Corte di Cassazione Civile sez. II, 23 aprile 2018, n. 9988

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giur
7-8/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti
costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomo-
f‌ilattica propria della Corte di cassazione, quale giudice
dello ius constitutionis e non dello ius litigatoris, se non
nei limiti della violazione di legge (v. Sezioni Unite sen-
tenze 22 settembre 2014 n. 19881 e 7 aprile 2014 n. 8053
in motivazione).
In conclusione, il ricorso, incentrato esclusivamente su
prof‌ili formali ma assolutamente silente sulla commessa
violazione, va respinto con addebito di ulteriori spese alla
parte soccombente.
Trattandosi di ricorso successivo al 30 gennaio 2013 e
deciso sfavorevolmente, sussistono le condizioni per dare
atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,
comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013),
che ha aggiunto il testo unico di cui all’art. 13, comma 1
– quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, – della sussisten-
za dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif‌icato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 23 APRILE 2018, N. 9988
PRES. COSENTINO – EST. VARRONE – P.M. CAPASSO (DIFF.) – RIC. P.F. (AVV.
PAGANO) C. MINISTERO DELL’INTERNO (AVV. GEN. STATO)
Veicoli y Sostituzione del terminale di scarico y Ap-
plicabilità dell’art. 72 c.d.s. y Fondamento y Condi-
zioni e limiti rispetto all’art. 78 c.d.s.
. In tema di contravvenzioni al codice della strada,
la condotta di colui che sostituisce il silenziatore del
terminale di scarico con uno non omologato integra la
contravvenzione di cui all’art. 72 del codice della stra-
da, salvo che l’istallazione del suddetto dispositivo di
equipaggiamento determini delle alterazioni delle qua-
lità funzionali del veicolo in termini di velocità, rumo-
rosità ed emissioni di gas di scarico, in modo tale da
modif‌icare le caratteristiche indicate nel certif‌icato di
omologazione o di approvazione e nella carta di circo-
lazione di cui all’art. 78 del codice della strada, in tal
caso la prova dell’alterazione delle qualità funzionali
del veicolo spetta all’amministrazione in base alla re-
gola secondo la quale l’amministrazione deve provare i
fatti costitutivi della pretesa. (nuovo c.s., art. 72; nuo-
vo c.s., art. 78; d.m. 14 febbraio 2000) (1)
(1) Non risultano editi precedenti che affrontino l’esatta fattispecie.
Per una puntuale disamina degli artt. 72 e 78 c.d.s., v. GIORGIO GAL-
LONE, Codice della strada, commentato con dottrina e giurispruden-
za, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato presso il Giudice di pace di
Acqui Terme in data 4 ottobre 2010, il signor P.F. si oppo-
neva al verbale numero (omissis) emesso in data 12 mar-
zo 2010 dalla legione carabinieri Piemonte Valle D’Aosta
stazione di (omissis), con il quale gli veniva contestata
l’infrazione dell’art. 78 C.d.S., commi 3 e 4, per aver appor-
tato modif‌iche alle caratteristiche costruttive del veicolo
senza aver effettuato la prescritta visita o prova con esito
favorevole, in particolare per aver aveva cambiato tipo di
silenziatore, installandone uno non omologato.
Il ricorrente nei motivi di opposizione evidenziava che
i carabinieri non avevano effettuato la prova fonometrica
del silenziatore e, tantomeno, avevano visionato accurata-
mente il veicolo per valutare l’esistenza del codice alfanu-
merico con il quale risalire alla marca dello stesso.
A sostegno di tali ragioni il ricorrente produceva la
foto, con data certa al 13 marzo 2010, che documentava
l’esistenza del suddetto codice alfanumerico e deduceva,
dunque, l’insussistenza della contravvenzione elevata nei
suoi riguardi, in quanto non provata, in subordine chiede-
va la derubricazione in quella di cui all’art. 72 C.d.S..
2. Il Giudice di pace di Acqui Terme rigettava l’oppo-
sizione.
3. Avverso tale sentenza il P. proponeva appello con atto
di citazione notif‌icato il 4 marzo 2011. Con sentenza numero
248 del 17 ottobre 2013 il Tribunale di Alessandria respinge-
va l’appello e confermava la sentenza di primo grado.
4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per
cassazione P. sulla base di due motivi.
5. La causa è stata discussa nell’adunanza camerale del
7 luglio 2017 e, all’esito della Camera di consiglio, il colle-
gio ha ritenuto che la rilevanza della questione connessa
all’interpretazione degli artt. 72 e 78 C.d.S. – in relazione
alla condotta di colui che circola con un veicolo equipag-
giato con un silenziatore del terminale di scarico non omo-
logato – rendesse opportuna la rimessione della causa alla
pubblica udienza.
Ragioni della decisione 1. Il primo motivo di ricorso at-
tiene alla ricorrenza del vizio di cui all’art. 360 n. 3, c.p.c.,
per violazione o falsa applicazione degli artt. 71, 72, 78,
79 C.d.S..
In particolare il P. lamenta la mancata derubricazione
della violazione nella contravvenzione di cui all’art. 72 C.d.S..
2. Il ricorrente evidenzia che l’art. 71 del codice della
strada rimanda al regolamento di attuazione per l’indivi-
duazione delle caratteristiche costruttive e funzionali dei
veicoli a motore. L’art. 72 C.d.S., dispone che ciclomotori,
motoveicoli e autoveicoli devono essere equipaggiati con
dispositivi silenziatori soggetti ad omologazione da parte
del ministero dei trasporti – direzione generale della mo-
torizzazione – mentre l’art. 78 C.d.S., prevede che i veicoli
a motore e i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita
e prova presso i competenti uff‌ici della direzione generale
quando siano apportate modif‌iche alle caratteristiche co-
struttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggia-
mento indicati negli artt. 71 e 72.
1.2 Il ricorrente richiama anche l’art. 236, del regola-
mento di attuazione che dispone che ogni modif‌ica delle
caratteristiche costruttive e funzionali comporta la visita
e prova del veicolo interessato presso l’uff‌icio della dire-
zione generale e, inf‌ine, l’art. 79 medesimo codice che ri-
manda al regolamento quanto alle prescrizioni tecniche

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