Corte di Cassazione Civile sez. VI, 22 maggio 2018, n. 12599

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 9/2018
LEGITTIMITÀ
9/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti di cui
appresso.
2. Il primo motivo, incentrato sulla pretesa illegittimità
ed ingiustizia del diniego delle circostanze attenuanti ge-
neriche, è infondato, per vari motivi: sia perchè costruito in
fatto, come un’impugnazione di merito; sia perchè in larga
parte reiterativo degli argomenti già svolti in appello e nella
memoria difensiva del 29 maggio 2017; sia, inf‌ine, perchè in-
tenderebbe superare la doppia valutazione sostanzialmente
conforme dei decidenti di merito mediante una diversa,
stimata auspicabile dal ricorrente, ricostruzione dei fatti,
basata però o su mere asserzioni indimostrate (ad esempio,
che il teste G. sarebbe inattendibile) ovvero su un vero e
proprio errore di diritto. Ed infatti non è sostenibile che la
pendenza di un procedimento per guida in stato di ebbrez-
za (al momento della decisione di primo grado) ovvero la
sentenza di applicazione di pena per tale fatto (al momento
della sentenza di appello) siano un dato neutro o un nulla,
come - ma erroneamente - sostenuto dal ricorrente.
Al riguardo, anzi, è appena il caso di rammentare che il
Giudice può trarre elementi di valutazione sulla persona-
lità dell’imputato ai sensi dell’art. 133 c.p. da una pluralità
di fonti di conoscenza (senza automatismi, naturalmen-
te, ma fornendo adeguata motivazione): dalle condanne
penali, anzitutto, ma anche da reati amnistiati o prescritti
o estinti (sez. IV, n. 18795 del 7 aprile 2016, P., Rv. 266705;
sez. V, n. 39473 del 13 giugno 2013, Paderni, Rv. 257200);
da precedenti penali non def‌initivi (sez. III, n. 44458 del
30 settembre 2015, Pomposo, Rv. 265613; sez. III, n. 9915
del 12 novembre 2009, Stimolo, Rv. 246250; sez. II, n.
3851 del 20 novembre 1990, dep. 1991, Radosavljevic, Rv.
187298); da mere pendenze penali a carico dell’imputato
(sez. I, n. 4878 del 15 luglio 1997, Castelluccia Rv. 208342),
persino se successive al compimento dell’illecito per cui
si procede (v. infatti sez. VI, n. 21838 del 23 maggio 2012,
Giovane e altri, Rv. 252881).
Tenuto, dunque, presente che il fatto dello novembre
2014 non è risultato escluso ma, al contrario, commes-
so dall’imputato, anche se poi il reato è stato dichiarato
estinto, si prende atto che sia la sentenza impugnata (ter-
zultima e penultima pagina) sia quella di primo grado (pp.
9-10) dedicano congrua e non illegittima motivazione al
quia del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. Quanto al secondo motivo di ricorso (violazione della
disciplina del reato complesso), si osserva preliminarmen-
te che la S.C. ha già avuto occasione di puntualizzare alcu-
ni aspetti che appare opportuno richiamare circa la por-
tata del divieto del bis in idem, da ritenersi vero e proprio
cardine di civiltà giuridica, poiché preclude di addebitare
all’imputato lo stesso fatto storico più volte, e ciò dal pun-
to di vista sia sostanziale che processuale: infatti, «[...] la
portata del principio compendiato nel noto brocardo del
divieto del bis in idem è espressione di un cardine generale
di civiltà dell’ordinamento processuale penale che trova
espressione positiva non soltanto nel divieto di un secon-
do giudizio (art. 649 c.p.p.) ma anche nelle norme poste
per disciplinare i conf‌litti positivi di competenza (art. 28
e ss. c.p.p.) e l’ipotesi di una pluralità di sentenze per il
medesimo fatto (art. 669 c.p.p.) (in tale senso, sez. I, n.
27834 del 1 marzo 2013, Carvelli, Rv. 255701; sez. VI, n. 1892
del 18 novembre 2014, dep. 2015, Fontana, Rv. 230760); va
precisato che a livello di diritto penale sostanziale analoga
esigenza di garanzia è espressa dalle norme variamente in-
vocate dai ricorrenti (artt. 84 e 15 c.p.), che def‌iniscono il
reato complesso e che consacrano i tradizionali principi di
specialità e di assorbimento (o di consunzione), esplicativi
della necessità, avvertita da un moderno ordinamento de-
mocratico, di non addebitare all’imputato più volte lo stes-
so fatto storico, purché esso sia il momento di emersione di
una unica contrapposizione cosciente e consapevole (ergo:
colpevole) dell’individuo alle regole che disciplinano la
vita dei consociati: si tratta del c.d. ne bis in idem sostan-
ziale”, che però, come noto (cfr. sul punto la parte motiva
di sez. IV, n. 46441 del 3 ottobre 2012, Cioni, Rv. 253839),
ha una portata meno forte di quello processuale, con esso
esprimendosi solo una linea di tendenza dell’ordinamento.
Il momento di sintesi, di cui è espressione l’art. 84 c.p.,
dell’esigenza di non addebitare, in buona sostanza, lo stes-
so fatto per due volte all’imputato non è disciplinato, però,
da regole predeterminate, assolute ed astratte, ma dipen-
de dal concreto atteggiarsi delle contestazioni elevate dal
Pubblico Ministero, ben potendo accadere che una deter-
minata “vicenda di vita” si atteggi nella modulazione delle
accuse da parte del titolare dell’azione penale talora ad
elemento costitutivo dell’illecito, talaltra a semplice circo-
stanza aggravante» (così, volendo, le considerazioni svolte
al punto n. 2 del “considerato in diritto”, di sez. IV, n. 16610
del 14 gennaio 2016, Raco e altro, non masso sul punto).
3.1. Tanto premesso, il ricorso, sotto il prof‌ilo segnalato
nel secondo motivo, è fondato.
Alla persuasività delle considerazioni di principio già
svolte, deve aggiungersi che la S.C., in effetti, ha già avuto
modo di precisare quanto segue (in una vicenda in cui si
contestava all’imputato sia il previgente omicidio colposo
aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione
stradale sia la guida in stato di ebbrezza alcoolica, fatti
commessi prima dell’entrata in vigore della legge n. 41 del
2016, sostenendosi da parte della difesa che la contrav-
venzione fosse assorbita nel delitto, lettura non condivisa
però nell’occasione dalla S.C.): «[...] a seguito dell’entrata
in vigore della L. 23 marzo 2016, n. 41, e quindi a decorre-
re dal 25 marzo 2016, è stato introdotto, tra gli altri, l’art.
589-bis c.p., in virtù del quale “Chiunque, ponendosi alla
guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica
o di alterazione psicof‌isica conseguente all’assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamen-
te degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decre-
to legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la
morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a
dodici anni” e, inoltre, “Nelle ipotesi di cui ai commi pre-
cedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più per-
sone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o
più persone, si applica la pena che dovrebbe inf‌liggersi per
la più grave delle violazioni commesse aumentata f‌ino al
triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto” [...]
Precedentemente, dall’entrata in vigore della L. 24 lu-
glio 2008, n. 125, l’art. 589 c.p. disponeva, tra l’altro, che,
in ipotesi di omicidio colposo, “Si applica la pena della
reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legi-
slativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modif‌icazioni”
e che “Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte
di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si
applica la pena che dovrebbe inf‌liggersi per la più grave
delle violazioni commesse aumentata f‌ino al triplo, ma la
pena non può superare gli anni quindici” [...]
La formulazione della novella del 2016 ha, evidente-
mente, ricondotto le ipotesi aggravate al momento della
“guida”, individuando esplicitamente, come agente, chiun-
que si ponga “alla guida di un veicolo a motore”; ciò, a dif-
ferenza delle ipotesi-base (artt. 589-bis, comma 1, e 590-
bis, comma 1, c.p., per le quali destinatario del precetto
è “chiunque cagioni per colpa [... ] con violazione delle
norme sulla disciplina della circolazione stradale...)”. In
altri termini le nuove fattispecie aggravate sono applicabi-
li solo al “conducente di un veicolo a motore” e non anche,
per esempio, a chi cagioni la morte (o le lesioni) di un
pedone guidando una bicicletta in stato di ebbrezza [...]
In caso di applicazione della nuova legge citata, lo sche-
ma del reato complesso potrebbe, in vero, emergere dalla
nuova formula normativa, tanto per l’esplicita qualif‌icazio-
ne in termini di circostanze aggravanti dei commi dell’art.
589-bis c.p. successivi al primo quanto per la più evidente
(anche se non perfetta) coincidenza tra le ipotesi in que-
stione e quelle previste dal codice della strada» (così sez.
IV, n. 2403 del 15 dicembre 2016, dep. 2017, Minutillo, non
mass., sub punti nn. 4 e 5 del “considerato in diritto”).
3.2. Occorre, ad avviso del Collegio, dare continuità
al - condivisibile ragionamento che si è testualmente ri-
chiamato, ed affermare che, a seguito della introduzione,
ex art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 41 del 2016, delle
innovative fattispecie autonome dell’omicidio stradale e
delle lesioni personali stradali gravi o gravissime (sulla
natura di reati autonomi e non già di ipotesi aggravate, V.
infatti la recentissima sentenza di sez. IV, n. 29721 del 1
marzo 2017, Venni, Rv. 270918), non può più aderirsi alla
interpretazione, sinora diffusa, secondo cui si ha concor-
so di reati, e non un reato complesso, in caso di omicidio
colposo qualif‌icato dalla circostanza aggravante della vio-
lazione di norme sulla circolazione stradale, quando detta
violazione dia, di per sé, luogo ad un illecito contravven-
zionale (cfr. sez. IV, n. 1880 del 19 novembre 2015, dep.
2016, P.G. in proc. Greco, Rv. 265430; sez. IV, n. 46441 del
3 ottobre 2012, Cioni, Rv. 253839; sez. IV, n. 3559 del 29 ot-
tobre 2009, dep. 2010, Corridori, Rv. 246300; sez. V, n. 2608
del 15 gennaio 1997, Schiavone, Rv. 141422).
Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto:
«Nel caso in cui si contesti all’imputato di essersi, dopo il
25 marzo 2016 (data di entrata in vigore della legge n. 41
del 2016), posto alla guida di un veicolo a motore in stato
di ebbrezza e di avere in tale stato cagionato, per colpa, la
morte di una o più persone - ovvero lesioni gravi o gravis-
sime alle stesse - dovrà prendersi atto che la condotta di
guida in stato di ebbrezza alcoolica viene a perdere la pro-
pria autonomia, in quanto circostanza aggravante dei reati
di cui agli artt. 589-bis, comma 1, e 590-bis, comma 1, c.p.,
con conseguente necessaria applicazione della disciplina
sul reato complesso ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p., ed
esclusione invece dell’applicabilità di quella generale sul
concorso di reati».
La stessa soluzione dovrà, naturalmente, valere nel
caso di guida in stato di alterazione psico-f‌isica conse-
guente all’assunzione di sostanza stupefacenti o psicotro-
pe (artt. 589-bis, comma 2, e 590-bis, comma 2, c.p.).
4. Consegue da tutte le considerazioni svolte l’annulla-
mento, da operarsi senza rinvio, della sentenza impugnata
limitatamente alla pena inf‌litta per la contravvenzione di
guida in stato di ebbrezza, pena che deve essere eliminata
ed il rigetto, nel resto, del ricorso. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, 22 MAGGIO 2018, N. 12599
PRES. AMENDOLA – EST. OLIVIERI – P.M. BASILE (CONF.) – RIC. F. (AVV.
BOTTONI) C. C. (AVV. DI PUNZIO)
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Risarcimento diretto y Azione ex art. 149, D.L.vo
n. 209/2005 y Luogo di pagamento del credito ex art.
1182, comma 4, c.c. y Sede legale della società assi-
curatrice y Necessità y Fondamento y Conseguenze.
. In materia di assicurazione obbligatoria della respon-
sabilità civile per la circolazione dei veicoli, l’azione
diretta di cui all’art. 149 del d.l.vo n. 209 del 2005, pro-
mossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicu-
ratore, non muta la natura risarcitoria dell’obbligazio-
ne ma comporta la sostituzione "ex lege" del soggetto
debitore. Ne consegue che al titolare della posizione
passiva debbono essere riferite le modalità di adempi-
mento della prestazione che, in quanto avente ad og-
getto un credito illiquido, ex art. 1182, comma 4, c.c.
deve essere richiesto presso la sede legale della società
assicuratrice del danneggiato-creditore, la quale, per-
tanto, assume esclusivo rilievo ai f‌ini della individua-
zione della competenza territoriale. (d.l.vo 7 settembre
2005, n. 209, art. 149; c.c., art. 1182; c.p.c., art. 20) (1)
(1) Nel medesimo senso si veda Cass. civ. 13 aprile 2012, n. 5928,
in questa Rivista 2012, 878. Per una puntuale ed esaustiva disamina
dell’art. 149 cod. ass., si veda GIORGIO GALLONE, Commentario al
Codice delle assicurazioni RCA e tutela legale, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale ordinario di Tivoli decidendo, con sentenza
in data 4 ottobre 2016 n. 1774, sulle impugnazioni princi-
pale ed incidentale, rispettivamente, proposte - avverso la
ordinanza dichiarativa di incompetenza territoriale emes-
sa il 22 ottobre 2012 dal Giudice di pace di Tivoli - da E.C.
e da S. Autonoleggio s.r.l. (cui succedeva, nella titolarità

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