Corte di Cassazione Civile sez. II, ord. 5 giugno 2018, n. 14361

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 7-8/2018
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, ORD. 5 GIUGNO 2018, N. 14361
PRES. PETITTI – EST. BELLINI – P.M. SERVELLO (DIFF.) – RIC. P. (AVV.
ZAGARELLA) C. R. S.P.A. ED ALTRO
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Notif‌icazione y A
familiare nella propria abitazione, diversa da quel-
la del destinatario y Nullità y Presunzione di convi-
venza y Esclusione.
. La notif‌ica di verbali di accertamento relativi a viola-
zioni del Codice della strada ricevuta da un familiare
nella propria abitazione, diversa da quella del destina-
tario, va ritenuta nulla poichè in questo caso non opera
la presunzione di convivenza non meramente occasio-
nale. (Mass. Redaz.) (c.p.c., art. 139; c.p.c., art. 149;
c.p.c., art. 160) (1)
(1) Si richiamano, in senso conforme alla massima in commento, i
precedenti rappresentati da Cass. civ. 14 novembre 2007, n. 23578,
in questa Rivista 2008, 23 e Cass. civ. 5 aprile 2011, n. 7750, in www.
latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19 maggio 2009, M.P.
adiva il Giudice di pace di Reggio Calabria, chiedendo
l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento n. (omis-
sis), emessa in data 28 luglio 2008 dal Comando Polizia
Municipale del Comune di Reggio Calabria, con la quale
veniva richiesta la somma di Euro 100,72, relativa al man-
cato pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie
comminate con i verbali di accertamento di violazione del
Codice della Strada n. 42613/04 del 2 dicembre 2004 e n.
45141/04 del 23 dicembre 2004.
Il Giudice di pace di Reggio Calabria, con provvedimen-
to del 2 settembre 2009, concedeva la sospensione dell’in-
giunzione e rinviava la causa all’udienza del 22 marzo 2010.
Si costituivano in giudizio il Comune di Reggio Calabria e
la R. s.p.a., chiedendo il rigetto del ricorso proposto dalla P.
Il Giudice di pace, con sentenza n. 5687/2010, deposi-
tata in data 12 agosto 2010, accoglieva l’opposizione pro-
posta dalla P. e annullava l’ingiunzione di pagamento n.
121639 del 28 luglio 2008; condannava il Comune di Reggio
Calabria, in solido con la R. s.p.a., al pagamento delle spe-
se di giudizio.
Con atto notif‌icato in data 12 gennaio 2011 la R. s.p.a.
proponeva appello avverso la suddetta sentenza, chie-
dendone la riforma, in primo luogo, in quanto carente di
statuizione in merito all’eccepito difetto di legittimazione
passiva della predetta società e, in secondo luogo, per la
ritenuta erroneità della decisione nel merito, in riferimen-
to alla declarata illegittimità della procedura adottata dal
Comune di Reggio Calabria per la riscossione della san-
zione amministrativa.
In data 30 marzo 2011, si costituiva in giudizio il Co-
mune di Reggio Calabria, depositando comparsa di costi-
tuzione e risposta con appello incidentale, sostenendo la
legittimazione passiva della R. s.p.a. e aderendo alla tesi
di quest’ultima circa l’erroneità della sentenza di primo
grado in riferimento alle norme in materia di riscossione
delle sanzioni amministrative pecuniarie.
In data 20 aprile 2011, si costituiva in giudizio P.M., la
quale contestava integralmente le richieste delle contro-
parti e ne chiedeva il rigetto con conferma dell’impugnata
sentenza; dichiarava la propria carenza di interesse alla
domanda proposta dalla R. s.p.a. e chiedeva che venisse
dichiarata la cessazione della materia del contendere nei
confronti dell’appellante, avendo essa espressamente ri-
nunziato al vincolo solidale della R. s.p.a. con il Comune di
Reggio Calabria e avendo infatti iniziato l’esecuzione per
il recupero delle somme dovute solo ed esclusivamente
nei confronti del Comune di Reggio Calabria. L’appellata
richiamava, inoltre, tutti i motivi di doglianza già proposti
nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e rileva-
va, in particolare, che l’ordinanza-ingiunzione impugnata
fosse stata emessa in maniera totalmente illegittima, an-
che in quanto i verbali non le erano mai stati notif‌icati.
All’udienza del 14 giugno 2012 la difesa dell’appellata
dava atto del pagamento da parte del Comune di Reggio
Calabria della somma di Euro 114,6 (portata dall’impugna-
ta sentenza) a titolo di “liquidazione debiti fuori bilancio-
sentenze notif‌icate in novembre 2010”, e depositava copia
del mandato di pagamento allegato all’assegno e del rela-
tivo incasso, avvenuto in data 9 febbraio 2012; insisteva,
pertanto, nella richiesta dichiarazione di estromissione
dell’appellata dal giudizio per carenza di interesse allo
stesso e per essere venuta meno la materia del contendere.
Con sentenza n. 1770/13, depositata il 18 ottobre 2013,
il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva l’appello princi-
pale e dichiarava il difetto di legittimazione passiva della
R. s.p.a. rispetto alla domanda proposta in primo grado da
M.P.; accoglieva l’appello incidentale del Comune di Reg-
gio Calabria e, in riforma integrale della sentenza appel-
lata, rigettava la domanda proposta da M.P.; compensava
per due terzi le spese del doppio grado di giudizio, con-
dannando la P. alla refusione del restante terzo delle spese
del doppio grado che liquidava pro quota in Euro 230,00 in
favore della R. s.p.a. e in Euro 190,00 in favore del Comune

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