Corte di Cassazione Civile sez. III, ord. 28 giugno 2018, n. 17019

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 10/2018
LEGITTIMITÀ
10/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, ORD. 28 GIUGNO 2018, N. 17019
PRES. CHIARINI – EST. SAIJA – RIC. D. (AVV.TI ZOINA E PAPA) C. G.
ASSICURAZIONI S.P.A. (AVV. GRANDINETTI)
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Divieto di frazionamento della domanda di
risarcimento y Limiti y Criterio dell’interesse ogget-
tivo del creditore y Fattispecie in tema di azione
per il risarcimento dei danni materiali conseguen-
ti a sinistro stradale, e successiva proposizione di
una seconda azione per quelli alla persona.
. In tema di risarcimento dei danni da responsabilità
civile, il danneggiato, a fronte di un unitario fatto il-
lecito produttivo di danni a cose e persone, non può
frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamen-
te per il risarcimento dei relativi danni, neppure me-
diante riserva di farne valere ulteriori e diversi in altro
procedimento, trattandosi di condotta che aggrava la
posizione del danneggiante-debitore, ponendosi in
contrasto al generale dovere di correttezza e buona
fede e risolvendosi in un abuso dello strumento proces-
suale, salvo che risulti in capo all’attore un interesse
oggettivamente valutabile alla tutela processuale fra-
zionata. (In applicazione di questo principio la S.C. ha
confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto
illegittima la condotta processuale dell’attore il quale,
dopo aver proposto una prima azione di risarcimento
per i danni materiali subiti in occasione di un sinistro
stradale, ne aveva proposta una seconda per quelli alla
persona, nonostante che alla data dell’esercizio della
prima azione l’intero panorama delle conseguenze dan-
nose fosse pienamente emerso). (c.p.c., art. 88; c.p.c.,
art. 100; c.c., art. 1175; c.c., art. 1375; c.c., art. 2043; c.c.,
art. 2059) (1)
(1) In linea con Cass. civ. 21 ottobre 2015, n. 21318, in questa Rivista
2016, 209. In tema di frazionabilità di crediti pecuniari, le SS.UU.
16 febbraio 2017, n. 4090, in www.latribunaplus.it, hanno affermato
che "Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito,
benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, pos-
sono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese
creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse par-
ti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito ogget-
tivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto
costitutivo, – sì da non poter essere accertate separatamente se non
a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguen-
te dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale – le
relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo
se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile
alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispon-
dente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà
indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del
caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie
ex art. 101, comma 2, c.p.c..".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9 dicembre 2015, il Tribunale di Roma
respinse l’appello proposto da V.D. nei confronti di G. As-
sicurazioni s.p.a. e A.S.P., confermando la sentenza del
Giudice di pace di Roma del 11 marzo 2014, con cui era sta-
ta dichiarata l’inammissibilità della domanda avanzata dal
D. per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale
dallo stesso subito in occasione di un incidente stradale av-
venuto il 22 febbraio 2010, per colpa della stessa P., assicu-
rata per la R.C.A. con la detta Compagnia. Entrambi i giudi-
ci di merito hanno ritenuto che la domanda così proposta si
ponesse in violazione del dovere di buona fede e correttezza
processuale e costituisse abuso del processo, in quanto il
D., per il medesimo incidente, aveva già adito il G.d.P. di
Roma, chiedendo ed ottenendo in quella sede, con decisio-
ne passata in giudicato, i soli danni patrimoniali; la nuova
domanda, quindi, comportava la violazione del divieto di
frazionamento del credito, affermato dalla giurisprudenza
di legittimità a partire da Cass., sez. un., n. 23726/2007. V.D.
ricorre ora per cassazione, aff‌idandosi ad un unico artico-
lato motivo, illustrato da memoria. G. Assicurazioni resiste
con controricorso, mentre A.S.P. non ha resistito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 - Con l’unico articolato motivo, deducendo viola-
zione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 88 c.p.c.
e 1175 c.c., nonché “insuff‌iciente, omessa e controversa”
motivazione in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5,
c.p.c., nonché lo scostamento dal consolidato orientamen-
to della Corte di cassazione al riguardo, il ricorrente cen-
sura l’impugnata sentenza perchè in essa si fa riferimento
ad un generico ed indistinto principio di infrazionabilità
del credito, che non è di derivazione né normativa, né giu-
risprudenziale. Infatti, la nota pronuncia di Cass., sez. un.,
n. 23726/2007 – secondo cui non è consentito al credito-
re parcellizzare l’azione in plurime domande – concerne
esclusivamente crediti di natura pecuniaria e non è perti-
nente al caso che occupa, avente ad oggetto crediti di na-
tura risarcitoria, derivanti sì da un unico fatto generatore,
ma di natura diversa, perchè illecito: solo con la sentenza
che accerta la responsabilità e liquida il credito, quindi,
l’obbligazione diviene pecuniaria.
Il ricorrente invoca comunque il più recente orien-
tamento di legittimità (Cass. nn. 5491/2015, 5496/2015,
5497/2015 e 5498/2015), disatteso dal Tribunale, che affer-
ma che “è illegittimo non lo strumento adottato, ma la mo-
dalità della sua utilizzazione”. Ne deriva che la pronuncia
non può essere quella della improponibilità o inammissibi-
lità della domanda, occorrendo trovare rimedio o nella riu-
nione dei processi, oppure sul versante delle spese di lite,
come se il procedimento fosse stato unico ab origine (così
anche Cass. nn. 10634/2010, 10488/2011 e 9488/2014).
Del resto, prosegue il ricorrente, solo con la sentenza n.
28286/2011, la Corte di legittimità ha affermato l’appli-
cabilità del detto principio anche ai giudizi risarcitori, e
quindi in epoca successiva all’avvio della prima causa da
lui intentata (nel 2010) per i soli danni materiali, per ciò
potendo conf‌igurarsi l’overruling.
2.1 - In via preliminare, va rilevata l’inammissibilità
della censura relativa al preteso vizio motivazionale, de-
nuncia non più consentita, nei termini in cui è stata pro-
posta dal D., a seguito della modif‌ica dell’art. 360, comma
1, n. 5, c.p.c. È infatti orientamento ormai assolutamente
consolidato quello secondo cui “La riformulazione dell’art.
360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del D.L.
22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134,
deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici
dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo
costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazio-
ne. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia
motivazionale che si tramuta in violazione di legge costi-
tuzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esisten-
za della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo
della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con
le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella
“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e
graf‌ico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irri-
ducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione
perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qua-
lunque rilevanza del semplice difetto di “suff‌icienza” della
motivazione” (così, Cass., sez. un., n. 8053/2014). Dall’esa-
me del mezzo in questione, nulla di tutto ciò può evincersi.
2.2 - Va poi disattesa l’eccezione della società controri-
corrente, giacché la pretesa violazione di legge lamentata
dal ricorrente è suff‌icientemente argomentata, almeno in
relazione al percorso motivazionale seguito dal giudice del
merito.
3.1 - Ciò posto, il ricorso è infondato, in tutte le sue arti-
colazioni. Afferma nella sostanza il ricorrente che non esi-
ste, a ben vedere, un principio di infrazionabilità del credi-
to di natura risarcitoria, che non trova fondamento né nel
diritto positivo, né nel diritto “vivente” giurisprudenziale;
anzi, da quest’ultimo emerge che – ove anche vi fosse in
concreto una ipotesi di abuso del processo per ingiustif‌ica-
to frazionamento del credito – ciò non potrebbe comunque
comportare la pronuncia in rito (ossia, inammissibilità o
improponibilità), bensì conseguenze molto più mitigate,
quali la riunione dei processi o la regolamentazione delle
spese di lite come se la causa fosse stata unitaria sin dall’o-
rigine, e ciò perchè è “illegittimo non lo strumento adotta-
to, ma la modalità della sua utilizzazione” (così, Cass. n.
5497/2015, invocata dal D.). E ciò, fermo restando che il
repentino mutamento giurisprudenziale - con l’estensione
del principio di infrazionabilità del credito anche alle pre-
tese risarcitorie, sancito da Cass. n. 28286/2011 giustif‌iche-
rebbe comunque il ricorso all’overruling.
3.2 - Ora, la questione dell’applicabilità del principio di
infrazionabilità anche ai crediti risarcitori è stata affron-
tata da questa Corte, essenzialmente, secondo due linee
interpretative, rispettivamente esemplif‌icate da Cass.,
sez. III, n. 28286/2011 e da Cass., sez. lav., n. 5308/2016,
entrambe non massimate. Con la prima pronuncia, in un
caso sostanzialmente identico a quello in esame, a) è stato
ritenuto sussistere l’abuso del processo perchè, alla data
di avvio del primo giudizio, tutti gli elementi identif‌icativi
della domanda erano consolidati e noti a parte attrice; b)
si è poi escluso che il danneggiato, in tali casi, possa far
ricorso alla “riserva” di agire per danni ulteriori; inf‌ine,
c) si è inquadrato il percorso giurisprudenziale sul tema
nell’ambito della mera evoluzione tra interpretazioni con-
trastanti, escludendosi quindi la sussistenza dell’overru-
ling. Con la seconda pronuncia citata (avente ad oggetto
danni subiti da un lavoratore per mobbing, azionati con un
secondo giudizio dopo averne richiesti altri in un primo
giudizio per singole condotte vessatorie di parte datrice),
si è invece seguito un percorso diverso, individuando la
causa della improponibilità della domanda sulla preclu-
sione del giudicato: nella specie, in seno al primo giudizio
il lavoratore non aveva avanzato alcuna “riserva”, sicché,
in applicazione del principio per cui il giudicato copre il
dedotto e il deducibile, si è rilevato che la Corte d’appello
avrebbe dovuto dichiarare l’improponibilità della seconda
domanda non già per il principio di infrazionabilità del
credito, bensì per la preclusione da giudicato.
3.3 - Al riguardo, ritiene il Collegio di dover dare conti-
nuità all’insegnamento di Cass. n. 28286/2011, con le pre-
cisazioni che seguono.
Con detta decisione (come in parte anticipato), si è
condivisibilmente osservato che il dovere di solidarietà
ex art. 2 Cost. e l’obbligo di comportarsi secondo buona
fede e correttezza permeano ormai i comportamenti dei
consociati, anche in ambito processuale, e non possono
ritenersi relegati al solo ambito privatistico. Sulla base di
tali premesse – in un caso in cui criteri identif‌icativi delle
due domande consecutivamente proposte erano identici,
così come identici erano il rapporto e il fatto illecito cau-
sativo del danno, e le conseguenze dannose si erano de-
f‌initivamente materializzate, sia per i danni patrimoniali
che non patrimoniali – la Corte ha quindi affermato che
“non è giustif‌icabile la disarticolazione della tutela giuri-
sdizionale richiesta mediante la proposizione di distinte
domande (…) E ciò, neppure con la riserva di far valere
ulteriori e diverse “voci di danno” in altro procedimento,
che l’attuale ricorrente aveva inserito nella domanda pro-
posta con il primo giudizio. La strumentalità di una tale
condotta frazionata è (...) evidente, ma non è consentita
dall’ordinamento che le rif‌iuta protezione per la violazio-
ne di precetti costituzionali e valori costituzionalizzati,
concretizzandosi, in questo caso, la proposizione della
seconda domanda, in un abuso della tutela processuale,
ostativa al suo esame. (...). Per le caratteristiche del caso
in esame (...) il consentire un uso parcellizzato della tu-
tela processuale colliderebbe con i principi ricordati, nel
mutato, ed attuale, assetto dei valori costituzionali, cui
deve necessariamente ispirarsi anche il processo civile”.
In linea con detta pronuncia, la successiva Cass. n.
21318/2015 ha poi affermato che “In tema di risarcimento
dei danni da responsabilità civile, il danneggiato, a fronte
di un unitario fatto illecito, lesivo di cose e persone, non
può frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente
innanzi al giudice di pace e al tribunale in ragione delle ri-
spettive competenze per valore, neppure mediante riserva
di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro pro-
cedimento, trattandosi di condotta che aggrava la posizio-
ne del danneggiante-debitore, ponendosi in contrasto al
generale dovere di correttezza e buona fede e risolvendosi
in un abuso dello strumento processuale. (In applicazione
dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza

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