Corte di Cassazione Civile sez. I, ord. 18 giugno 2018, n. 16069

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 10/2018
LEGITTIMITÀ
10/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
comma 7 del medesimo art. 7 stabilisce che il ricorso ed il
decreto sono notif‌icati, a cura della cancelleria, all’oppo-
nente ed ai soggetti di cui al comma 5.
L’art. 2, comma 1, sempre del D.L.vo n. 150/2011, pre-
mette, invece, quali siano le “Disposizioni comuni alle con-
troversie disciplinate dal rito del lavoro”, stabilendo che
“nelle controversie disciplinate dal Capo II, non si applica-
no, salvo che siano espressamente richiamati, gli articoli
413, 415, settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421, terzo
comma, 425, 426, 427, 429, terzo comma, 431, dal primo al
quarto comma e sesto comma, 433, 438, secondo comma, e
Pertanto, nel caso in cui il ricorrente, appellante nel
giudizio di opposizione a verbale di accertamento di vio-
lazione del codice della strada – nonostante la rituale
comunicazione dell’udienza di discussione, f‌issata ex art.
435 c.p.c. –, non provveda a notif‌icare l’atto di appello, né,
partecipando a detta udienza, adduca alcun giustif‌icato
impedimento al f‌ine di essere rimesso in termini ai sensi
dell’art. 153 c.p.c., va dichiarata anche d’uff‌icio l’improce-
dibilità dell’impugnazione (cfr. Cass. sez. lav., 22 gennaio
2015, n. 1175; Cass. sez. lav., 25 maggio 1995, n. 5746).
Il ricorso va perciò rigettato.
Non occorre provvedere in ordine alle spese del giudi-
zio di cassazione perchè l’intimata Prefettura di Modena
non ha svolto attività difensive.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi del-
l’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo uni-
co di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unif‌icato pari a quello dovuto per
l’impugnazione integralmente rigettata. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. I, ORD. 18 GIUGNO 2018, N. 16069
PRES. TIRELLI – EST. ACIERNO – P.M. CARDINO (CONF.) – RIC. M. ED ALTRO
(AVV. MAGNANI) C. ANAS S.P.A. AVV. GEN. STATO
Giurisdizione civile y Giurisdizione ordinaria o
amministrativa y Giurisdizione del giudice ammi-
nistrativo y Canone di accesso a strade private y
Esercizio dello jus variandi unilaterale da parte
dell’A.N.A.S. y Dedotta illegittimità y Affermazio-
ne del principio da parte di Sezione semplice della
S.C. y Applicazione dell’art. 374, primo comma c.p.c.
y Conf‌igurabilità.
. La controversia relativa all’accertamento dell’ille-
gittima determinazione unilaterale dell’aumento dei
canoni riguardanti l’accesso a due strade private dispo-
sta autoritativamente da s.p.a. A.N.A.S. è attratta alla
giurisdizione del giudice amministrativo. (Il principio è
stato affermato dalla Sezione semplice ai sensi dell’art.
374, primo comma, c.p.c. trattandosi di questione di
giurisdizione risolta univocamente dalle Sezioni Uni-
te). (c.p.c., art. 360; c.p.c., art. 374) (1)
(1) Sul punto le SS.UU. 19 giugno 2014, n. 13940, in www.latribuna-
plus.it, hanno chiarito che le controversie su indennità, canoni od
altri corrispettivi, riservate alla giurisdizione del giudice ordinario,
sono solo quelle a contenuto meramente patrimoniale, nelle quali
non assume rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di inte-
ressi generali, mentre la lite che coinvolga l’azione autoritativa della
P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero l’esercizio di poteri
discrezionali-valutativi nella determinazione del dovuto, è attratta
nella giurisdizione del giudice amministrativo, come nel caso in cui
venga in rilievo il provvedimento determinativo del criterio di calcolo
dell’indennizzo dovuto dal gestore subentrante al gestore uscente nei
passaggi di gestione del servizio idrico integrato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di Venezia, confermando la pronun-
cia di primo grado, ha affermato la giurisdizione del giu-
dice amministrativo in ordine alla domanda formulato da
A.M., F.S. e L.B. avente ad oggetto l’accertamento dell’il-
legittimo aumento dei canoni, disposto da s.p.a. ANAS in
relazione a due accessi su strada statale da adibirsi ad
attività commerciale con ampio parcheggio. In partico-
lare i concessionari lamentavano che gli aumenti erano
disposti in violazione dei criteri stabiliti dalle parti ed in
contrasto con il limite legislativo f‌issato dalla L. n. 449
del 1997.
A sostegno della decisione la Corte d’appello ha affer-
mato: le domande proposte sono incompatibile con l’invo-
cato potere di disapplicazione della delibera di determina-
zione dei canoni;
la contestazione ha a specif‌ico oggetto la contestazione
del potere dell’ANAS di disporre gli aumenti in questione,
in via unilaterale.
Tale contestazione esclude la riconducibilità della
domanda a “questione meramente giurisdizione del g.o.
patrimoniale” ed alla conseguente giurisdizione del g.o.
La citazione della sentenza delle SS.UU. di questa Cor-
te n. 10149 del 2012 non è coerente con le tesi sostenute,
dal momento che in essa ci si limita a rilevare che la giuri-
sdizione del g.o. è limitata alle controversie in cui si discu-
ta solo della debenza dei corrispettivi, senza coinvolgere la
verif‌ica dell’azione autoritativa della P.A..
Peraltro lo jus variandi unilaterale era espressamente
previsto anche dalla Convenzione che gli stessi appellanti
hanno posto a base della pretesa anche al f‌ine di ricon-
durre la controversia in ambito esclusivamente civilistico.
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per
cassazione A.M. e F.S. con unico motivo inerente la giu-
risdizione. Ha resistito con controricorso ANAS s.p.a. Il
Procuratore generale ha concluso con requisitoria scritta
perchè venisse confermata la giurisdizione del giudice
amministrativo.
Nell’unico motivo di ricorso viene dedotta la violazio-
ne delle norme relative alla giurisdizione del g.o. in tema
di canoni con particolare riferimento all’art. 5 della L. n.
1034 del 1971.
Sostengono i ricorrenti la natura meramente patri-
moniale della controversia in quanto diretta soltanto a
contestare l’eccessività dei canoni perchè sproporzionati
rispetto a quelli posti a carico degli altri frontisti. La giu-
risprudenza ha ribadito che nella fase di esecuzione dei
contratti, la P.A. agisce in posizione di parità con la con-
seguenze che le posizioni giuridiche soggettive in gioco
sono di diritto soggettivo. Nella specie la controversia
non ha ad oggetto il rapporto concessorio ma la deter-
minazione del canone. Tutta la giurisprudenza ammini-
strativa riconosce la giurisdizione del giudice ordinario
per le controversie patrimoniali relative alla misura dei
canoni.
Deve rilevarsi in primo luogo che la sezione semplice,
nella specie, può decidere la questione di giurisdizione
che forma esclusivo oggetto del ricorso, ai sensi dell’art.
374, primo comma, c.p.c., essendosi su di essa pronunciate
ripetutamente le SS.UU. con orientamento univoco.
Come esposto nella sentenza impugnata ed in ricorso,
l’oggetto della controversia è l’eccessività degli aumenti
unilateralmente imposti da s.p.a ANAS, con riferimento a
quelli praticati nei confronti di frontisti.
Viene di conseguenza in discussione la legittimità dello
jus variandi adottato dall’ANAS e la correttezza dell’eser-
cizio di tale potere in relazione a situazioni comparative
analoghe. I ricorrenti, al riguardo, non discutono della vio-
lazione di regole contrattuali, contenute nella convenzione
che accede alla concessione ma dell’oggettiva disparità di
trattamento in pejus praticata nei loro confronti. Essi, in
conclusione, contestano esclusivamente l’esercizio della
potestà amministrativa così come attribuito dall’art. 55
comma 23 della L. n. 449 del 1997. La domanda riprodotta
nella parte narrativa della sentenza impugnata eviden-
zia che il parametro indicato dai ricorrenti per invocare
l’illegittimità degli aumenti è legislativo ed ha ad oggetto
la norma che attribuisce e conforma il potere unilaterale
autoritativo di determinare il canone.
Alla luce della costante giurisprudenza di questa Cor-
te, così come esattamente indicato anche nella requisito-
ria del Procuratore generale, “In materia di concessioni
amministrative, le controversie su indennità, canoni od
altri corrispettivi, riservate alla giurisdizione del giudice
ordinario, sono solo quelle a contenuto meramente patri-
moniale, nelle quali non assume rilievo un potere di in-
tervento della P.A. a tutela di interessi generali, mentre la
lite che coinvolga l’azione autoritativa della P.A. sul rap-
porto concessorio sottostante, ovvero l’esercizio di poteri
discrezionali-valutativi nella determinazione del dovuto,
è attratta nella giurisdizione del giudice amministrativo”,
(SS.UU. 13940 del 2014 ed in precedenza, 13903 del 2011;
24902 del 2011).
Solo a f‌ini di completezza si deve rilevare che la giu-
risdizione del g.a. ex art. 133 comma 1, lettera c) del
D.L.von. 104 del 2010 è estesa ai diritti soggettivi essen-
do di natura esclusiva, così risultando non pertinente la
dedotta qualif‌icazione della posizione giuridica soggettivo
dei concessionari come di diritto soggettivo.
Alla conferma della giurisdizione del giudice ammini-
strativo consegue il rigetto del ricorso e l’applicazione del
principio della soccombenza in ordine alle spese proces-
suali del presente giudizio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, ORD. 13 GIUGNO 2018, N. 15515
PRES. MATERA – EST. GIUSTI – RIC. ROMA CAPITALE (AVV.TI SIRACUSA E
CAMARDA) C. X SERVICE S.R.L. (AVV. MALATESTA)
Procedimento civile in genere y Legittimazione y
Passiva y Sequestro amministrativo di veicoli ese-
guito dalla polizia municipale y Azione del terzo af-
f‌idatario per il pagamento delle spese di custodia y
Legittimazione passiva del Comune y Sussistenza.
. Nel caso di sequestro amministrativo, ad opera della
polizia municipale di un comune, di un veicolo per
violazioni del codice della strada e di suo aff‌idamento
in custodia a soggetto pubblico o privato, diverso sia
dall’amministrazione che ha eseguito il sequestro sia
dal proprietario del mezzo sequestrato, obbligata ad
"anticipare" – salvo recupero dall’autore della viola-
zione, dall’eventuale obbligato in solido, o dal soggetto
in favore del quale viene disposta la restituzione del
veicolo medesimo – le spese spettanti al custode è, ai
sensi dell’art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 571 del 1982,
l’amministrazione comunale cui appartiene il pubblico
uff‌iciale che ha posto in essere il sequestro, la quale
è, pertanto, passivamente legittimata rispetto alla
domanda del custode stesso di pagamento delle sum-
menzionate spese. (l. 24 novembre 1981, n. 689, art.
13; d.p.r. 29 luglio 1982, n. 571, art. 11; nuovo c.s., art.
213) (1)
(1) In senso conforme v. Cass. civ. 8 maggio 2015, n. 9394, pubblicata
per esteso in questa Rivista 2015, 713.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza n. 37153/2012 il Giudice di pace di
Roma, in accoglimento dell’opposizione proposta da Roma
Capitale, revocava il decreto ingiuntivo n. 12418/2011
emesso in favore di X Service s.r.l., quale cessionaria del
credito vantato da C. s.n.c. nei confronti dell’amministra-
zione comunale, recante l’intimazione di pagamento di
somma di denaro per il servizio di custodia del veicolo Fiat
Uno tg (omissis), sottoposto a sequestro amministrativo.
2. - Con sentenza in data 2 dicembre 2013, il Tribunale
di Roma, in riforma dell’impugnata pronuncia ed acco-
gliendo parzialmente la domanda, confermando la revoca
del decreto ingiuntivo, ha condannato il Comune di Roma
al pagamento in favore di X Service della somma di euro
3.038,84, oltre accessori.
2.1. - In punto di rito, il Tribunale ha escluso la necessi-
tà di integrazione del contraddittorio nei confronti del Mi-
nistero dell’interno e della Prefettura di Roma, chiamati in
causa per ordine del giudice di primo grado, e ciò in quan-
to la sentenza di primo grado ha individuato nel Comune
di Roma l’unico soggetto passivamente legittimato.
Quanto al merito, il Tribunale ha osservato che il
rapporto di custodia intercorre tra l’Amministrazione di
appartenenza dell’organo che ha provveduto all’accerta-
mento della violazione, al sequestro del veicolo e al suo
aff‌idamento in custodia e il titolare del locale prescelto:

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