Corte di Cassazione Civile sez. II, ord. 5 giugno 2018, n. 14368

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 10/2018
LEGITTIMITÀ
10/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
pertanto, detta Amministrazione è tenuta al pagamento
delle spese per la custodia sopportate dal custode relati-
vamente al periodo precedente alla conf‌isca.
Il giudice dell’appello ha quindi precisato che nella
specie il veicolo è stato sottoposto a sequestro ammini-
strativo per violazioni al codice della strada da agenti del
Corpo di Polizia municipale di Roma.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che il decreto prefetti-
zio di liquidazione del compenso non è una condizione di
esigibilità del credito, ma solo l’atto conclusivo del proce-
dimento di pagamento, sicché il custode, anche se non sia
intervenuto il provvedimento di liquidazione, ha comun-
que facoltà di adire il giudice civile per il riconoscimento
del relativo compenso.
E poiché dalla documentazione allegata – ha osservato
conclusivamente il Tribunale – risulta che la custodia del
veicolo sequestrato ha avuto termine il 13 settembre 2006
e che il contratto di cessione del credito stipulato tra C.
s.n.c. e X Service s.r.l., stipulato in data 8 agosto 2007, è
stato notif‌icato a Roma Capitale il 14 gennaio 2011, detta
cessione deve ritenersi pienamente eff‌icace nei confronti
dell’amministrazione appellata a prescindere dall’accetta-
zione di quest’ultima.
3. - Per la cassazione della sentenza del Tribunale
Roma Capitale ha proposto ricorso, con atto notif‌icato il
22 maggio 2014, sulla base di due motivi.
X Service ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione
degli artt. 331 e 107 c.p.c.) Roma Capitale si duole che
il Tribunale abbia respinto l’eccezione sollevata dall’Am-
ministrazione comunale in sede di appello relativamente
alla violazione dell’art. 331 c.p.c. commessa da X Service
s.r.l., che non aveva provveduto a notif‌icare l’atto di appel-
lo a tutte le parti costituite nel giudizio di primo grado (in
particolare, nei confronti del Ministero dell’interno e della
Prefettura di Roma - Uff‌icio territoriale del Governo).
Il secondo motivo (violazione degli artt. 7, 8, 11 e 12 del
D.P.R. n. 571 del 1982, nonché degli artt. 213, comma 2-ter,
ultimo periodo, e 214 del codice della strada) censura che
la sentenza impugnata abbia individuato nell’Ammini-
strazione capitolina il soggetto tenuto al pa gamento delle
somme ex adverso pretese.
2. - Il secondo motivo è infondato. La statuizione conte-
nuta nella sentenza impugnata in punto di legittimazione
passiva del Comune è esatta.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez.
I, 8 maggio 2015, n. 9394), infatti, nel caso di sequestro am-
ministrativo di veicolo per violazioni al codice della strada,
eseguito dalla polizia municipale di un Comune ed aff‌i-
dato in custodia a soggetto pubblico o privato, diverso sia
dall’amministrazione che ha eseguito il sequestro sia dal
proprietario del veicolo sequestrato, obbligato ad “anticipa-
re” - salvo recupero dall’autore della violazione, dall’even-
tuale obbligato in solido, o dal soggetto in favore del quale
viene disposta la restituzione del veicolo - le spese per la
custodia del veicolo medesimo spettanti a detto custode
è, ai sensi dell’art. 11, primo comma, del D.P.R. 29 luglio
1982, n. 571, l’amministrazione comunale cui appartiene il
pubblico uff‌iciale che ha eseguito il sequestro, la quale è
pertanto passivamente legittimata rispetto alla domanda
del custode volta al pagamento delle predette spese.
E poiché nella specie è pacif‌ico che il sequestro am-
ministrativo per violazioni al codice della strada è stato
eseguito da agenti del Corpo della Polizia municipale di
Roma, correttamente la sentenza impugnata ha individua-
to in Roma Capitale il soggetto tenuto al pagamento delle
spese di custodia del mezzo.
3. - Il primo motivo perde, a questo punto, di rilevanza.
Premesso che nell’ipotesi in cui la parte che propone
l’impugnazione non provveda a notif‌icarla alle altri parti,
a tale omissione deve porre rimedio, ex art. 331 c.p.c., il
giudice dell’impugnazione stessa (Cass., sez. II, 3 settembre
2002, n. 12829), va osservato che una volta che è stata con-
fermata la sentenza di merito che ha statuito che, rispetto
alla domanda del custode volta al pagamento delle spese di
custodia, è passivamente legittimata l’amministrazione co-
munale cui appartiene il pubblico uff‌iciale che ha eseguito
il sequestro, la ricorrente è priva di interesse alla declarato-
ria di necessità di integrare il processo nei confronti di sog-
getti (il Ministero o la Prefettura) non tenuti ad assicurare
il soddisfacimento della pretesa azionata in giudizio.
4. - Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza.
5. - Poiché il ricorso per cassazione è stato proposto
successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sus-
sistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1,
comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il
comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R.
n. 115 del 2002 – della sussistenza dell’obbligo di versa-
mento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unif‌icato pari a quello dovuto per la
stessa impugnazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, ORD. 5 GIUGNO 2018, N. 14368
PRES. PETITTI – EST. FEDERICO – RIC. M. (AVV. FIORINI) C. COMUNE DI VERONA
(AVV.TI ZHARA, CAINERI E SQUADRONI) ED ALTRA
Depenalizzazione y Applicazione delle sanzioni y
Pagamento in misura ridotta y Termine y Violazioni
del Codice della strada y Ritardo nel pagamento y
Conseguenze y Acconto sul totale.
. In tema di sanzioni amministrative conseguenti a vio-
lazioni del codice della strada, il pagamento in misura
ridotta è consentito, ai sensi dell’art. 202, comma 1,
del codice stesso, entro i sessanta giorni dalla conte-
stazione. Pertanto, ove l’adempimento avvenga in data
successiva allo spirare del termine indicato, il verbale
costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla
metà del massimo della sanzione, a norma dell’art. 203,
comma 3, del medesimo codice, mentre la somma pa-
gata in ritardo va trattenuta come acconto sul totale.
(nuovo c.s., art. 202; nuovo c.s., art. 203; nuovo c.s.,
art. 206; d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 389) (1)
(1) Principio già affermato da Cass. civ. 23 settembre 2010, n. 20084,
in questa Rivista 2011, 118.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L.M. propone ricorso per cassazione, articolato in cin-
que motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Verona
n. 1208/2014 che, decidendo sul ricorso in opposizione a
cartella di pagamento, rigettava la domanda dell’attore, ri-
tenendo infondata l’eccezione di inesistenza della notif‌ica,
e condannava lo stesso al pagamento della sanzione e alla
refusione delle spese di lite nei confronti del Comune di
Verona e di Equitalia Nord s.p.a.
Il Comune di Verona ed Equitalia Nord s.p.a. resistono
con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’erronea e falsa
applicazione degli artt. 26 D.P.R. 602/1973 e 156-157 c.p.c.,
nonché dell’art. 2697 c.c. per avere il Tribunale ritenuto va-
lida la notif‌icazione della cartella esattoriale eseguita dall’a-
gente della riscossione per mezzo del servizio postale.
Il motivo è privo di fondamento.
Invero, secondo il consolidato indirizzo di questa
Corte, cui il Collegio intende dare continuità, in tema di
notif‌icazione a mezzo del servizio postale della cartella
esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni
amministrative, la notif‌icazione può essere eseguita an-
che mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera rac-
comandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha
per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento
sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario (nella spe-
cie, il portiere), rispondendo tale soluzione al disposto
di cui all’art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che
prescrive l’onere per l’esattore di conservare per cinque
anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di
notif‌ica o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di
notif‌icazione prescelta.” (Cass. 16949/2014).
Il Tribunale ha pertanto fatto una corretta applica-
zione della norma in questione.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’erronea
e/o falsa applicazione degli artt. 1, 6 e 7 della L. 212/2000
poiché il Tribunale ha ritenuto che non fosse applicabile al
caso di specie lo Statuto dei contribuenti ed ha altresì rite-
nuto irrilevanti le eccezioni proposte. Il motivo è infondato.
Conviene premettere che la legge 27 luglio 2000, n. 212 si
applica, in ragione di quanto stabilito nell’art. 17 ed in rela-
zione all’ambito di applicazione dell’intero testo, all’azione
dei concessionari f‌inalizzata all’accertamento, alla liquida-
zione ed alla riscossione dei tributi, e non quando i conces-
sionari medesimi operino per la riscossione delle sanzioni
amministrative per contravvenzione al codice della strada,
in quanto, in tale situazione, le norme dell’ordinamento tri-
butario sono applicabili solo se espressamente richiamate
e nei limiti di tale richiamo (Cass. 19377/2011).
Inoltre, il Tribunale ha riconosciuto che le eccezioni
inerenti la mancata sottoscrizione della cartella, la non ri-
feribilità della stessa, la mancanza della data e della relata
e la mancata indicazione del soggetto emanante fossero
infondate, perchè il ricorrente è stato comunque in grado
di esercitare il diritto di difesa.
Invero, questa Corte ha già evidenziato che la tempesti-
va proposizione del ricorso del contribuente avverso la car-
tella di pagamento produce l’effetto di sanare “ex tunc” la
nullità della relativa notif‌icazione per raggiungimento dello
scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c., mentre non determina il
venir meno della decadenza, eventualmente verif‌icatasi
“medio tempore”, del potere sostanziale di accertamento in
capo all’Amministrazione f‌inanziaria (Cass. n. 17198/2017).
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta l’erronea o fal-
sa applicazione degli artt. 202 e 203 c.d.s. e 23 L. 689/1981,
per avere il Tribunale ritenuto che il pagamento del mi-
nimo edittale, effettuato oltre il termine di 60 giorni, non
avesse estinto la sanzione.
Il motivo è destituito di fondamento.
L’art. 202 c.d.s. consente la possibilità al trasgressore
di pagare entro il termine di sessanta giorni dalla commis-
sione dell’infrazione una somma pari al minimo edittale.
In tema di sanzioni amministrative conseguenti a vio-
lazioni del codice della strada, in particolare, il pagamen-
to in misura ridotta è consentito, ai sensi dell’art. 202,
comma 1, del codice stesso, entro i sessanta giorni dalla
contestazione; pertanto, ove l’adempimento avvenga in
data successiva allo spirare del termine indicato, il verbale
costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà
del massimo della sanzione, a norma dell’art. 203, comma
3, dello stesso codice, mentre la somma pagata in ritardo
va trattenuta come acconto sul totale (Cass. 20084/2010;
Cass. SS.UU. 20544/2008). Con il quarto motivo di ricorso
si censura la violazione degli artt. 16 e 27 L. 689/1981, per
non aver il Tribunale rilevato che il pagamento delle spese
del procedimento amministrativo era già stato effettuato,
nonchè per la indebita applicazione della maggiorazione
del 10% ex art. 27 L. 689/1981.
La prima censura è inammissibile per novità della que-
stione e violazione del principio di autosuff‌icienza del ri-
corso.
Non risulta infatti che l’odierno ricorrente abbia già
fatto valere innanzi al giudice di merito l’avvenuto paga-
mento delle spese del procedimento; in ogni caso la circo-
stanza dell’avvenuto pagamento e dunque di duplicazione
dell’importo non risulta dal contenuto del ricorso.
Pure la seconda censura, relativa alla illegittima appli-
cazione della maggiorazione prevista dall’art. 27 L. 689/1981
non risulta ritualmente sollevata nel giudizio di merito.
Essa è, in ogni caso, nel merito, infondata.
In materia di sanzioni amministrative (nella specie per
violazioni stradali), infatti, la maggiorazione del dieci per
cento semestrale, ex art. 27 della L. n. 689 del 1981, per
il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha
natura di sanzione aggiuntiva (in tal senso Corte cost. 14
luglio 1999 n. 308), che sorge dal momento in cui diviene
esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l’iscri-

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