore degli aventi diritto
precedentemente soddisfatti, senza considerare che, ove
fosse stato rispettato il principio della par condicio, questi
ultimi avrebbero avuto importi inferiori e il risarcimento
per quota loro spettante sarebbe risultato più elevato.
1.1. Il motivo è infondato.
L’art. 27, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n.
990 oggi non più in vigore in quanto sostituito dall’art. 140
del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, ma applicabile ratione
temporis alla fattispecie in esame – prevede che in caso
di pluralità di persone danneggiate nello stesso sinistro,
qualora il risarcimento dovuto dal responsabile superi le
somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei
confronti dell’assicuratore sono proporzionalmente ridotti
f‌ino alla concorrenza delle somme assicurate.
Come questa Corte ha reiteratamente affermato, l’one-
re di creare i presupposti della par condicio degli aventi
diritto, in funzione dell’applicazione della regola della
riduzione proporzionale del risarcimento, spetta all’as-
sicuratore, il quale deve consentire a tutti di concorrere
alla ripartizione del massimale in proporzione del danno
subìto da ciascuno.
A tal uopo, l’assicuratore, usando l’ordinaria diligenza,
deve provvedere all’identif‌icazione di tutti i danneggiati,
provocare le richieste risarcitorie da parte loro, liquida-
re ognuno di loro con l’accordo di tutti e, nell’ipotesi in
cui taluno di essi abbia agito giudizialmente, estendere
il giudizio mediante chiamata in causa degli altri, al f‌ine
di consentire la congiunta disamina delle pretese risar-
citorie. Ove ciò non abbia fatto, l’assicuratore, una volta
convenuto in giudizio da uno o da taluni dei danneggiati,

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