Corte di Cassazione Civile sez. III, ord. 1 febbraio 2018, n. 2477

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 9/2018
LEGITTIMITÀ
9/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
– l’art. 2051 c.c., nel qualif‌icare responsabile chi ha in
custodia la cosa per i danni da questa cagionati, indivi-
dua un criterio di imputazione della responsabilità che
prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incom-
be al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto
causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente
dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinse-
che della prima;
– la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di
legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza
da parte del custode rileva ai f‌ini della sola fattispecie
dell’art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta
soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità
di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rap-
porto causale tra quella e l’evento dannoso;
– il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del
terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da
intendersi però da un punto di vista oggettivo e della rego-
larità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna
rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le
modif‌iche improvvise della struttura della cosa incidono
in rapporto alle condizioni di tempo e diventano, col tra-
scorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate,
nuove intrinseche condizioni della cosa, di cui il custode
deve rispondere;
– il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del
danneggiato, è connotato dall’esclusiva eff‌icienza causa-
le nella produzione dell’evento; a tal f‌ine, la condotta del
danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteg-
gia diversamente a seconda del grado di incidenza causa-
le sull’evento dannoso, in applicazione - anche uff‌iciosa
- dell’art. 1227 comma 1, c.c.; e deve essere valutata tenen-
do anche conto del dovere generale di ragionevole cautela
riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2
Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile dan-
no è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele
normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circo-
stanze, tanto più incidente deve considerarsi l’eff‌icienza
causale del comportamento imprudente del medesimo nel
dinamismo causale del danno, f‌ino a rendere possibile che
detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra
fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento,
benchè astrattamente prevedibile, sia da escludere come
evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio
probabilistico di regolarità causale.
45. Tali conclusioni vanno applicate alla fattispecie in
esame, la quale va risolta allora alla stregua dell’accerta-
mento di fatto operato dalla corte territoriale: anche in
tal caso incensurabile in questa sede, poichè scevro da
quei soli gravissimi vizi motivazionali ammessi ormai dopo
la novella dell’art. 360 n. 5 c.p.c. (sui quali Cass. sez. un.
nn. 8053 e 19881 del 2014), per il generale principio di
insindacabilità della ricostruzione dei fatti e del nesso
eziologico tra gli uni e gli altri, affermato da consolidata
giurisprudenza (su cui, tra innumerevoli, v. Cass. sez. un.
12 ottobre 2015, n. 20412).
46. Nella specie, si trattò: di un impatto del ciclomo-
tore contro il guardrail - di altezza pienamente rispettosa
delle prescrizioni generali in materia - dovuto alla perdita
di controllo da parte del conducente, per causa remota a
sua volta rimasta ignota (v. pag. 4 della gravata senten-
za); di un impatto tale da lanciare il conducente contro
il guardrail e, essendo quegli collocato su di un sellino ad
altezza dal suolo particolarmente prossima al limite più
alto della protezione, idoneo allora a sbilanciare il primo
verso il vuoto al di là della seconda; di un evento occorso
in un tratto di viadotto di cui non è stata dimostrata alcu-
na particolare pericolosità, del resto a presidio di carreg-
giata con andamento regolare e rettilineo (v. pag. 6 della
gravata sentenza).
47. In tale complessivo contesto, l’applicazione dei cri-
teri più sopra puntualizzati (al punto 44) alla fattispecie in
esame porta a concludere che la condotta del danneggiato
abbia in concreto assunto un ruolo causale esclusivo nella
produzione dello stesso evento dannoso, non potendo rite-
nersi prevedibile, nel senso sopra specif‌icato, la perdita di
controllo da parte del conducente del motoveicolo di ca-
ratteristiche tali da farlo collidere e scavalcare con la sua
persona il limite più alto della protezione; anzi, dovendosi
normalmente attendere dal conducente di un veicolo in
condizioni di evidente precarietà in rapporto allo stato dei
luoghi, una condotta adeguata, tale da evitargli di perdere
il controllo con modalità tali da ottenere l’impatto del ci-
clomotore contro il guardrail proprio in corrispondenza di
una scarpata e con il rischio elevatissimo, per il rapporto
tra l’altezza del sellino e quella del guardrail, di un effetto
a bascula con scavalcamento di quest’ultimo.
48. Del resto, anche per quanto argomentato più sopra
in linea generale, non può affatto sostenersi che ogni stra-
da debba essere munita di protezioni idonee a scongiurare
ogni rischio di avveramento di eventi dannosi ad essa con-
nessi e derivanti dal superamento della sede stradale, i
quali debbano ritenersi di per sè esclusi dall’adozione del
generale dovere di cautela da parte dei fruitori, in rappor-
to alle condizioni dei luoghi: opinando in senso diverso,
nessuna protezione sarebbe mai suff‌iciente, visto che la
sua inidoneità risulterebbe conclamata dall’avveramento
del fatto che si intendeva evitare (così dandosi luogo al
moderno paradosso di Epimenide già icasticamente pro-
spettato dalla citata Cass. ord. 25837/17).
49. Nè va tralasciato che l’esclusione di qualsiasi ri-
schio di danno si potrebbe forse avere comunque a prezzo
dell’installazione di manufatti di tale portata, complessità
ed importanza da risultare francamente irrealistici, già
solo da un punto di vista economico, sì da risultare ine-
sigibili dal singolo consociato: tanto che, per valutazione
appunto ordinamentale della regolarità causale, i limiti
imposti dalla normativa vigente - che nella specie sono
stati rispettati - sono quelli reputati idonei nella genera-
lità dei casi a fronteggiare il rischio prevedibile, mentre
quelli imposti dalla peculiarità del caso non sono stati
violati, nella specie, secondo la ricostruzione in fatto del
giudice del merito quanto alla non necessità in relazione
allo stato dei luoghi.
50. Pertanto, è impossibile evitare di concludere che è
stata proprio la condotta, appunto in quanto inadeguata
o sconsiderata e tale da non potere essere attesa anche
in relazione alle condizioni dei luoghi come accertate con
apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede, del
danneggiato a porsi quale causa esclusiva del danno da
quel medesimo patito, con elisione del nesso causale rile-
vante dal punto di vista giuridico con la cosa, la quale de-
grada, per la preponderanza del ruolo di quella condotta, a
mera occasione del pur tragico evento dannoso.
51. Tanto comporta che risponde a diritto la conclusio-
ne cui è pervenuta la Corte territoriale, in applicazione
del seguente principio di diritto: "è esclusa la responsabi-
lità da cose in custodia in capo all’ente proprietario e ge-
store della strada, munita di guardrail di altezza a norma
di legge, per i danni patiti dal superamento del medesimo
da parte del conducente di un veicolo che ne aveva, per
causa ignota, perso il controllo, non potendo il custode
rispondere dei danni cagionati in via esclusiva da una con-
dotta del danneggiato da qualif‌icarsi oggettivamente non
prevedibile come corrispondente alla normale regolarità
causale nelle condizioni date dei luoghi".
52. Il ricorso è, conclusivamente, rigettato; ed il regi-
me delle spese del presente giudizio di legittimità non può
che essere regolato dal generale principio della soccom-
benza, secondo la liquidazione reputata equa nei sensi di
cui in dispositivo e nei confronti di tutti i ricorrenti, tra
loro in solido per l’identità della posizione processuale.
54. Inf‌ine, va dato atto - mancando ogni discrezionalità
al riguardo (per tutte: Cass. 14 marzo 2014, n. 5955; Cass.
sez. un. 27 novembre 2015, n. 24245) - della sussistenza
dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, ORD. 1 FEBBRAIO 2018, N. 2477
PRES. DI AMATO – EST. SESTINI – P.M. CARDINO (DIFF.) – RIC. S. (AVV.TI GANCI
F. E GANCI R.) C. ANAS S.P.A. (AVV. VINCENTI)
Responsabilità civile y Cose in custodia y Re-
sponsabilità del custode y Natura oggettiva y Ac-
certamento del nesso causale tra cosa ed evento y
Suff‌icienza y Prova liberatoria y Caso fortuito y Ne-
cessità y Fattispecie in tema di autovettura rimasta
coinvolta in un incidente a causa della presenza di
un bovino sulla carreggiata.
. L’art. 2051 c.c., nell’affermare la responsabilità del
custode della cosa per i danni da questa cagionati,
individua un criterio di imputazione che prescinde da
qualunque connotato di colpa operando sul piano og-
gettivo dell’accertamento del rapporto causale tra la
cosa e l’evento dannoso e della ricorrenza del caso for-
tuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto
causale. (In applicazione del suesteso principio, la S.C.
ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso
qualsiasi prof‌ilo di negligenza - stante la mancanza, in
tesi, di qualsiasi norma che imponesse l’obbligo di re-
cinzione di una strada statale o di vigilanza per l’even-
tuale attraversamento di animali - a carico dell’ANAS,
ente proprietario della strada percorsa dal danneggiato
con la propria autovettura e rimasto coinvolto in un in-
cidente a causa della presenza di un bovino sulla car-
reggiata). (c.c., art. 2043; c.c., art. 2051) (1)
(1) In senso conforme, v. Cass. civ. 16 maggio 2017, n. 12027, in www.
latribunaplus.it e Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229, in questa Rivista
2011, 262.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
S.G. e A. convennero in giudizio l’ANAS - Ente Naziona-
le per le Strade per ottenere il risarcimento dei danni su-
biti a seguito di un sinistro - avvenuto nella strada a scor-
rimento veloce (omissis) - provocato dalla presenza di un
bovino sulla carreggiata; nel giudizio venne chiamata in
causa la Fondiaria-SAI s.p.a., quale impresa designata dal
F.G.V.S. (essendo stato prospettato che alla determinazio-
ne del sinistro aveva concorso l’abbagliamento da parte di
un veicolo rimasto non identif‌icato).
La Corte di appello di Palermo ha confermato la sen-
tenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda,
ritenendo che non fosse conf‌igurabile la responsabilità
dell’ANAS (sia ex art. 2051 c.c., che ex art. 2043 c.c.) e
che non fosse stata fornita alcuna prova circa la presenza
di un veicolo antagonista i cui fari avessero abbagliato il
conducente della vettura occupata dagli attori.
Gli S. hanno proposto ricorso per cassazione, aff‌idato a
quattro motivi, cui ha resistito l’ANAS s.p.a..
Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, con cui ha
chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo (che deduce violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 2051 e 1175 c.c., art. 14 c.d.s., art.
2, D.L.vo n. 143 del 1994, art. 39 c.d.s. e art. 95 del relativo
Reg. di Attuazione, art. 2 Cost. e L. n. 2248 del 1865, art. 16,
all. F), i ricorrenti censurano la Corte per avere escluso la
responsabilità ex art. 2051 c.c., dell’ANAS: assumono che,
quale soggetto chiamato ad esercitare i diritti ed i poteri
attribuiti all’ente proprietario, l’ANAS era custode della
strada; che tale custodia comportava la necessità di adot-
tare, a prescindere dall’esistenza di specif‌iche prescrizio-
ni normative, "quelle misure che (fossero) effettivamente
idonee ed adeguate per escludere ogni ipotesi di pericolo",
in relazione alle specif‌iche caratteristiche della strada;
che, in particolare, doveva essere prevista ed impedita
la possibilità di attraversamento di animali nei tratti che
costeggiavano campi e, laddove era stata apposta una re-
cinzione, doveva esserne curata la manutenzione; conclu-
dono che la Corte non aveva considerato che l’ANAS, che
ne era onerata, non aveva fornito la prova (liberatoria)
del caso fortuito, non avendo dimostrato che l’animale
fosse sbucato all’improvviso sulla sede stradale e che non
vi fosse stata la possibilità di accertarne la presenza e di
allontanarlo dalla carreggiata.

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