Corte di Cassazione Civile sez. II, ord. 5 giugno 2018, n. 14366

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 10/2018
LEGITTIMITÀ
10/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
zione a ruolo e l’emissione della relativa cartella esattoria-
le per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per
la sanzione principale, anche l’aumento derivante dalla
sanzione aggiuntiva (Cass. 1884/2016).
Ed invero, soltanto il pagamento in misura ridotta della
sanzione amministrativa effettuato tempestivamente
esclude l’addebito del maggior importo di cui all’art. 203,
comma 3, cod. strada e della sanzione aggiuntiva ex art. 27
L. 689/1981, mentre nel caso di specie, come già rilevato,
detto pagamento ridotto è avvenuto tardivamente.
Con il quinto motivo il ricorrente lamenta l’erronea o
falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e degli artt. 2 e 4 D.M.
55/2014 per aver il Tribunale disposto una liquidazione
delle spese processuali eccessiva.
In particolare, il ricorrente deduce di aver proposto
in via conciliativa alle controparti il pagamento di una
somma sostanzialmente corrispondente al valore della
domanda, che non era stata peraltro accettata: secondo la
prospettazione del ricorrente, dunque, il Tribunale avreb-
be dovuto condannare le odierne resistenti al pagamento
delle spese processuali maturate per l’attività successiva.
Il Tribunale, inoltre, in violazione dell’art. 4 D.M.
55/2014 avrebbe riconosciuto alle controparti un compen-
so superiore ai valori medi previsti dai parametri forensi,
omettendo di tener conto delle circostanze concrete della
controversia.
Il ricorrente lamenta, inf‌ine, la violazione dell’art. 2
D.M. 55/2014, in relazione alla liquidazione di spese non
documentate e comunque eccessive.
Il motivo, che si articola in una pluralità di distinte
censure, non ha pregio.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 91 c.p.c., si os-
serva che la proposta conciliativa del ricorrente non risul-
tava comprendere alcun rimborso delle spese di lite so-
stenute f‌ino a quella data dalle controparti; tale mancato
riconoscimento integra idoneo motivo di non accettazione
della proposta, considerata l’incidenza delle spese legali
suddette, causalmente imputabili all’odierno ricorrente,
cui era riconducibile l’iniziativa del giudizio di opposizio-
ne, sul modesto valore della controversia.
Del pari infondata, la seconda censura.
In tema di liquidazione delle spese processuali succes-
siva al D.M. n. 55 del 2014, infatti, fermo restando che la
determinazione da parte del giudice di merito del com-
penso è sindacabile unicamente ove venga dedotta la vio-
lazione dei minimi previsti dalla tariffa professionale, non
trova fondamento normativo un vincolo alla determinazio-
ne secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice
solo quantif‌icare il compenso tra il minimo ed il massimo
delle tariffe, peraltro a loro volta derogabili con apposita
motivazione (2386/2017).
Si osserva inoltre, con riferimento alla determinazio-
ne delle spese di lite, che il giudice di merito deve tenere
conto non soltanto del valore della controversia, che co-
stituisce il criterio di individuazione dello scaglione corri-
spondente, ma pure della natura e complessità della con-
troversia e del numero delle questioni trattate e che ciò
che rileva è unicamente il fatto che la liquidazione, come
nel caso di specie, sia contenuta entro i limiti, massimo e
minimo, delle tariffe medesime, peraltro nemmeno vinco-
lanti, come si desume dall’art. 1, comma 7, del menzionato
decreto (Cass. 18167/2015). Infondata pure la violazione
dell’art. 2 D.M. 55/2014.
Da un lato, risulta corretto il riconoscimento delle
spese forfettarie in favore di Equitalia in misura del 15%,
mentre, avuto riguardo alle spese liquidate al Comune di
Verona, la somma di 105,00 euro, appare comprensiva, ol-
tre che delle spese generali, di ulteriori spese vive, che il
giudice di merito ha ritenuto di desumere dall’esame degli
atti processuali, il cui effettivo esborso, avuto riguardo al
necessario onere di specif‌icità del ricorso, non risulta spe-
cif‌icamente contestato dal ricorrente.
Il ricorso va dunque respinto e le spese del presen-
te giudizio, regolate secondo soccombenza, si liquidano
come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115 del 2002
sussistono presupposti per il versamento, da parte del ri-
corrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif‌i-
cato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, ORD. 5 GIUGNO 2018, N. 14367
PRES. PETITTI – EST. FEDERICO – RIC. COMUNE DI M. (AVV. ROMBI) C.
CONDOMINIO T.D.S. (AVV. PUBUSA)
Strade y Private e pubbliche y Strada privata y No-
zione di strada y Criterio determinante y Proprietà
y Irrilevanza y Destinazione ad uso pubblico y Rile-
vanza y Fondamento.
. La def‌inizione di "strada", che comporta l’applicabi-
lità della disciplina del relativo codice, non dipende
dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una
determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso
pubblico, che ne giustif‌ica la soggezione alle norme del
codice della strada per evidenti ragioni di ordine pub-
blico e sicurezza collettiva. (nuovo c.s., art. 2) (1)
(1) Conformemente si veda Cass. civ. 25 giugno 2008, n. 17350, in
questa Rivista 2008, 932.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di M. propone ricorso per cassazione, aff‌ida-
to a tre motivi, nei confronti del Condominio “T.D.S.” e di
S.L., nonché del Prefetto di Cagliari, avverso la sentenza
del Tribunale di Cagliari, che, in riforma della sentenza di
primo grado, ha annullato l’ordinanza-ingiunzione, irroga-
ta ai sensi dell’art. 21 commi 1 e 4 c.d.s. per aver eseguito,
senza la preventiva autorizzazione dell’ente proprietario
della strada (Comune di M.), opere sulla pubblica via, poi-
chè la proprietà della strada era rimasta del Condominio.
Il Condominio T.D.S. ed il L. hanno resistito con controri-
corso, illustrato da memorie) mentre il Prefetto di Cagliari
non ha svolto, nel presente giudizio, attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli
artt. 115 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.,
per avere il Tribunale omesso di esaminare un fatto do-
cumentale decisivo per il giudizio, vale a dire il contratto
aggiuntivo del 10 gennaio 1977 e la cartellonistica stradale
comunale apposta sulla via. Il secondo motivo denuncia
la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1372,
2643 c.c., in relazione all’art. 360 nn. 3) e 5) c.p.c., per
avere il Tribunale ritenuto provata la domanda dei resi-
stenti, in ordine alla proprietà della strada. Il terzo motivo
denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2 D.L.vo
285/1992, per aver ritenuto che, ai f‌ini dell’applicazione
del codice della strada, rilevi la proprietà e non anche la
destinazione ad uso pubblico della stessa. Per ragioni di
priorità logica va anzitutto esaminato il terzo motivo, che
è fondato e va accolto.
Il giudice di appello ha infatti annullato l’ordinanza-in-
giunzione, sul rilievo che la strada su cui erano state esegui-
te le opere prive di autorizzazione non risultava di proprietà
comunale. Il giudice di appello, riformando la statuizione
del primo giudice, il quale nel respingere il ricorso aveva
fatto riferimento all’uso pubblico della strada, affermava
che non risultava, fosse intervenuto un provvedimento di
acquisizione o una convenzione idonea a far acquisire al
Comune la proprietà della strada. Il tribunale ha dunque
ritenuto irrilevante l’uso pubblico della strada, che era stato
valorizzato dal primo giudice, affermando che dovesse di-
sapplicarsi la delibera del Comune di M. con cui era stata
disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale
della rete stradale (comprensiva della strada in oggetto) e
di tutti gli accessori e pertinenze, ai sensi dell’art. 70 della
Convenzione e del successivo atto aggiuntivo. Tale statui-
zione non è conforme a diritto. Ed invero, secondo il con-
solidato indirizzo di questa Corte, ai f‌ini della def‌inizione di
“strada”, ciò che rileva, ai sensi dell’articolo 2, comma pri-
mo, del nuovo codice della strada, è la destinazione di una
determinata superf‌icie ad uso pubblico, e non la titolarità
pubblica o privata della proprietà. È pertanto l’uso pubblico
a giustif‌icare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza col-
lettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della
strada. Ciò è confermato dall’ultimo inciso del comma sesto
dell’articolo 2, ai sensi del quale anche le strade «vicinali»
sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada
vicinale sia per def‌inizione (articolo 3, comma primo, n. 52,
stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destina-
zione ad uso pubblico (Cass., 17350/2008).
L’accoglimento del terzo motivo assorbe i primi due
motivi. La sentenza impugnata va dunque cassata e la
causa va rinviata, anche per la regolazione delle spese
del presente giudizio, al Tribunale di Cagliari, in diversa
composizione, che si conformerà al seguente principio di
diritto: “ai f‌ini dell’applicabilità della disciplina del codi-
ce della strada non rileva la proprietà della strada, bensì
la destinazione di essa ad uso pubblico, in quanto è l’uso
pubblico a giustif‌icare, per evidenti ragioni di ordine e si-
curezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del
codice della strada”. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, ORD. 5 GIUGNO 2018, N. 14366
PRES. PETITTI – EST. FEDERICO – RIC. PREFETTO DI ANCONA UFF. TERR. GOV.
(AVV. GEN. STATO) C. R. ED ALTRO
Veicoli y Veicolo immatricolato all’estero e cir-
colante senza i documenti previsti dall’art. 93,
comma settimo, c.d.s. y Conf‌isca y Illegittimità y
Annullamento dell’intera ordinanza-ingiunzione y
Esclusione.
. In tema di sanzioni amministrative, l’illegittimità
della conf‌isca del veicolo comporta l’annullamento sol-
tanto di tale misura accessoria e non dell’intera ordi-
nanza ingiunzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con
rinvio la decisione di secondo grado che, ritenuta l’as-
senza dei presupposti per conf‌iscare il veicolo, aveva
annullato anche la sanzione principale inf‌litta perché
lo stesso circolava senza i documenti prescritti dall’art.
93, comma 7, cod. strada). (nuovo c.s., art. 93; l. 24 no-
vembre 1981, n. 689, art. 21) (1)
(1) Si richiama la pronuncia Corte cost. 27 ottobre 1994, n. 371, in
questa Rivista 1995, 27 che ha dichiarato illegittimo l’art. 21, terzo
comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui dispone
la conf‌isca necessaria del veicolo che circola prima del rilascio della
carta di circolazione, pur essendo stato lo stesso veicolo già immatri-
colato, per contrasto con l’art. 3, primo comma, Cost. Nel medesimo
senso di cui in massima si veda Cass. civ. 10 giugno 2010, n. 13990,
ivi 2010, 781.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Prefetto di Ancona propone ricorso, con un unico mo-
tivo, avverso la sentenza del Tribunale di Ancona, che, in
riforma della sentenza di primo grado, ha annullato l’ordi-
nanza-ingiunzione irrogata nei confronti di R.A. e C.P., per
violazione dell’artt. 93 comma 7 c.d.s., in quanto il veicolo
loro riferibile, non immatricolato in Italia, circolava con
targa di prova scaduta. Il Tribunale, premesso che era pa-
cif‌ico che il veicolo era stato immatricolato in Germania e
che al momento del sequestro circolava con targa di prova
scaduta, affermava che non sussistevano i presupposti per
la conf‌isca del bene, applicabile nella diversa ipotesi di
veicolo non immatricolato: di qui l’annullamento dell’ordi-
nanza impugnata. R.A. e C.P. non hanno svolto, nel presen-
te giudizio, attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e fal-
sa applicazione degli artt. 93 comma 7 c.d.s., in relazione
all’art. 360 n. 3) c.p.c., e dell’artt. 112 c.p.c., in relazione
all’art. 360 nn. 3) e 5) c.p.c., lamentando che la sentenza
impugnata abbia erroneamente disposto l’integrale annul-
lamento dell’ordinanza-ingiunzione, a fronte della ritenu-
ta illegittimità della sanzione accessoria della conf‌isca. Il
motivo è fondato. Il giudice di appello ha fatto discendere
dalla circostanza che la misura accessoria della conf‌i-
sca non era applicabile al caso di specie, giusta senten-
za della Corte cost. 27 ottobre 1994 n. 371, l’illegittimità
e conseguente annullamento, non già della sola misura

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