Corte di Cassazione Civile sez. II, ord. 30 aprile 2018, n. 10372

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 7-8/2018
LEGITTIMITÀ
noscimento della causa di non punibilità prevista dall’art.
131 bis c.p. di cui ritiene sussistenti i presupposti.
2.3. Conclude chiedendo l’annullamento della sentenza
impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il secondo motivo è fondato, rimanendo in esso as-
sorbita l’altra censura articolata nel ricorso.
2. Risulta comprovato che la difesa dello S. formalizza-
va, nel giudizio di appello, in sede di conclusioni, l’istanza
con la quale chiedeva l’applicabilità della causa di non
punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. su cui la Corte distret-
tuale ometteva di pronunciarsi.
2.1. Si rammenta, in proposito, che, secondo la giuri-
sprudenza di legittimità (sez. n. 27752 del 9 maggio 2017,
Rv. 270271), tale causa di non punibilità può essere di-
chiarata dalla Corte di cassazione quando i presupposti
per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili
dagli atti e non siano quindi necessari ulteriori accerta-
menti in fatto.
2.2. Orbene, ritiene la Corte che, nel caso in esame,
deve giungersi alla pronuncia di non punibilità ai sensi
dell’art. 131 bis c.p. tenuto conto delle concrete modalità
del fatto, caratterizzato dalla assenza di contatto tra l’au-
tovettura condotta dall’imputato e il ciclomotore indicato
nel capo di imputazione, nonché del mite trattamento san-
zionatorio riservato dai giudici di merito allo S. che risulta
peraltro incensurato.
3. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata
senza rinvio perchè il reato non è punibile per la partico-
lare tenuità del fatto. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, ORD. 30 APRILE 2018, N. 10372
PRES. PETITTI – EST. ORILIA – P.M. SERVELLO (DIFF.) – RIC. D.G. (AVV.
ROMANELLI) C. COMUNE DI ROMA CAPITALE (AVV.TI BARONI E GAROFOLI)
Depenalizzazione y Applicazione delle sanzioni
y Riscossione delle sanzioni amministrative per
violazione al codice della strada y Attività svolta
da concessionari y Applicabilità delle norme del
c.d. statuto del contribuente (L. n. 212 del 2000) y
Esclusione y Fondamento.
Depenalizzazione y Applicazione delle sanzioni y
Riscossione delle sanzioni amministrative per vio-
lazione al codice della strada y Termine decaden-
ziale di cui all’art. 17 D.P.R. n. 602/1973 y Inappli-
cabilità y Prescrizione quinquennale y Applicabilità
y Formazione e consegna del ruolo all’esattore y Ef-
fetto interruttivo della prescrizione y Esclusione.
. La legge n. 212 del 2000 si applica, in ragione di quan-
to stabilito nell’art. 17 ed in relazione all’ambito di
applicazione dell’intero testo, all’azione dei concessio-
nari f‌inalizzata all’accertamento, alla liquidazione ed
alla riscossione dei tributi e non quando i concessio-
nari medesimi operino per la riscossione delle sanzio-
ni amministrative per contravvenzione al codice della
strada, in quanto in tale situazione le norme dell’or-
dinamento tributario sono applicabili solo se espressa-
mente richiamate e nei limiti di tale richiamo. (l. 24
novembre 1981, n. 689; l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7;
l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 17) (1)
. Alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzio-
ni amministrative per violazioni del codice della strada
non è applicabile la decadenza stabilita dall’art. 17 del
D.P.R. n. 602 del 1973, per l’iscrizione a ruolo dei credi-
ti tributari, ma soltanto la prescrizione quinquennale
dettata in via generale dall’art. 28 della L. n. 689 del
1981, e, con specif‌ico riferimento alle sanzioni conse-
guenti alle infrazioni stradali, dall’art. 209 cod. strada.
(l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 28; d.p.r. 29 settembre
1973, n. 602, art. 17; nuovo c.s., art. 209) (2)
(1) Sostanzialmente in termini v. Cass. civ. 22 settembre 2011, n.
19377, in questa Rivista 2012, 568.
(2) In senso conforme, si veda Cass. civ. 16 dicembre 2014, n. 26424,
in questa Rivista 2015, 233.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con sentenza 97793/09 il Giudice di pace di Roma ri-
gettò l’opposizione di D.G. contro una cartella di pagamen-
to relativa a violazioni del codice della strada.
2 L’appello della soccombente è stato respinto dal
Tribunale di Roma che, con sentenza 19 febbraio 2013
emessa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., ha confermato
la decisione di primo grado condannando l’appellante al
pagamento delle spese del gravame liquidate in comples-
sivi Euro 600,00 in favore di ciascuna delle parti appellate
(Roma Capitale e Equitalia Sud spa).
3 Contro tale pronuncia la D. ha proposto ricorso per
cassazione con nove motivi illustrati da memoria.
Resiste con controricorso Roma Capitale, mentre il
Concessionario non ha svolto difese in questa sede.
Il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del
primo motivo, con assorbimento degli altri.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Col primo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360
c.p.c., n. 3 e 4, nullità della sentenza e del procedimento
per violazione dell’art. 352 c.p.c., comma 1, art. 183 c.p.c.,
comma 6, e art. 101 c.p.c., nonché falsa applicazione del-
l’art. 281 sexies c.p.c.: si duole della mancata concessione
da parte del giudice di appello dei termini di cui all’art.
183 c.p.c., comma 6, per poter contro dedurre alle compar-
se avversarie (sulla asserita validità della notif‌ica del ver-
bale, sulla applicabilità dell’art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973,
e sulla validità probatoria degli atti prodotti in fotocopia).
Altra violazione di legge commessa dal giudice di ap-
pello sta nell’aver deciso applicando l’art. 281 sexies c.p.c.,
senza invitare le parti a precisare le conclusioni e disporre
lo scambio delle comparse conclusionali.
Il motivo è inammissibile.
La discussione orale della causa immediatamente dopo
la precisazione delle conclusioni, giusta l’art. 281 sexies

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