Corte di Cassazione Civile sez. un., 22 maggio 2018, n. 12564

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 7-8/2018
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. UN., 22 MAGGIO 2018, N. 12564
PRES. VIVALDI – EST. GIUSTI – P.M. SGROI (PARZ. DIFF.) – RIC. C.D.S. ED ALTRI
C. UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.
Risarcimento del danno y Parenti della vittima
(morte di congiunti) y Diritto al risarcimento y
Danno patrimoniale y Morte di persona cagionata
dall’altrui illecito y Attribuzione di pensione di re-
versibilità y Detrazione dal risarcimento del danno
patrimoniale patito dal familiare y Esclusione.
. Dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal fa-
miliare di persona deceduta per colpa altrui non deve
essere detratto il valore capitale della pensione di re-
versibilità riconosciuta dall’Inps al familiare superstite
in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi
di una forma di tutela previdenziale connessa ad un pe-
culiare fondamento solidaristico e non geneticamente
connotata dalla f‌inalità di rimuovere le conseguenze
prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto
dell’illecito del terzo. (c.c., art. 1223; c.c., art. 2043; c.c.,
art. 2056) (1)
(1) Con la pronuncia in epigrafe le SS.UU. sono chiamate a dirimere
un contrasto sorto nell’ambito della Sezione III. La questione rimessa
alle SS.UU. è se il danno patrimoniale patito dal coniuge di persona
deceduta – nella specie in seguito a sinistro stradale – debba essere
liquidato detraendo dal credito risarcitorio la pensione di reversi-
bilità. Secondo l’orientamento prevalente, poichè il principio della
compensatio lucri cum damno trova applicazione solo quando sia il
pregiudizio che l’incremento patrimoniale dipendano dal medesimo
fatto, in caso di morte di una persona cagionata dall’altrui illecito,
non rileva che il coniuge diventi titolare di pensione di reversibilità,
fondandosi tale attribuzione su un titolo diverso dall’atto illecito; né
rileva che, in conseguenza del cumulo della pensione di reversibilità
e del risarcimento, la vittima si venga a trovare in una situazione
patrimoniale più favorevole di quella in cui si sarebbe trovata in as-
senza dell’illecito. Ex multis: Cass. civ. 10 marzo 2014, n. 5504, in
www.latribunaplus.it; Cass. civ. 11 febbraio 2009, n. 3357, ibidem;
Cass. civ. 31 maggio 2003, n. 8828, in questa Rivista 2003, 1060 e Cass.
civ. 10 febbraio 1998, n. 1347, ivi 1998, 1431. Di segno opposto Cass.
civ. 13 giugno 2014, n. 13537, ivi 2014, 791 e Cass. civ. 15 aprile 1998,
n. 3806, ivi 1998, 775, secondo cui dall’ammontare del risarcimento
deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità
percepita dal superstite in conseguenza della morte del congiunto,
attesa la funzione indennitaria assolta da tale trattamento, che è
inteso a sollevare i familiari dallo stato di bisogno derivante dalla
scomparsa del congiunto, con conseguente esclusione, nei limiti del
relativo valore, di un danno risarcibile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Il 16 maggio 1999 V.D.S. perse la vita in conseguen-
za di un sinistro stradale.
Secondo la ricostruzione compiuta dal giudice penale,
il sinistro fu provocato dalla imprudente condotta di guida
di S.F., la quale, omettendo di concedere la precedenza al
veicolo condotto da M.S., costrinse quest’ultimo ad una di-
sperata manovra di emergenza, all’esito della quale investì
V.D.S. ed il suo nipote minorenne.
2. -Nel 2003 la vedova della vittima, M.F., ed altri con-
giunti di V.D.S. convennero dinnanzi al Tribunale di Roma
S.F. e il suo assicuratore della responsabilità civile Meie-
aurora s.p.a. (che in seguito, per ripetute fusioni, muterà
ragione sociale in Unipol Assicurazioni s.p.a.).
L’attrice domandò il risarcimento dei danni patiti in
conseguenza della morte del marito; tra questi, chiese il
ristoro del danno patrimoniale da perdita dell’aiuto eco-
nomico ricevuto dal coniuge.
Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 25 febbraio
2005, accolse solo in parte la domanda di M.F. Il giudice di
primo grado ritenne che, godendo la F. di redditi da pensione
superiori a quelli del defunto coniuge, non era verosimile che
quest’ultimo destinasse alla prima una parte del proprio reddi-
to. Il Tribunale rilevò inoltre che, avendo la Fabbro benef‌icia-
to, dopo la morte del marito, di una pensione di reversibilità,
pari al 60% della pensione percepita dallo scomparso, tale ero-
gazione elideva l’esistenza stessa di un danno patrimoniale.
3. – La sentenza venne appellata dalla Fabbro, la quale
– per quanto in questa sede rileva – si dolse del rigetto
della domanda di risarcimento del danno patrimoniale.
A sostegno del gravame l’appellante dedusse, tra l’al-
tro, che era erronea in diritto l’affermazione secondo cui
nella liquidazione del danno patrimoniale dovesse tenersi
conto della pensione di reversibilità erogata alla vedova
della vittima dall’ente previdenziale.
4. – La Corte d’appello di Roma, con sentenza resa pub-
blica mediante il deposito in cancelleria il 29 settembre
2010, ha rigettato il gravame.
La Corte territoriale ha posto, a fondamento della sta-
tuizione di rigetto, le due rationes decidendi adottate dal
Tribunale, e cioè: (a) la F. godeva di un reddito superiore
a quello del defunto marito; (b) in ogni caso, l’erogazione
alla vedova della pensione di reversibilità escludeva l’esi-
stenza di un danno patrimoniale.
5. – La sentenza d’appello è stata impugnata per cas-
sazione da C.D.S., A.D.S. e F.D.S. (eredi di M.F., deceduta
nelle more del giudizio), con ricorso articolato su due mo-
tivi ed illustrato da memorie.
Ha resistito la sola Unipol Assicurazioni s.p.a.

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