Corte di Cassazione Civile sez. III, ord. 27 marzo 2018, n. 7513

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giur
7-8/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
78 C.d.S.): "Le direttive comunitarie hanno stabilito che i
dispositivi di scarico dei gas combusti dei veicoli possono
essere sostituiti con altri, purchè omologati e accompa-
gnati da attestazione del costruttore di omologazione, e
la rumorosità della marmitta non superi quella indicata
sulla carta di circolazione del veicolo (misurata in deci-
bel, al numero di giri previsto). Tali dispositivi non sono
da indicare sulla carta di circolazione".
7. Dalla lettura delle disposizioni riportate si ricava
una parziale sovrapponibilità della disciplina sanzionato-
ria applicabile alla condotta di colui che sostituisce il si-
lenziatore del terminale di scarico con uno non omologato.
Tale condotta, infatti, può alternativamente integrare la
contravvenzione di cui all’art. 72 o quella di cui all’art. 78
medesimo codice.
Ritiene il collegio che il discrimine tra le due fattispecie
sia determinato dagli effetti che il dispositivo di equipag-
giamento non omologato è idoneo a produrre sul veicolo in
termini di velocità, rumorosità ed emissioni di gas di scari-
co. Si è detto, infatti che tali elementi attengono alle carat-
teristiche funzionali del veicolo e i rispettivi valori di rife-
rimento devono essere indicati nella carta di circolazione.
8. Ne consegue che, quando a seguito dell’installazione
di un silenziatore del terminale di scarico non omologato
si verif‌ichino delle alterazioni di tali qualità funzionali, la
condotta illecita integra quella di colui che "circola con
un veicolo al quale siano state apportate modif‌iche alle ca-
ratteristiche indicate nel certif‌icato di omologazione o di
approvazione e nella carta di circolazione" di cui all’art. 78
C.d.S., mentre se il nuovo dispositivo di equipaggiamento
non omologato non determina alcuna modif‌ica delle sud-
dette qualità funzionali la condotta sanzionata rientra in
quella di cui all’art. 72 C.d.S., u.c..
La prova che il dispositivo di equipaggiamento abbia
effettivamente comportato una modif‌ica delle qualità fun-
zionali del veicolo spetta all’amministrazione in base alla
regola secondo la quale l’amministrazione deve provare i
fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria.
9. Ciò premesso, venendo al caso in esame, al P. è sta-
to contestato unicamente di aver equipaggiato il proprio
veicolo con un silenziatore del terminale di scarico non
omologato, mentre non risulta contestato, nè tantomeno
provato, il superamento delle emissioni sonore o delle
emissioni dei gas di scarico o un aumento della velocità,
in modo tale da modif‌icare le caratteristiche funzionali del
mezzo come indicate nella carta di circolazione, sicchè la
fattispecie integra la contravvenzione di cui all’art. 72
C.d.S., u.c. e non quella di cui all’art. 78 medesimo codice.
10. In conclusione deve affermarsi il seguente principio
di diritto: "la condotta di chi sostituisca il silenziatore del
terminale di scarico deve farsi rientrare nell’art. 72 C.d.S.,
salvo che risulti accertato che tale dispositivo di equipag-
giamento abbia determinato un aumento della velocità,
della rumorosità o delle emissioni inquinanti del veicolo
rispetto a quelle indicate nella carta di circolazione. In tal
caso, la medesima condotta dovrà ricondursi alla fattispe-
cie di cui all’art. 78 C.d.S., con la necessità di riportare il
veicolo alle originarie caratteristiche".
11. Il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza ingiun-
zione deve essere annullata perché il fatto commesso non
corrisponde a quello contestato.
12. In def‌initiva la sentenza impugnata deve essere cas-
sata in relazione al motivo accolto; non essendo poi neces-
sari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte accoglie
l’opposizione proposta ed annulla il verbale di contesta-
zione n. (omissis) elevato il 12 marzo 2010 dalla Regione
Carabinieri Piemonte Valle d’Aosta – stazione di (omissis)
a carico di P.F..
8. Il collegio ritiene che sussistono giusti motivi per la
compensazione delle spese dell’intero giudizio in quanto si
tratta di una questione del tutto nuova, priva di precedenti e
in relazione alla quale si era determinata un’oggettiva incer-
tezza circa la norma applicabile alla fattispecie. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, ORD. 27 MARZO 2018, N. 7513
PRES. TRAVAGLINO – EST. ROSSETTI – RIC. P. (AVV.TI COSTANZO E SORDA) C.
ZURICH INSURANCE PLC (AVV. CILIBERTI)
Risarcimento del danno y Danno non patrimonia-
le y Danno morale y Conseguente a sinistro strada-
le y Congiunta attribuzione del danno biologico e
dei danni rappresentati dalla sofferenza interiore
y Duplicazione risarcitoria y Esclusione y Autonoma
valutazione e liquidazione y Necessità
. In tema di danno non patrimoniale da lesione della
salute, costituisce duplicazione risarcitoria la con-
giunta attribuzione del “danno biologico” e del “danno
dinamico-relazionale”, atteso che con quest’ultimo si
individuano pregiudizi di cui è già espressione il gra-
do percentuale di invalidità permanente (quali i pre-
giudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali,
indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica
o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la
congiunta attribuzione del “danno biologico” e di una
ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi
che non hanno fondamento medico-legale, perché non
aventi base organica ed estranei alla determinazione
medico-legale del grado di percentuale di invalidità
permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore
(quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna,
la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva
che, ove sia dedotta e provata l’esistenza di uno di tali
pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovran-
no formare oggetto di separata valutazione e liquida-
zione. (c.c., art. 1226; c.c., art. 2026; d.l.vo 7 settembre
2005, n. 209, art. 138) (1)
(1) Analogamente si veda Cass. civ. 17 gennaio 2018, n. 901, in www.
latribuna.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 2005 P.C. convenne dinanzi al Tribunale di Frosi-
none la società S.D. s.r.l., B.A., la società Zurich Insurance
p.l.c. e l’Inail, esponendo che:

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