Corte di Cassazione Civile sez. III, 31 gennaio 2018, n. 2338

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 6/2018
LEGITTIMITÀ
6/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
svolgendo proprio tale attività, non manuale, di sovrainten-
denza e di controllo del lavoro altrui in quanto si stava re-
cando nell’opif‌icio per verif‌icare i lavoro di allacciamento
della corrente elettrica e lo stato di avanzamento dei lavori.
Secondo il ricorrente, inoltre, anche a ritenere appli-
cabile l’art. 4, n. 3, citato la sua domanda sarebbe stata,
comunque, fondata in quanto andavano ricomprese le
operazioni complementari e sussidiarie svolte dall’arti-
giano fuori dai locali, indispensabili in quanto prepara-
torie, accessorie o connesse alla prestazione lavorativa
dell’artigiano e che egli stava proprio svolgendo un’attività
complementare dovendosi occupare di controllare l’allac-
ciamento dell’energia elettrica per il funzionamento degli
imponenti strumenti di tecnologia, necessari per la tipolo-
gia dei lavori da eseguire nel nuovo opif‌icio aff‌ittato.
In via subordinata, eccepisce illegittimità costituzio-
nale della norma qualora si intendesse dare dell’art. 4, n.
3, citato un’interpretazione particolarmente restrittiva.
Il ricorso è fondato.
La Corte d’appello, dopo aver distinto tra attività lavo-
rativa manuale o professionale direttamente produttiva
del bene o servizio da quella inerente alla direzione ed am-
ministrazione dell’impresa, ha, altresì, escluso che l’infor-
tunio fosse accaduto durante lo svolgimento di un’attività
complementare o sussidiaria a quella lavorativa manuale.
Ha ritenuto, dunque, che l’attività dell’A., consistente nel
recarsi alla guida della propria vettura presso l’opif‌icio re-
centemente aff‌ittato per verif‌icare i lavori di allacciamen-
to dell’energia elettrica per il funzionamento degli impo-
nenti strumenti di tecnologia necessari per la tipologia dei
lavori da eseguire nel nuovo opif‌icio, non fosse ricompresa
nell’ambito di tutela dell’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro.
La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere
che "l’occasione di lavoro di cui all’art. 2 T.U. n. 1124 del
1964, non prevede necessariamente che l’infortunio avven-
ga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipi-
che in ragione delle quali è stabilito l’obbligo assicurativo,
essendo indennizzabile anche l’infortunio determinatosi
nell’espletamento dell’attività lavorativa ad esse connessa,
in relazione a rischio non proveniente dall’apparato pro-
duttivo ed insito in una attività prodromica e comunque
strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni,
anche se riconducibile a situazioni ed attività proprie del
lavoratore (purchè connesse con il solo limite in quest’ul-
tima ipotesi del c.d. "rischio elettivo". (cfr. in tal senso
già Cass. n. 5419 del 1999, cui hanno dato seguito Cass.
nn. 10298 del 2000, 9556 del 2001, 1944 del 2002, 16417
del 2005, Cass. n. 2136 del 2015 e da ultimo Cass. Ord. n
24765/2017). È, dunque, consolidato il principio secondo
il quale l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro, in attuazione dell’art. 38 Cost., dà rilievo non già,
restrittivamente, al cosiddetto rischio professionale, come
tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto
rapporto di connessione con l’attività protetta.
La sentenza impugnata non ha tenuto conto di tali
principi, ed anzi ha immotivatamente ritenuto estranea
all’attività artigianale dell’A. quella posta in essere per
predisporre quanto necessario al suo svolgimento per il
funzionamento degli strumenti di tecnologia necessari per
la tipologia dei lavori da eseguire nel nuovo opif‌icio aff‌it-
tato. Essa, pertanto, deve essere cassata, in accoglimento
del primo motivo del ricorso,restando assorbito il motivo
di ricorso, con il quale, in via subordinata, il ricorrente ha
sollevato la questione dell’illegittimità costituzionale del-
l’art. 4 del T.U. n. 1124 del 1965, ove interpretati nel senso
restrittivo affermato dalla sentenza impugnata.
La causa va, pertanto, rimessa alla Corte d’appello di Ve-
nezia in diversa composizione aff‌inchè prenda atto dei prin-
cipi sopra enunciati ed esamini le ulteriori questioni solle-
vate dall’Inail con riferimento alla sussistenza di un’ipotesi
di rischio elettivo, idoneo ad escludere l’indennizzabilità
dell’infortunio, ritenute assorbite dalla Corte. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 31 GENNAIO 2018, N. 2338
PRES. TRAVAGLINO – EST. FRASCA – P.M. PEPE (DIFF.) – RIC. AUTOSTRADA DEL
B. (AVV.TI LETIZIA E PAOLUCCI) C. C. ED ALTRI (AVV.TI MANZI E MAGALINI)
Giurisdizione civile y Giurisdizione ordinaria o
amministrativa y Giurisdizione del giudice ordi-
nario y Immissioni acustiche provenienti da auto-
strada y Domanda di risarcimento dei proprietari
dominicali limitrof‌i y Concessionario della gestione
della rete autostradale y Provvedimento ammini-
strativo legittimante la violazione della soglia ex
art. 844 c.c. y Esclusione y Giurisdizione ordinaria
y Sussistenza.
. In tema di immissioni acustiche provenienti da au-
tostrada, appartiene alla giurisdizione ordinaria la
controversia avente ad oggetto la domanda di risarci-
mento proposta dai proprietari dominicali limitrof‌i nei
confronti del concessionario della gestione della rete
autostradale, ove la violazione della soglia ex art. 844
c.c. nell’esercizio del servizio pubblico non sia legitti-
mata da attività provvedimentale del predetto conces-
sionario. (d.l.vo 31 marzo 1998, n. 80, art. 33; d.l.vo 31
marzo 1998, n. 80, art. 34; l. 21 luglio 2000, n. 205, art.
7; c.c., art. 844) (1)
(1) Analoga fattispecie si ritrova in Cass. civ. 12 luglio 2016, n. 14180,
in questa Rivista 2016, 963. Sulla cognizione del giudice ordinario re-
lativamente alla domanda per la condanna di Rete Ferroviaria Italia-
na alla riduzione nei limiti di tollerabilità delle immissioni rumorose
prodotte dai convogli ferroviari, oltre che al risarcimento dei danni
da inquinamento acustico, v. Cass. civ., sez. un., 20 ottobre 2014, n.
22116, in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La s.p.a. Autostrada del B. ha proposto ricorso per
cassazione contro Ma.Al., C.G., gli Eredi di M.R. e M.A.,
quale erede di M.R., avverso la sentenza del 31 luglio 2014,
con la quale la Corte d’appello di Venezia ha rigettato il
suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona.
2. Quel tribunale, in accoglimento delle domande ri-
spettivamente proposte dal Ma. e da C.G., da M.R. e da
C.M.G. e D.R.M., nella qualità di proprietari di immobili ad
uso abitativo site in (omissis), al f‌ine di ottenere l’accer-
tamento della provenienza dal tracciato autostradale del-
l’(omissis) di immissioni sonore intollerabili ai sensi del-
l’art. 844 c.c. e la condanna conseguente della convenuta
alla realizzazione di barriere antirumore, aveva dichiarato
cessata la materia del contendere quanto alla domanda di
C.M.G. e di D.R.M., aveva accolto la domanda di accerta-
mento quanto agli altri tre attori ed aveva condannato la
qui ricorrente all’adozione di misure idonee a limitare le
immissioni sui fondi di quegli attori, riservandone (sic)
l’individuazione ad separato giudizio.
3. A, ricorso hanno resistito con congiunto controricor-
so il Ma. e C.G..
4. I resistenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso appare inammissibile nei confronti degli
Eredi di M.R. e di M.A., giacchè l’indicazione della legittima-
zione passiva a contraddire in questo giudizio di cassazione
e, dunque, della relativa qualità di parti risulta inidonea al
raggiungimento dello scopo (art. 156 comma 3, c.p.c.), atte-
so che parte ricorrente non ha, quanto all’evocazione degli
eredi collettivamente ed impersonalmente, indicato il pre-
supposto rappresentato dal decesso del de cuius (non aven-
do nè specif‌icato se e quando si verif‌icò), mentre, quanto
all’evocazione di M.A. nella qualità, non solo rileva sempre
l’omissione ora detta, ma si deve considerare anche che la
ricorrente non ha allegato ed indicato quale sia la ragione
giustif‌icativa dell’acquisito di quella qualità, cioè a che tito-
lo la medesima sia divenuta erede. L’una e l’altra circostan-
za avrebbero, inoltre, dovuto documentarsi.
Solo se i pretesi e non indicati eredi e la M. si fossero
costituiti senza contestare senza contestare la loro legit-
timazione, le carenze del ricorso in parte qua sarebbero
divenute irrilevanti.
Essendo le posizioni delle parti intimate legate da nes-
so ai sensi dell’art. 332 c.p.c., non v’è possibilità di provve-
dere ai sensi dell’art. 331 c.p.c..
1.1. Inoltre, anche la posizione delle parti della sen-
tenza impugnata qui non evocate, cioè C.M.G. e D.R.M. è
riconducibile all’art. 332 c.p.c..
2. Il primo motivo - con cui si deduce, ai sensi dell’art.
360 n. 1 c.p.c., "difetto di giurisdizione del giudice ordina-
rio; controversia rientrante nella giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo" ribadisce la tesi, già disattesa
nei gradi di merito, della sussistenza della giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, adducendo che essa
discenderebbe dal disposto dell’art. 33, D.L.vo n. 80 del
1998, come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, là
dove prevede quella giurisdizione su tutte le controver-
sie in materia di pubblici servizi, ivi compresi i trasporti,
nonché dal disposto dell’art. 34 dello stesso D.L.vo, là dove
prevede quella giurisdizione sulle controversie relative
all’uso del territorio.
2.1. Il motivo è esaminato da questa Sezione Sempli-
ce ai sensi dell’art. 374 comma 1, c.p.c., in quanto esso è
manifestamente infondato, giacchè le Sezioni Unite han-
no statuito che: "L’inosservanza da parte della P.A. delle
regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella
gestione dei propri beni può essere denunciata dal priva-
to davanti al giudice ordinario non solo per conseguire la
condanna della P.A. al risarcimento dei danni, ma anche
per ottenerne la condanna ad un "facere", tale domanda
non investendo scelte ed atti autoritativi della P.A., ma
un’attività soggetta al principio del "neminem laedere".
(Nella specie, applicando l’enunciato principio, la S.C. ha
dichiarato appartenere al giudice ordinario la cognizione
sulla domanda per la condanna di Rete Ferroviaria Italia-
na alla riduzione nei limiti di tollerabilità delle immissioni
rumorose prodotte dai convogli ferroviari, oltre che al ri-
sarcimento dei danni da inquinamento acustico)." (Cass.,
sez. un., n. 22116 del 2014).
Il principio è stato affermato anche disattendendo
espressamente la prospettazione dell’invocazione della
giurisdizione dell’a.g.a. sulla base dell’art. 33 citato e, da
ultimo, ne è stata fatta applicazione della Prima Sezione
della Corte nella sentenza n. 14180 del 2016 proprio in
controversia in cui era parte la ricorrente, essendosi sta-
tuito che: "Questa corte, a sezioni unite, ha già affermato
che l’inosservanza da parte della P.A. delle regole tecni-
che o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione
dei propri beni può essere denunciata dal privato davanti
al giudice ordinario non solo per conseguire la condanna
dell’amministrazione al risarcimento dei danni, ma anche
per ottenerne la condanna a un facere; tale domanda non
investe difatti scelte e atti autoritativi, ma attività sogget-
ta al principio del neminem laedere (cfr. sez. un. n. 22116
- 14, relativamente ad analoga domanda di condanna alla
riduzione nei limiti di tollerabilità di immissioni rumorose
nella specie prodotte da convogli ferroviari, oltre che al
risarcimento dei danni da inquinamento acustico).
Al richiamo a questa giurisprudenza si possono ag-
giungere: Cass., sez. un. n. (ord.) n. 2052 del 2016; non-
ché Cass., sez. un., (ord.) n. 11142 del 2017, che ad essa
si riporta.
Queste decisioni si riferiscono alle concrete modalità
di esecuzione di un’opera pubblica e di gestione di un’o-
pera pubblica e bene evidenziano come la giurisdizione
dell’a.g.o. si conf‌iguri sulle relative controversie, ove esse
non siano riconducibili in alcun modo al provvedimento
amministrativo e, dunque, all’atteggiarsi del potere della
P.A.. Nella specie la ricorrente è stata concessionaria della
realizzazione dell’opera pubblica costituita dalla rete au-
tostradale di cui trattasi ed ora ha in concessione la sua
gestione, ma le conseguenze dello svolgimento del traff‌ico
autostradale sull’opera in concessione e, quindi, dell’eser-
cizio del relativo servizio pubblico sui diritti dominicali dei
proprietari limitrof‌i, in quanto eccedentarie rispetto alla
soglia indicata dall’art. 844 c.c., non sono in alcun modo
legittimate da una giustif‌icazione riconducibile ad attività
provvedimentale della ricorrente, quale concessionario,
in quanto il provvedimento di concessione della sua ge-
stione dopo la realizzazione non contemplava certamente
che fosse legittimo, quale conseguenza dell’esercizio del
potere gestionale, violare l’art. 844 c.c..

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