Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 6 marzo 2018, n. 5229

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 9/2018
LEGITTIMITÀ
9/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 6 MARZO 2018, N. 5229
PRES. MANNA – EST. GRASSO – RIC. B. (AVV. LEONE) C. PREFETTO DI GORIZIA
Patente y Revoca e sospensione y Sospensione y
Falsif‌icazione di documenti assicurativi y Pregiudi-
zialità del giudizio penale rispetto a quello civile
relativo all’impugnazione della sospensione della
patente y Insussistenza.
. In tema di sanzioni amministrative, non sussiste pre-
giudizialità tra il giudizio penale, instaurato contro
colui che è accusato di avere falsif‌icato o contraffat-
to documenti assicurativi, e il giudizio civile, relativo
all’impugnazione della sospensione della patente di
guida, inf‌litta ai sensi dell’art. 193 del codice della stra-
da, tenuto conto che tale sanzione, prevista a carico di
colui che abbia falsif‌icato o contraffatto i documenti
assicurativi, è correlata anche alla violazione dell’ob-
bligo di circolare con valida assicurazione, sicché, non
integrando tale condotta una specif‌ica f‌igura di reato,
in assenza di espressa deroga, deve essere salvaguarda-
to il principio dell’autonomia dei giudizi, che non im-
porta alcuna menomazione del diritto di difesa. (nuovo
c.s., art. 193; c.p.c., art. 295; c.p.p., art. 654; l. 24 novem-
bre 1981, n. 689, art. 24) (1)
(1) Per qualche utile riferimento in tema di pregiudizialità della vio-
lazione amministrativa con l’accertamento dell’esistenza di un reato,
si vedano Cass. civ. 3 aprile 2012, n. 5289 e Cass. civ. 19 ottobre 2006,
n. 22362, entrambe in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in epigrafe venne rigettato l’ap-
pello proposto dal ricorrente avverso sentenza del Giudice
di pace di (omissis), che aveva rigettato la domanda di
modif‌ica del provvedimento di sospensione della patente
di guida inf‌litta con ordinanza del Prefetto di Gorizia, per
essere stato il predetto trovato alla guida di autoveicolo
con il contrassegno assicurativo falso;
avverso quest’ultima statuizione B.L. ricorre prospet-
tando: a) con il primo motivo violazione dell’art. 193 c.d.s.,
in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto il provvedi-
mento amministrativo sanzionatorio non avrebbe potuto
prescindere da un giudicato penale di colpevolezza, poi-
chè al conducente del mezzo veniva contestato di essere
l’autore del falso, ciò implicava la necessità di accertare
la sussistenza di uno dei reati ipotizzabili (artt. 648, 642,
489 c.p.); b) con il secondo motivo, violazione dell’art. 91
c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per essere sta-
to condannato, in virtù del principio di soccombenza, al
pagamento delle spese in favore del costituita Prefettura;
considerato che, largamente venuta meno con il codice
di procedura penale del 1989 la supremazia dell’accerta-
mento penale, nel solo caso in cui sussista, ai sensi della L.
24 novembre 1981, n. 689, art. 24, una connessione obietti-
va per pregiudizialità della violazione amministrativa con
l’accertamento dell’esistenza di un reato, operante anche
nella fase delle indagini viene esclusa la sua competen-
za, il giudice civile deve limitarsi a trasmettere gli atti al
giudice competente a decidere del reato, il quale è altre-
sì competente a decidere sulla predetta violazione, non
sussistendo, tuttavia, i presupposti per la sospensione del
processo, di cui all’art. 295 c.p.c. (cfr., sez. VI-2, n. 5289, 3
aprile 2012, Rv. 621955);
peraltro, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., nei giudizi civili o
amministrativi non di danno, come quello di opposizione a
ordinanza sanzionatoria di illecito amministrativo, il giu-
dicato penale di assoluzione dell’incolpato per non aver
commesso il fatto, non è opponibile a soggetti, quale l’ente
impositore, non intervenuti nel relativo processo (sez. III,
11352, 22 maggio 2014, Rv. 630810);
nel caso di specie la decisione impugnata risulta pie-
namente condivisibile per avere escluso che l’ipotesi
sanzionatoria di cui all’art. 193 c.d.s., la quale prevede
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida a carico di colui che abbia falsif‌i-
cato o contraffatto i documenti assicurativi, correlata al
dovere di comportamento previsto dallo stesso articolo
(obbligo di Circ. con valida assicurazione) e perciò con-
tenuta nel Titolo 5^, dedicato, appunto, alle norme com-
portamentali, non integra alcuna specif‌ica f‌igura di reato,
nel mentre l’eventuale ipotizzabilità, ove ne ricorressero
i presupposti, di taluno dei reati contro la fede pubblica,
non integrerebbe alcuna pregiudiziale penale, dovendo
restare salvaguardato il principio generale dell’autonomia
dei giudizi, in assenza di espressa deroga, autonomia che,
è appena il caso di soggiungere, non importa menomazioni
del diritto di difesa;
la lamentela concernente le spese è inammissibile in
quanto priva di autonoma valenza censuratoria;
pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
nulla va disposto per le spese non avendo l’Amministra-
zione svolto difese in questa sede;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma
1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso
proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i
presupposti per il raddoppio del versamento del contribu-
to unif‌icato da parte del ricorrente, a norma dello stesso
art. 13, comma 1-bis. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 22 FEBBRAIO 2018, N. 8591
(UD. 7 NOVEMBRE 2017)
PRES. IZZO – EST. MICCICHÈ – P.M. BALDI (CONF.) – RIC. C.
Norme di comportamento y Precedenza y Retro-
marcia y Obbligo di controllo y Sussistenza.
. In tema di colpa nella circolazione stradale, la ma-
novra di retromarcia va eseguita con estrema cautela,
lentamente e con il completo controllo dello spazio
retrostante; ne consegue che il conducente, qualora
si renda conto di avere alle spalle una strada che non
rende percepibile l’eventuale presenza di un pedone,
se non può fare a meno di effettuare la manovra, ha
l’obbligo di controllare la strada, eventualmente ri-
correndo alla collaborazione di terzi per consentirgli
di fare retromarcia senza alcun pericolo per gli altri
utenti della strada. (c.p., art. 41; nuovo c.s., art. 140;
nuovo c.s., art. 190; nuovo c.s., art. 191) (1)
(1) Sul tema si sono già espresse in senso analogo Cass. pen., sez. IV,
30 agosto 2013, n. 35824, in questa Rivista 2014, e Cass. pen., sez. IV,
15 ottobre 1987, n. 10813, in www.latribunaplus.it. In dottrina, utili
riferimenti si rinvengono in VITTORIO SANTARSIERE, Tampona-
mento improprio tra vettura ed altra da "tergo" a velocità eccessiva.
Responsabilità, in nota a Corte app. civ. Milano, 4 luglio 2007, n. 1921,
ivi 2008, 337.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 3 luglio 2015 la Corte di appello
di Napoli confermava la condanna di C.M. ad anni uno e
mesi otto di reclusione per il delitto di omicidio colposo
in danno di P.I.. All’imputato era stato addebitato che, in
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale, alla guida dell’autocarro IVECO Daily, aven-
te massa di sei tonnellate in (omissis), immettendosi in
(omissis) in violazione del divieto di transito dei veicoli di
massa di 3,5 tonnellate, procedendo in retromarcia senza
la dovuta cautela atta ad evitare pericolo ad altri utenti
della strada, nonostante non avesse il controllo completo
dello spazio retrostante, investiva il pedone P.I., che per-
correva la predetta via, procurandole lesioni gravissime da
cui derivava la morte.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazio-
ne l’imputato per il tramite del difensore di f‌iducia. Con
il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione
all’art. 146 c.d.s..
La Corte aveva trascurato che l’autocarro condotto dal
C. stava effettuando un servizio di pubblica utilità, ossia
la raccolta dei rif‌iuti, come dimostrato dalla delib. giunta
municipale del Comune di (omissis). La Corte territoria-
le non aveva risposto allo specif‌ico motivo di gravame, di
talchè la sentenza era viziata dalla mancanza assoluta di
motivazione, in violazione dell’art. 125 c.p.p..
La Corte era poi incorsa nel vizio di travisamento
della prova affermando che il camion non era dotato di
specchietti retrovisori, affermazione smentita dalla do-
cumentazione fotograf‌ica acquisita al processo nonché
dalle affermazioni del principale teste di accusa G., che
aveva affermato come il collega, al momento della mano-
vra, guardasse la strada dagli specchietti retrovisori late-
rali esterni. Pertanto, non poteva considerarsi integrato
il prof‌ilo di colpa specif‌ica contestato, ossia la violazione
dell’art. 154 c.d.s..
Inoltre, la Corte territoriale non aveva risposto ai
motivi di appello relativi alla valutazione delle risultan-
ze della perizia disposta in giudizio, che deponevano per
una corretta condotta di guida dell’imputato (percorrenza
della via a retromarcia a passo d’uomo), laddove dunque
era stato il comportamento imprudente del pedone, che
non aveva segnalato la sua presenza e non si era spostato
dalla traiettoria, a causare il sinistro. L’evento non poteva
dunque causalmente ascriversi alla condotta dell’imputa-
to. Inf‌ine, lamenta l’imputato violazione di legge relativa
alla mancata notif‌ica della impugnazione del P.M., di cui
l’imputato non aveva avuto conoscenza; nonché l’omes-
sa motivazione relativamente alla durata della sanzione
accessoria della sospensione della patente di guida, quan-
tif‌icata in un anno e sei mesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Quanto alla eccezione processuale, da esaminarsi
preliminarmente per motivi di priorità logica, va richia-
mato il costante orientamento di legittimità, secondo cui
l’omessa notif‌ica alle parti dell’impugnazione del pubblico
ministero non produce l’inammissibilità dell’impugnazio-
ne, non essendo prevista tra i casi di cui all’art. 591 c.p.p.,
nè la nullità del processo del grado successivo, non rien-
trando tra le nullità di cui all’art. 178 c.p.p..
L’unico effetto della omissione è soltanto quello di non
fare decorrere l’impugnazione incidentale della parte pri-
vata, ove consentita (sez. I, n. 48900 del 24 ottobre 2003,
Rv 227008; sez. III, n. 14443 dell’11/11/1999, Rv 215111;
sez. VI, n. 4088 del 3 marzo 1998, Rv 210220).
3. Venendo alle censure riguardanti l’affermazione di
responsabilità, che possono trattarsi congiuntamente,
va osservato che l’eventuale svolgimento di un pubblico
servizio (nella specie, la raccolta dei rif‌iuti) non riveste
rilevo determinante in ordine alla affermazione della col-
pa, che riguarda essenzialmente la correttezza della ese-
cuzione della manovra di retromarcia, avuto riguardo alla
conformazione dello stato dei luoghi nel caso concreto. La
necessità di espletare il servizio pubblico è aspetto che
può attenere, al più, il prof‌ilo valutativo del grado della
colpa, inf‌luente sulla dosimetria della pena, aspetto che il
ricorrente non ha censurato.
Tanto chiarito, devono richiamarsi i principi più volte
affermati nella giurisprudenza di legittimità in tema di
investimento dei pedoni e, in particolare, alla esecuzione
della manovra in retromarcia. Quanto al primo aspetto,
questa Corte ha ripetutamente affermato che il condu-
cente del veicolo va esente da responsabilità per l’in-
vestimento di un pedone solo quando la condotta della
vittima conf‌iguri, per i suoi caratteri, una vera e propria
causa eccezionale, atipica, non prevista nè prevedibile,
da sola suff‌iciente a produrre l’evento, circostanza que-
sta conf‌igurabile ove il conducente medesimo, per motivi
estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato
nell’oggettiva impossibilità di notare il pedone e di os-
servarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo
rapido, inatteso ed imprevedibile. (sez. IV, n. 20027 del
16 aprile 2008 Rv. 240221; sez. IV, n. 33207 del 2 luglio
2013, Rv. 255995; sez. IV, n. 10635 del 20 febbraio 2013
Rv. 255288). Con particolare riferimento all’investimento
di un pedone durante una manovra in retromarcia, si è
rimarcato il fondamentale obbligo del conducente di con-
trollare il tratto di strada da percorrere (sez. IV, n. 10813
del 20 maggio 1987, Rv. 176844), e di eseguire detta ma-
novra con lentezza, in modo da avere i completo controllo

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