Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 27 aprile 2018, n. 10185

Pagine16-17
722 723
giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 9/2018
LEGITTIMITÀ
9/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
Lesione del principio di garanzia e difesa. Nullità della
contestazione per incompetenza del soggetto accertatore.
La ricorrente, sostanzialmente, censura il mancato ri-
lievo, da parte del tribunale, dell’incompetenza del sog-
getto che aveva rilevato l’infrazione, non essendo stato
dimostrato che il medesimo, ove fosse stato dipendente
dall’azienda di trasporto comunale, fosse munito della
qualif‌ica ispettiva.
5.1. - Anche questo motivo difetta di specif‌icità, perché
la sentenza gravata non afferma che l’accertatore fosse un
dipendente dall’azienda di trasporto comunale, ma - come
si è evidenziato nell’esame del quarto motivo di ricorso -
pone a fondamento del decisum l’accertamento di fatto
che l’accertatore era identif‌icabile nell’agente della Poli-
zia Municipale sig. S., abilitato alla redazione dei verbali
di infrazione; accertamento di fatto in relazione al quale
le doglianze spiegate nel quinto motivo di ricorso vanno
rigettate perché inidonee ad attingere il giudizio di fatto
del giudice di merito.
In def‌initiva, il ricorso va rigettato in relazione a tutti i
motivi in cui esso si articola. Le spese seguono la soccom-
benza, dovendo d’altra parte escludersi l’eccepita (in me-
moria) inammissibilità del controricorso, posto che que-
sto rispetta i requisiti formali previsti dall’art. 370 c.p.c..
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio
del contributo unif‌icato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13,
comma 1 quater e D.L.vo n. 546 del 1992. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 27 APRILE 2018, N. 10185
PRES. MANNA – EST. FALASCHI – RIC. K. (AVV.TI SCARDIGLI E PETROCCHI) C.
COMUNE DI FIRENZE (AVV.TI PACINI E SANSONI)
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Verbale y Notif‌ica-
zione del processo verbale di accertamento y Nulli-
tà della stessa y Proposizione di tempestiva e ritua-
le opposizione ex art. 22 L. n. 689/1981 y Sanatoria
y Fondamento.
. In materia di sanzioni amministrative per violazioni al
codice della strada, la proposizione di tempestiva e ri-
tuale opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981,
sana la nullità della notif‌icazione del processo verbale
di accertamento, giacché l’art. 18, comma 4, della stes-
sa legge dispone che la notif‌icazione è eseguita nelle
forme dell’art. 14, che, richiamando le modalità previ-
ste dal codice di rito, rende applicabile l’art. 156 c.p.c.
sull’irrilevanza della nullità nel caso di raggiungimento
dello scopo. (c.p.c., art. 156; c.p.c., art. 160; l. 24 no-
vembre 1981, n. 689, art. 14; l. 24 novembre 1981, n.
689, art. 18; l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22) (1)
(1) Giurisprudenza consolidata della S.C. Ex multis, v. Cass. civ. 6
ottobre 2014, n. 20975, in questa Rivista 2015, 42; Cass. civ. 17 maggio
2007, n. 11548, in www.latribunaplus.it e Cass. civ. 21 febbraio 2007,
n. 4018, in questa Rivista 2008, 167.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice di pace di Firenze accoglieva l’opposizione
L. n. 689 del 1981, ex art. 22, proposta da K.K., cittadino
tedesco residente in Germania, avverso un verbale di con-
travvenzione al c.d.s., deducendo tra l’altro l’inesistenza
della notif‌ica del suddetto atto effettuata a mezzo posta e
non con le modalità previste dalle convenzioni internazio-
nali per le notif‌iche all’estero.
Successivamente il Tribunale di Firenze, con la senten-
za n. 3078/2015, accoglieva l’appello proposto dal Comune
di Firenze, ed, in riforma dell’appellata sentenza del Giu-
dice di pace, rigettava l’opposizione formulata dall’appel-
lato K..
A sostegno della decisione il Tribunale rilevava, per
quanto qui di interesse, che in generale per la notif‌ica in
Germania degli atti amministrativi, qual era il verbale di
contravvenzione al c.d.s. emesso dalla polizia municipa-
le, dovesse trovare applicazione la disciplina contenuta
nella Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977.
Tuttavia nel caso di specie l’art. 201 c.d.s. consentiva "...
la notif‌ica a mezzo del servizio postale come alternativa
paritaria rispetto a quella effettuata secondo il codice di
rito e che l’art. 201 c.d.s. trovava applicazione preferen-
ziale rispetto all’art. 142 c.p.c., ratione temporis". In ogni
caso quand’anche si fosse voluto affermare che la notif‌ica
a mezzo del servizio postale non poteva essere effettua-
ta, ciò non avrebbe dato luogo ad un’ipotesi di inesistenza
della notif‌ica, ma solo a nullità della stessa, sanata ai sensi
dell’art. 156 c.p.c., avendo raggiunto il suo scopo.
Avverso la suddetta decisione K.K. propone ricorso per
cassazione, formulando due distinti motivi. Resiste il Co-
mune di Firenze con apposito controricorso, contenente
anche ricorso incidentale aff‌idato ad un’unica censura.
Ritenuto che il ricorso principale potesse essere rigetta-
to, assorbito l’incidentale condizionato, con la conseguente
def‌inibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in rela-
zione all’art. 375 comma 1, n. 5, c.p.c.), su proposta del re-
latore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il
presidente ha f‌issato l’adunanza della camera di consiglio.
In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le par-
ti hanno depositato anche memoria illustrativa.
Con il primo motivo di ricorso il K. denuncia ex art. 360
n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 10 Cost., art. 142 c.p.c.,
art. 201 c.d.s., commi 1 e 3, lamentando che il giudice di
appello, pur individuando correttamente la disciplina ap-
plicabile per la notif‌ica in Germania, ossia quella prevista
dalla Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977, ha
poi inopinatamente ritenuto che l’art. 201 c.d.s., consen-
tisse di effettuare, in deroga a quanto previsto dalla Con-
venzione citata, la notif‌ica a mezzo posta direttamente al
destinatario residente in Germania;
con il secondo motivo di ricorso è denunciata, ex art.
360 comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applica-
zione dell’art. 156 comma 3, c.p.c.: in particolare, il ricor-
rente lamenta l’erronea applicazione della norma citata,
giacchè quand’anche si fosse voluto affermare che la no-
tif‌ica a mezzo del servizio postale non poteva essere effet-
tuata, il giudice del gravame ha ritenuto che il vizio non
dava luogo ad un’ipotesi di inesistenza della stessa, ma
solo a nullità della notif‌ica al K., sanata ai sensi dell’art.
156 c.p.c., avendo essa raggiunto il suo scopo, in palese
violazione del divieto posto dall’ordinamento tedesco;
con l’unico motivo del ricorso incidentale il Comune di
Firenze lamenta, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5, c.p.c., l’ine-
sistenza della procura speciale alle liti rilasciata su foglio a
parte in primo grado da K.K., deducendo la violazione e falsa
applicazione dell’art. 83 c.p.c., e l’omessa pronuncia su un
punto decisivo per il giudizio da parte del giudice di appello;
ragioni di ordine logico giuridico impongono di esami-
nare in primo luogo l’unico motivo del ricorso incidentale,
essendo evidente che l’eventuale giudizio positivo circa la
validità della procura alle liti sarebbe assorbente rispetto
alle altre doglianze. Essa però non è fondata.
Il Tribunale di Firenze ha affermato la validità della
procura alle liti conferita per mezzo di scrittura privata
autenticata da un notaio in Germania, rilevando che era
costituiva circostanza riscontrabile dal contenuto dell’at-
to sia la certa riferibilità soggettiva alla parte sia al giudi-
zio in questione, in quanto conteneva l’indicazione che il
mandato difensivo era relativo alla causa " K.K. - Comune
di Firenze"; in altri termini, appariva fornito chiaramen-
te il collegamento con la causa oggetto del ricorso, senza
farsi menzione del numero di ruolo generale attribuito al
procedimento de quo, formalità di per sè non idonea a pro-
vocare l’inesistenza della procura.
Premesso che la procura alle liti, conferita con manda-
to notarile rilasciato all’estero, in ordine alla quale il re-
quisito della legalizzazione da parte di autorità consolare
italiana, di cui alla L. 4 gennaio 1968, n. 15, art. 15, come ha
avuto modo di affermare e ribadire questa Suprema Corte,
non è richiesto, ove la procura medesima sia conferita a
mezzo di notaio in paese aderente alla Convenzione dell’A-
ja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva con la L. 20 dicembre
1966, n. 1253, poichè il relativo atto, di natura sostanziale,
rientra tra quelli per i quali detta Convenzione ha abolito
l’obbligo della ricordata legalizzazione (Cass.sez. un. 2 di-
cembre 1992 n. 12863; Cass. 1 agosto 2002 n. 11434; Cass.
8 maggio 1995 n. 5021), le considerazioni svolte dalla sen-
tenza impugnata sono del tutto condivisibili ed involgono
un accertamento di merito non puntualmente criticato.
Del resto il motivo di ricorso incidentale costituisce
una mera riproposizione di argomentazioni già svolte nei
giudizi di merito, che sono respinte con argomentazioni
congrue e prive di vizi logico-giuridici;
si passa all’esame delle due doglianze del ricorso prin-
cipale, che attesa la intima connessione logico-giuridica
che le avvince, in quanto seppure sotto diversi prof‌ili, pon-
gono la medesima questione relativa alla regolarità e alla
sanabilità della notif‌icazione del verbale di accertamento
della violazione, possono essere esaminate congiuntamen-
te. Esse non sono fondate.
Correttamente il Tribunale ha rigettato l’appello os-
servando che l’avvenuto esercizio delle facoltà difensive
avverso il verbale, e segnatamente la proposizione del
ricorso all’autorità giudiziaria competente, abbia sanato
ogni nullità della notif‌icazione.
Questa Corte ha infatti reiteratamente affermato che
"in materia di sanzioni amministrative per violazioni al
codice della strada, la proposizione di tempestiva e rituale
opposizione L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 22, sana
la nullità della notif‌icazione del processo verbale di ac-
certamento, giacchè l’art. 18, quarto comma, della stessa
legge dispone che la notif‌icazione è eseguita nelle forme
dell’art. 14, che, richiamando le modalità previste dal co-
dice di rito, rende applicabile l’art. 156 c.p.c. sull’irrilevan-
za della nullità nel caso di raggiungimento dello scopo"
(Cass. n. 20975 del 2014; Cass. n. 11548 del 2007; Cass. n.
4028 del 2007).
Nè possono essere condivise le deduzioni del ricorrente
il quale ha censurato la sentenza impugnata per non ave-
re accertato la inesistenza della notif‌icazione del verbale.
Invero, non appare dubitabile che il verbale in questione
sia pervenuto nella sua veste cartacea nella sfera di cono-
scenza del destinatario, sicchè ogni eventuale dubbio in
ordine alle modalità della consegna, non può condurre a
conf‌igurare la fattispecie in termini di inesistenza della
notif‌icazione.
Neanche può ritenersi, come ipotizzato dal ricorrente,
che il verbale, del quale egli è venuto a conoscenza e in
relazione al quale ha proposto opposizione, che il Giudice
di pace ha ritenuto tempestiva, non fosse un atto idoneo a
mettere formalmente a conoscenza la persona nei cui con-
fronti è stato emesso, della sussistenza di una violazione,
del tempo e del luogo della violazione stessa, delle moda-
lità e dell’autore dell’accertamento. In proposito, è suff‌i-
ciente rilevare che solo il verbale notif‌icato all’autore ma-
teriale dell’infrazione che contenga il solo riferimento alla
violazione commessa ed al tipo e alla targa del veicolo, ma
che sia assolutamente privo di qualsiasi indicazione con
riguardo al giorno, all’ora e alla località nei quali la detta
violazione è avvenuta, come richiesto dall’art. 383, D.P.R.
16 dicembre 1992, n. 495, (regolamento di esecuzione e di
attuazione del codice della strada), è invalido (Cass. n.
13733 del 2010), deve escludersi che, nella specie, possa
essere ravvisata la predetta nullità, non essendo neanche
contestata la presenza nel verbale pervenuto nella dispo-
nibilità della ricorrente delle indicazioni necessarie per
una valida contestazione, che peraltro egli ha proposto.
Si deve anche di rilevare che il ricorrente, erroneamen-
te, pretende di far discendere dalla asserita inesistenza
della notif‌icazione del verbale la inesistenza del verbale
stesso; questo, infatti, esiste nella sua consistenza non
solo f‌isica ma anche giuridica, e la sua eff‌icacia probatoria
avrebbe potuto dalla ricorrente essere superata solo attra-
verso la proposizione di querela di falso.
Da ultimo, deve considerarsi che ciò che conta è che
il ricorrente abbia avuto piena conoscenza ed abbia potu-
to adeguatamente difendersi nel merito, senza eventuale
pregiudizio al riguardo circa i tempi nei quali egli è entra-
to in possesso del verbale in questione, potendo quest’ul-
timo aspetto rilevare ai soli f‌ini, più ristretti, del termine
di decadenza per proporre l’opposizione, aspetto questo
che non risulta trattato in danno dell’odierno ricorrente e,
sotto l’altro prof‌ilo, dell’incidenza dell’eventuale limitato

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT