Corte di Cassazione Civile sez. III, 31 maggio 2018, n. 13770

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 10/2018
LEGITTIMITÀ
10/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
accessoria, ma dell’intero provvedimento, omettendo di
valutare che il veicolo, ancorchè immatricolato all’estero,
circolava comunque senza i documenti prescritti dall’artt.
93 comma 7 del c.d.s.
Tale statuizione non è conforme a diritto.
L’eventuale illegittimità della conf‌isca comporta infatti
l’annullamento non già dell’intera ordinanza-ingiunzione,
ma della sola sanzione accessoria della conf‌isca del veico-
lo (in tal senso Cass. 13990/2010).
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va
dunque cassata, con rinvio al Tribunale di Ancona, in di-
versa composizione, anche per la regolazione delle spese
del presente giudizio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 31 MAGGIO 2018, N. 13950
PRES. AMENDOLA – EST. ROSSETTI – RIC. GA. ED ALTRI (AVV. FADEL) C. S. (AVV.
TI MARCELLI E BETTIOL)
Procedimento civile in genere y Riassunzione y
Domanda riconvenzionale tempestivamente pro-
posta avanti al giudice incompetente y Esclusione
della eventuale decadenza.
. La riassunzione del giudizio dinanzi al giudice com-
petente, dopo una pronuncia di incompetenza "ra-
tione valoris", dà luogo a "translatio iudicii", sicché è
ammissibile, nel giudizio riassunto, la domanda ricon-
venzionale che era stata tempestivamente formulata
dinanzi al giudice dichiaratosi incompetente. (Nella
specie, promosso giudizio per il risarcimento dei danni
da circolazione stradale innanzi al giudice di pace, la
domanda riconvenzionale era stata tempestivamen-
te formulata dal convenuto, che, dopo la declinatoria
di competenza "ratione valoris ", si era costituito nel
giudizio riassunto innanzi al tribunale solo alla prima
udienza, anziché nel termine di venti giorni precedenti
il detto termine). (c.p.c., art. 38; c.p.c., art. 45; c.c., art.
50) (1)
(1) Nel senso che il tempestivo esercizio di un’azione, ancorchè da-
vanti a giudice incompetente, vale ad impedire la decadenza cui essa
sia soggetta se, dopo la pronuncia di incompetenza, la causa venga
riassunta innanzi al giudice competente, si veda la remota Cass. 2
marzo 1984, n. 1489, in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il (omissis) S.G. investì col proprio autoveicolo la
minore Ga.Mo., provocandole lesioni personali. Nel 2006
S.G. convenne dinanzi al Giudice di pace di Montebelluna
i genitori della minore investita (Ga.Gi. e G.F.), chieden-
done la condanna al risarcimento dei danni patiti in con-
seguenza dell’investimento.
I convenuti si costituirono e formularono domanda ri-
convenzionale di condanna dell’attrice al risarcimento dei
danni patiti da loro e dalla propria f‌iglia in conseguenza
del suddetto investimento.
Chiesero che, eccedendo la domanda riconvenzionale
i limiti della competenza per valore del Giudice di pace,
quest’ultimo rimettesse l’intera causa dinanzi al Tribunale.
2. Con sentenza 18 giugno 2007 il Giudice di pace di
Montebelluna dichiarò la propria incompetenza per valore
e f‌issò alle parti un termine per la riassunzione del giudi-
zio dinanzi al Tribunale.
3. La causa venne riassunta da Ga.Gi. e G.F., in proprio
e per conto della f‌iglia, dinanzi al Tribunale di Treviso, se-
zione di Montebelluna.
Con sentenza 31 maggio 2013 n. 86, il Tribunale di Tre-
viso rigettò la domanda, ritenendo che la responsabilità
del sinistro andasse ascritta esclusivamente alla minore.
4. Con sentenza 18 giugno 2015 n. 1163 la Corte d’appel-
lo di Venezia rigettò il gravame proposto dai soccombenti.
5. Ricorrono per cassazione avverso tale ultima senten-
za Ga.Gi., G.F. e Ga.Mo., nelle more divenuta maggiorenne,
con ricorso fondato su cinque motivi ed illustrato da me-
moria.
Ha resistito con controricorso illustrato da memoria
S.G..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano il vizio di
nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.
Sostengono che S.G. formulò la propria domanda ri-
convenzionale, nel giudizio riassunto dinanzi al Tribunale,
costituendosi all’udienza di prima comparizione, e non nel
termine di 20 giorni prima di tale udienza. Assumono che
tale domanda doveva perciò essere dichiarata inammissi-
bile.
1.2. Il motivo è infondato, dal momento che la riassun-
zione del giudizio dinanzi al giudice competente, dopo una
pronuncia di incompetenza ratione valoris, costituisce una
translatio iudicii, sicchè è ammissibile, nel giudizio riassun-
to, la domanda riconvenzionale se tempestivamente formu-
lata dinanzi al giudice dichiaratosi incompetente (sez. III,
sentenza n. 1489 del 2 marzo 1984, Rv. 433576 - 01).
2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi
dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 196 c.p.c..
Sostengono che la Corte d’appello avrebbe erronea-
mente attribuito alla minore la responsabilità esclusiva
dell’investimento; che tale errore sarebbe scaturito dall’a-
vere la corte d’appello condiviso una consulenza tecnica
d’uff‌icio erronea, perchè fondata su presupposti erronei;
sostengono che la Corte d’appello non avrebbe adegua-
tamente considerato le dichiarazioni sostanzialmente
confessorie rese da S.G., nè le dichiarazioni rese dal testi-
mone P.G.; soggiungono che nemmeno sarebbero stati ade-
guatamente valutati il rapporto della polizia municipale e
le tracce di frenata lasciate dal veicolo.
2.2. Il motivo è inammissibile, in quanto nella sostan-
za sollecita da questa Corte una nuova valutazione delle
prove, e dunque cozza contro il consolidato e pluridecen-
nale orientamento secondo cui non è consentita in sede di
legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa
rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla ri-
levando che quelle prove potessero essere valutate anche
in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice
di merito (ex permultis, sez. lav., sentenza n. 7394 del 26
marzo 2010, Rv. 612747; sez. III, sentenza n. 13954 del 14
giugno 2007, Rv. 598004; sez. lav., sentenza n. 12052 del
23 maggio 2007, Rv. 597230; sez. I, sentenza n. 7972 del
30 marzo 2007, Rv. 596019; sez. I, sentenza n. 5274 del 7
marzo 2007, Rv. 595448; sez. lav., sentenza n. 2577 del 6
febbraio 2007, Rv. 594677; sez. lav., sentenza n. 27197 del
20 dicembre 2006, Rv. 594021; sez. I, sentenza n. 14267 del
20 giugno 2006, Rv. 589557; sez. lav., sentenza n. 12446 del
25 maggio 2006, Rv. 589229; sez. III, sentenza n. 9368 del
21 aprile 2006, Rv. 588706; sez. lav., sentenza n. 9233 del
20 aprile 2006, Rv. 588486; sez. lav., sentenza n. 3881 del
22 febbraio 2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a
sez. III, sentenza n. 1674 del 22 giugno 1963, Rv. 262523, la
quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per ses-
sant’anni: e cioè che “la valutazione e la interpretazione
delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla
parte è incensurabile in Cassazione”).
3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Col terzo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi
dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 2697 c.c..
Sostengono che la Corte d’appello avrebbe erronea-
mente ritenuto assolto, da parte di S.G., l’onere di provare
l’entità dei danni al proprio autoveicolo. Deducono che
tale prova venne fornita depositando unicamente una ri-
cevuta f‌iscale, in quanto tale priva di valore probatorio.
3.2. Il motivo è inammissibile, in quanto sollecita
anch’esso una nuova valutazione d’un elemento indiziario,
quale indubbiamente è una ricevuta di spesa.
4. Il quarto motivo di ricorso.
4.1. Col quarto motivo i ricorrenti lamentano, formal-
mente richiamando l’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Sostengono che la Corte d’appello avrebbe omesso di
pronunciarsi sulla domanda formulata dai genitori della
vittima in proprio, avente ad oggetto la richiesta di risarci-
mento per i danni direttamente da essi patiti.
4.2. Il motivo è manifestamente infondato.
Avendo infatti la Corte d’appello esclusa la responsa-
bilità dei convenuti, essa non doveva ovviamente pronun-
ciarsi sulla domanda proposta dai genitori della minore
infortunata, in quanto assorbita.
5. Il quinto motivo di ricorso.
5.1. Col quinto motivo i ricorrenti lamentano la nullità
della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per man-
canza di motivazione. Sostengono che la Corte d’appello
non avrebbe spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto
che vi fosse compatibilità fra l’entità dei danni riscontra-
ti sul veicolo di S.G. ed il costo delle riparazioni indicate
nella relativa fattura.
5.2. Il motivo è infondato, dal momento che la nullità
della sentenza per mancanza della motivazione sussiste solo
quando quest’ultima sia carente addirittura come “segno
graf‌ico” (così sez. un., sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014, Rv.
629830), circostanza non sussistente nel caso di specie.
6. Le spese.
6.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno
a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385 c.p.c.,
comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.
6.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del
quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento
a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a ti-
tolo di contributo unif‌icato pari a quello dovuto per l’impu-
gnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,
comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre
2012, n. 228, art. 1, comma 17). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 31 MAGGIO 2018, N. 13770
PRES. TRAVAGLINO – EST. DI FLORIO – P.M. CARDINO (DIFF.) – RIC. T. (AVV.
CIANCI) C. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (AVV. MARTIRANO)
Cassazione civile y Motivi del ricorso y Vizi di mo-
tivazione y Mancato esame delle risultanze della
CTU y Idoneità ad integrare il motivo di cui all’art.
360, comma 1, n. 5, c.p.c. y Conf‌igurabilità y Esple-
tamento di più consulenze tecniche y Soluzioni pro-
spettate difformi tra loro y Scelta del giudice y Mo-
tivazione specif‌ica y Necessità y Fattispecie in tema
di liquidazione del danno biologico conseguente a
sinistro stradale.
. Il mancato esame delle risultanze della CTU integra
un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel
giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 5, c.p.c., risolvendosi nell’omesso esame di un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussio-
ne tra le parti. Tale vizio ricorre anche nel caso in cui
nel corso del giudizio di merito siano state espletate più
consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi so-
luzioni prospettate, ed il giudice si sia uniformato alla
seconda consulenza senza valutare le eventuali censure
di parte e giustif‌icare la propria preferenza, limitandosi
ad un’acritica adesione ad essa, ovvero si sia discostato
da entrambe le soluzioni senza dare adeguata giustif‌i-
cazione del suo convincimento mediante l’enunciazio-
ne dei criteri probatori e degli elementi di valutazione
specif‌icamente seguiti. (Nella specie, la S.C. ha cassato
la sentenza di merito che, in un giudizio per il risarci-
mento del danno biologico, aveva ridotto la percentuale
di invalidità riconosciuta dal primo giudice avvalendosi
acriticamente della CTU rinnovata ed omettendo del
tutto non solo di sviluppare un’analisi comparativa, ma
anche di menzionare le diverse conclusioni cui era giun-
to l’ausiliare di primo grado). (c.c., art. 2043; c.p.c., art.
61; c.p.c., art. 116; c.p.c., art. 360) (1)
(1) In termini per quanto concerne il primo capoverso della massima
de qua, v. Cass. civ. 29 maggio 2018, n. 13399, in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. G.T. evocò in giudizio dinanzi al Tribunale di Cosen-
za M.V. e la Nuova MAA Assicurazioni (poi Milano Ass.

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