Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 21 giugno 2018, n. 16390

Pagine15-16
814 815
giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 10/2018
LEGITTIMITÀ
10/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
Lamenta che la corte di merito erroneamente ha esclu-
so il danno patrimoniale da lucro cessante per mancata
dimostrazione che lavorasse e dell’ammontare della re-
tribuzione percepita all’epoca del decesso, avendo invero
omesso di considerare il prodotto CUD, quale «prova che
aveva un lavoro con il quale contribuiva ai bisogni della
f‌iglia, idoneo a garantire una solidità economica anche per
il futuro». I motivi, che possono congiuntamente esami-
narsi in quanto connessi, sono fondati e vanno p.q.r. accol-
ti nei termini di seguito indicati.
Come questa Corte ha avuto più volte modo di afferma-
re, i criteri di valutazione equitativa, la cui scelta ed ado-
zione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice,
devono essere dunque idonei a consentire debbono con-
sentire pertanto una valutazione che sia equa, e cioè ade-
guata e proporzionata (v. Cass., 7 giugno 2011, n. 12408),
in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso
specif‌ico mediante la c.d. personalizzazione del danno (v.
Cass., 16 febbraio 2012, n. 2228; Cass., sez. un., 11 novem-
bre 2008, n. 26972; Cass., 29 marzo 2007, n. 7740; Cass., 12
giugno 2006, n. 13546), al f‌ine di addivenirsi a una liquida-
zione congrua, sia sul piano dell’effettività del ristoro del
pregiudizio che di quello della relativa perequazione – nel
rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti–
sul territorio nazionale (v. Cass., 13 maggio 2011, n. 10528;
Cass., 28 novembre 2008, n. 28423; Cass., 29 marzo 2007, n.
7740; Cass., 12 luglio 2006, n. 15760).
Com’è noto, in tema di risarcimento del danno non
patrimoniale da sinistro stradale valida soluzione si è
ravvisata essere invero quella costituita dal sistema delle
tabelle (v. Cass., 7 giugno 2011, n. 12408; Cass., sez. un., 11
novembre 2008, n. 26972. V. altresì Cass., 13 maggio 2011,
n. 10527). Lo stesso legislatore, oltre alla giurisprudenza,
ha fatto ad esse espressamente riferimento. In tema di re-
sponsabilità civile da circolazione stradale, il D.L.vo n. 209
del 2005 ha introdotto la tabella unica nazionale per la
liquidazione delle invalidità c.d. micropermanenti. In as-
senza di tabelle normativamente determinate, ad esempio
per le c.d. macropermanenti e per le ipotesi come nella
specie diverse da quelle oggetto del suindicato decreto
legislativo, il giudice fa normalmente ricorso a tabelle ela-
borate in base alle prassi seguite nei diversi tribunali (per
l’affermazione che tali tabelle costituiscono il c.d. “notorio
locale” v. in particolare Cass., 1 giugno 2010, n. 13431), la
cui utilizzazione è stata dalle Sezioni Unite avallata nei
limiti in cui, nell’avvalersene, il giudice proceda ad ade-
guata personalizzazione della liquidazione del danno non
patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le
sofferenze f‌isiche e psichiche patite dal soggetto leso, al
f‌ine «di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza»
(v. Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972).
Preso atto che le Tabelle di Milano sono andate nel
tempo assumendo e palesando una “vocazione nazionale”,
in quanto recanti parametri maggiormente idonei a con-
sentire di tradurre il concetto dell’equità valutativa, e ad
evitare (o quantomeno ridurre) – al di là delle diversità
delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti
territoriali-ingiustif‌icate disparità di trattamento che f‌ini-
scano per prof‌ilarsi in termini di violazione dell’art. 3, 2
comma, Cost., questa Corte è pervenuta a ritenerle valido
criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. delle le-
sioni di non lieve entità (dal 10% al 100%) conseguenti
alla circolazione (v. Cass., 7 giugno 2011, n. 12408; Cass.,
30 giugno 2011, n. 14402).
Le tabelle, siano esse giudiziali o normative, costitu-
iscono dunque strumento senz’altro idoneo a consentire
al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta
all’art. 1226 c.c. (v. Cass., 19 maggio 1999, n. 4852).
Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilie-
vo, si è al riguardo per lungo tempo esclusa la necessità
per il giudice di motivare in ordine all’applicazione delle
tabelle in uso presso il proprio uff‌icio giudiziario, essendo
esse fondate sulla media dei precedenti del medesimo, e
avendo la relativa adozione la f‌inalità di uniformare, quan-
tomeno nell’ambito territoriale, i criteri di liquidazione
del danno (v. Cass., 2 marzo 2004, n. 418), dovendo per
converso adeguatamente motivarsi la scelta di avvalersi di
tabelle in uso presso altri uff‌ici (v. Cass., 21 ottobre 2009,
n. 22287; Cass., 1 giugno 2006, n. 13130; Cass., 20 ottobre
2005, n. 20323; Cass., 3 agosto 2005, n. 16237).
Essendo la liquidazione del quantum dovuto per il ri-
storo del danno non patrimoniale inevitabilmente caratte-
rizzata da un certo grado di approssimazione, si escludeva
altresì che l’attività di quantif‌icazione del danno fosse di
per sé soggetta a controllo in sede di legittimità, se non
sotto l’esclusivo prof‌ilo del vizio di motivazione, in pre-
senza di totale mancanza di giustif‌icazione sorreggente la
statuizione o di macroscopico scostamento da dati di co-
mune esperienza o di radicale contraddittorietà delle ar-
gomentazioni (cfr. Cass., 19 maggio 2010, n. 12918; Cass.,
26 gennaio 2010, n. 1529).
In particolare laddove la liquidazione del danno si pa-
lesasse manifestamente f‌ittizia o irrisoria o simbolica o
per nulla correlata con le premesse in fatto in ordine alla
natura e all’entità del danno dal medesimo giudice accer-
tate (v. Cass., 16 settembre 2008, n. 23725; Cass., 2 marzo
2004, n. 4186; Cass., 2 marzo 1998, n. 2272; Cass., 21 mag-
gio 1996, n. 4671).
La Corte Suprema di Cassazione è peraltro successi-
vamente pervenuta a radicalmente mutare tale orienta-
mento.
La mancata adozione da parte del giudice di merito
delle Tabelle di Milano in favore di altre, ivi ricomprese
quelle in precedenza adottate presso la diversa autorità
giudiziaria cui appartiene, si è ravvisato integrare vio-
lazione di norma di diritto censurabile con ricorso per
cassazione ai sensi dell’art. 360, 1 comma n. 3, c.p.c. (v.
Cass., 7 giugno 2011, n. 12408), peraltro precisandosi che
i parametri delle Tabelle di Milano sono da prendersi a ri-
ferimento da parte del giudice di merito ai f‌ini della liqui-
dazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio
di riscontro e verif‌ica di quella di inferiore ammontare cui
sia diversamente pervenuto, essendo incongrua la moti-
vazione che non dia conto delle ragioni della preferenza
assegnata ad una quantif‌icazione che, avuto riguardo alle
circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata ri-
spetto a quella cui l’adozione dei parametri esibiti dalle
dette Tabelle di Milano consente di pervenire (v. Cass., 30
giugno 2011, n. 14402. E, conformemente, Cass., 20 agosto
2015, n. 16992; Cass., 19 ottobre 2016, n. 21059).
Orbene, nell’affermare che «appare congruo» l’importo
liquidato dal giudice di prime cure, «in considerazione dei
valori indicati nelle Tabelle in uso all’epoca in cui è stato li-
quidato il danno nel distretto», la corte di merito ha nell’im-
pugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi.
Della medesima – assorbiti ogni altra questione e di-
verso prof‌ilo – s’impone pertanto la cassazione in relazio-
ne, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, che in di-
versa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei
suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spe-
se del giudizio di cassazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 21 GIUGNO 2018, N. 16390
PRES. D’ASCOLA – EST. SCARPA – RIC. L. (AVV. LEVONI) C. PREFETTURA DI
MODENA
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Verbale y Oppo-
sizione y Violazioni del codice della strada y Pro-
posizione dell’appello y Omessa notif‌icazione del
ricorso e del decreto di f‌issazione dell’udienza y
Improcedibilità dell’appello.
. In tema di opposizione al verbale di accertamento di
violazione del codice della strada, il giudizio di appel-
lo, in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli
artt. 6 e 7 del D.L.vo n. 150 del 2011, deve essere propo-
sto con le modalità e nei termini previsti dall’art. 434
c.p.c., sicché, nel caso in cui il ricorrente, nonostante
la rituale comunicazione dell’udienza di discussione
f‌issata ex art. 435 c.p.c., non provveda a notif‌icare l’atto
di appello o, partecipando a tale udienza, non adduca
alcun giustif‌icato impedimento al f‌ine di essere rimes-
so in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c., va dichiarata
anche d’uff‌icio l’improcedibilità dell’impugnazione.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto l’improcedibilità del
gravame, avendo l’appellante omesso di notif‌icare alla
controparte il ricorso e il decreto di f‌issazione dell’u-
dienza e riguardando il disposto di cui all’art. 7, comma
7, D.L.vo n. 150 del 2011, che pone tale onere a cari-
co della cancelleria, il solo giudizio di primo grado).
(c.p.c. art. 434; c.p.c. art. 435; c.p.c. art. 153; d.l.vo 1
settembre 2011, n. 150, art. 6; d.l.vo 1 settembre 2011,
n. 150, art. 7) (1)
(1) Nello stesso senso, pur con riferimento a diversa fattispecie, v.
Cass. civ. 22 gennaio 2015, n. 1175, in www.latribunaplus.it. Si veda,
inoltre, Cass. civ. 2 novembre 2015, n. 22390, in questa Rivista 2016,
115, con nota di ALDO CARRATO, La forma e la struttura processua-
le dell’appello nel nuovo rito sulle opposizioni a sanzioni ammini-
strative, secondo cui nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiun-
zione o a verbale diaccertamento d’infrazione stradale – in quanto
regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.L.vo n. 150
del 2011 – l’appello deve essere proposto nella forma del ricorso, con
le modalità e nei termini previsti dall’art. 434 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L’avvocato G.L. ha proposto ricorso in cassazione artico-
lato in due motivi avverso la sentenza del Giudice di pace
di Modena del 16 febbraio 2016 e avverso la sentenza di
appello resa il 14 dicembre 2016 dal Tribunale di Modena.
Non ha svolto attività difensiva l’intimata Prefettura di
Modena.
Il Tribunale di Modena ha dichiarato improcedibile l’ap-
pello proposto da G.L. contro la sentenza n. 252/2016 con
cui il Giudice di pace di Modena aveva respinto l’opposizio-
ne del ricorrente ad ordinanza ingiunzione per violazione
del codice della strada. La declaratoria di improcedibilità
del gravame è stata spiegata dal Tribunale con riferimento
alla mancata notif‌ica del decreto di f‌issazione di udienza
alla Prefettura di Modena nel termine di cui all’art. 435
c.p.c., senza che l’appellante avesse allegato cause non
imputabili idonee a giustif‌icare una rimessione in termini.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso
potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con
la conseguente def‌inibilità nelle forme di cui all’art. 380
bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il
presidente ha f‌issato l’adunanza della camera di consiglio.
Il ricorso è inammissibile nella parte in cui domanda la
cassazione della sentenza del Giudice di pace di Modena,
in quanto con il ricorso per cassazione non possono essere
proposte censure rivolte specif‌icamente contro la decisio-
ne di primo grado, anziché contro quella di appello, atteso
che oggetto del suddetto ricorso è – al di fuori dei casi
eccezionali previsti dalla legge – normalmente la sentenza
di secondo grado. Sono dunque inammissibili i motivi A
e B di ricorso rubricati rispettivamente come “errores in
giudicando” ed “errores in giudicando e procedendo”, ed
attinenti all’omessa esibizione della carta di circolazione
ed alla data di notif‌ica del verbale (2 luglio 2015) ai f‌ini
della tempestività dell’opposizione.
Il primo motivo di ricorso è invece così rubricato:
“Errata applicazione e/o interpretazione delle norme di
legge”, e sostiene che “alla notif‌ica doveva provvedere la
cancelleria e non l’appellante”, valendo per il giudizio di
secondo grado quanto dall’art. 6 del D.L.vo 150/2011 stabi-
lito per il primo grado.
Il motivo è privo di fondamento.
Questa Corte ha già chiarito come nel giudizio di oppo-
sizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamen-
to d’infrazione stradale – in quanto regolato dal rito del
lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.L.vo n. 150 del 2011
– l’appello deve essere proposto nella forma del ricorso,
con le modalità e nei termini previsti dall’art. 434 c.p.c.
(Cass. sez. VI-2, 17 gennaio 2017, n. 1020; Cass. sez. VI-2, 2
novembre 2015, n. 22390). L’art. 7, comma 1, del D.L.vo n.
150 del 2011 afferma, infatti, che le controversie in mate-
ria di opposizione al verbale di accertamento di violazione
del codice della strada sono regolate dal rito del lavoro,
ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del me-
desimo articolo. Soltanto per il giudizio di primo grado il

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT