Corte di Cassazione Civile sez. III, 15 maggio 2018, n. 11757

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 7-8/2018
LEGITTIMITÀ
sponsabile della società, che di tale illecito – secondo la
legge olandese – deve rispondere; per altro verso, in sede di
riconoscimento delle decisioni applicative di sanzioni pe-
cuniarie, non v’è spazio per il sindacato dell’A.G. nazionale
circa i criteri di imputazione delle sanzioni pecuniarie vi-
genti nello Stato richiedente, dovendosi solo verif‌icare che
ricorrano tutte le condizioni previste dal legislatore comu-
nitario nella decisione quadro 2005/214/GAI e, quindi, dal
legislatore nazionale nel D.L.vo 15 febbraio 2016, n. 37.
5. Sulla scorta di quanto testè rilevato discende l’infon-
datezza anche del secondo e del terzo motivo, con cui il ri-
corrente ha eccepito – sotto diversa declinazione – l’insus-
sistenza dei presupposti per il riconoscimento sul rilievo
che, dalla decisione del Parket Centrale Verwerking O.M.
di Utrecht e dagli atti trasmessi in allegato, non sarebbe
dato di comprendere se si tratti di un reato ovvero di un
mero illecito amministrativo (v. punti sub punti 2.2 e 2.3
del ritenuto in fatto).
5.1. Ed invero, la censura del ricorrente poggia su di
un assunto all’evidenza erroneo, là dove postula che siano
suscettibili di riconoscimento soltanto i provvedimenti re-
lativi a “reati” propriamente detti.
Di contro, come si è già sopra posto in evidenza, l’art.
2, D.L.vo n. 37 del 2016, consente – in perfetta armonia
con le indicazioni del legislatore comunitario – il ricono-
scimento delle decisioni emesse non soltanto dall’autorità
giudiziaria, ma anche dall’autorità amministrativa, e dun-
que in caso di sanzioni pecuniarie conseguenti non solo da
“reato”, ma anche da illecito amministrativo.
Costituisce pertanto aspetto del tutto irrilevante ai f‌ini del
riconoscimento sub iudice che la violazione al codice della
strada in oggetto costituisca, nell’ordinamento olandese, sol-
tanto una violazione amministrativa anziché un “reato”.
5.2. D’altra parte, non è revocabile in dubbio che, a pre-
scindere dalla natura dell’illecito, l’infrazione posta a base
della decisione olandese consenta il riconoscimento.
Ed invero, l’art. 10, comma 1 lett. nn), D.L.vo 15 feb-
braio 2016, n. 37, prevede espressamente – in conformità
all’art. 5 della decisione quadro 2005/214/GAI – che possa
disporsi il riconoscimento indipendentemente dalla dop-
pia incriminazione, e dunque dalla previsione quale reato,
in caso di decisione applicativa di una sanzione pecunia-
ria per una violazione al codice della strada.
Nulla rileva, pertanto, che l’omologa violazione del
codice della strada (eccesso di velocità) oggetto della
decisione, costituisca in Italia soltanto un illecito ammi-
nistrativo.
6. Né, inf‌ine, può ritenersi di ostacolo al riconoscimento
la circostanza che la decisione sia stata resa nei confronti
di una persona giuridica, anziché di una persona f‌isica.
6.1. Non v’è dubbio che, nel nostro ordinamento, la “re-
sponsabilità amministrativa” delle persone giuridiche sia
soggetta – giusta la disciplina del D.L.vo 8 giugno 2001, n.
231 – a rigorosi presupposti, là dove può derivare soltanto
da una rosa tassativa di reati (quelli previsti dallo stesso de-
creto, artt. 24 e ss.), e richiede l’esistenza di specif‌iche con-
dizioni e criteri di imputazione della responsabilità all’ente
(puntualmente def‌initi dello stesso decreto, artt. 5 e 7).
Nondimeno, tale disciplina non costituisce impedimen-
to normativo al riconoscimento della decisione applicativa
di una sanzione pecuniaria nei confronti di una persona
giuridica che sia stata resa dall’autorità giudiziaria o
amministrativa di uno Stato membro in conformità alla
decisione quadro 2005/214/GAI e, dunque, in ossequio al
principio del mutuo riconoscimento delle decisioni appli-
cative di sanzioni pecuniarie nell’ambito della cooperazio-
ne giudiziaria fra gli Stati dell’Unione Europea.
Come si è già notato, il legislatore comunitario e, di
conseguenza, il legislatore nazionale – entrambi interve-
nuti dopo l’entrata in vigore del D.L.vo 8 giugno 2001, n.
231, – hanno espressamente previsto che possano essere
oggetto di riconoscimento anche le decisioni applicative
di una sanzione pecuniaria nei confronti di una “persona
giuridica”. In termini inequivocabili, l’art. 9, comma 3, della
decisione quadro dispone che “La sanzione pecuniaria in-
f‌litta ad una persona giuridica riceve esecuzione anche se
Io Stato di esecuzione non ammette il principio della re-
sponsabilità penale delle persone giuridiche”, di tal che – a
maggior ragione – la sanzione può essere eseguita quando
l’ordinamento (come appunto il nostro) già preveda det-
ta responsabilità, sia pure formalmente denominata quale
“amministrativa” e soggetta a rigorosi criteri di operatività.
Ne discende che il riconoscimento della decisione ap-
plicativa di una sanzione pecuniaria nei confronti di una
società è subordinato alle sole condizioni previste dal
D.L.vo 15 febbraio 2016, n. 37, e, dunque, prescinde dai
presupposti e dai limiti di cui al D.L.vo n. 231 del 2001.
7. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 15 MAGGIO 2018, N. 11757
PRES. VIVALDI – EST. AMBROSI – P.M. FINOCCHI GHERSI (CONF.) – RIC.
CARROZZERIA (OMISSIS) S.R.L. (AVV. ROLLA) C. UNIPOLSAI ASSIC. S.P.A. (AVV.TI
ALBERICI E MANZELLA)
Assicurazione obbligatoria y Contratto di assi-
curazione y Rischio assicurato y Clausola che preve-
de la risarcibilità in forma specif‌ica y Natura y Clau-
sola limitativa della responsabilità y Esclusione y
Clausola che delimita l’oggetto del contratto y Sus-
sistenza y Ragioni.
. Nel contratto di assicurazione contro i danni la clau-
sola con la quale si pattuisce che l’assicurato sia inden-
nizzato mediante la riparazione in forma specif‌ica del
danno occorsogli in conseguenza di un sinistro stradale
(nella specie, mediante riparazione del veicolo presso
carrozzeria autorizzata) non è da considerarsi clauso-
la limitativa della responsabilità agli effetti dell’art.
1341 c.c., ma delimitativa dell’oggetto del contratto, in
quanto non limita le conseguenze della colpa o dell’i-
nadempimento e non esclude, ma specif‌ica, il rischio
garantito, stabilendo i limiti entro i quali l’assicuratore

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