Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 12 febbraio 2018, n. 3306

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 6/2018
LEGITTIMITÀ
6/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 12 FEBBRAIO 2018, N. 3306
PRES. AMENDOLA – EST. CIRILLO – P.M. FINOCCHI GHERSI (CONF.) – RIC. R.
(AVV. VERONESE) C. U. ASSICURAZIONI S.P.A.
Competenza civile y Litispendenza y Presupposti y
Identità tra le domande y Conf‌igurabilità y Presenza
anche di altre parti in uno dei giudizi y Irrilevanza y
Fattispecie relativa a domanda risarcitoria propo-
sta autonomamente dal conducente del veicolo, già
intervenuto in un precedente giudizio introdotto
dal proprietario.
. Si ha litispendenza quando tra più cause vi è identità
dei soggetti, del "petitum" e della "causa petendi", la
quale non viene meno per il fatto che in una delle cause
vi sia la presenza anche di altre parti. (Nella specie,
relativa ad incidente stradale, la S.C. ha confermato la
sentenza di merito che aveva dichiarato la litispenden-
za in ordine alla domanda risarcitoria proposta autono-
mamente dal conducente del veicolo, già intervenuto
in un precedente giudizio introdotto dal proprietario).
(c.p.c., art. 39) (1)
(1) Nel senso che due cause pendenti tra le stesse parti e con identi-
tà di "causa petendi" e di "petitum" sono in rapporto di litispendenza
e non di continenza anche nel caso in cui una di esse abbia ad og-
getto più domande, una sola delle quali identica a quella avanzata
nell’altro procedimento, ben potendo in tale ipotesi la litispendenza
essere dichiarata con riferimento ad una soltanto delle domande pro-
poste, v. Cass. civ. 5 agosto 2015, n. 16454, e Cass. civ. 15 aprile 2004,
n. 7144, entrambe in www.latribunaplus.it
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. R.L. ha convenuto in giudizio S.L. e la U. Assicura-
zioni s.p.a., davanti al Giudice di pace di Vicenza, chie-
dendo il risarcimento dei danni da lui patiti in un sinistro
stradale asseritamente riconducibile alla responsabilità
esclusiva del S..
Si è costituita in giudizio la società assicuratrice, ec-
cependo in via preliminare la litispendenza in quanto
davanti al Tribunale di Vicenza risultava già pendente un
diverso giudizio (r.g. n. 970 del 2015) nel quale l’attore era
intervenuto formulando le stesse domande di cui al giudi-
zio promosso davanti al Giudice di pace.
Con ordinanza del 4 gennaio 2017 il Giudice di pace,
accogliendo l’eccezione, ha dichiarato la litispendenza ed
ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo, condan-
nando il R. al pagamento delle spese di giudizio.
Ha osservato il Giudicante che la litispendenza si de-
termina a seguito della contemporanea pendenza di due
cause identiche quanto al petitum ed alla causa petendi;
nella specie, era pacif‌ica l’identità della causa petendi
e la parziale identità del petitum e delle parti in causa,
posto che nel giudizio davanti al Tribunale di Vicenza la
domanda risarcitoria era stata avanzata da H.E., proprie-
taria del veicolo condotto dal R., la quale non aveva invece
avanzato alcuna domanda nel giudizio davanti al Giudice
di pace. Risultava inoltre che il giudizio promosso davanti
al Tribunale era di data anteriore ed era tuttora pendente,
nè la dichiarazione di litispendenza poteva ritenersi pre-
clusa dalla partecipazione di un terzo al giudizio.
2. Contro l’ordinanza declaratoria della litispendenza
propone regolamento di competenza R.L. con atto aff‌idato
ad un motivo ed aff‌iancato da memoria.
La U. Assicurazioni s.p.a. non ha svolto attività difensi-
va in questa sede.
3. Il P.M. presso quest’uff‌icio ha chiesto che il regola-
mento venga rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La parte ricorrente osserva che egli si trovava alla
guida di una vettura di proprietà di H.E., la quale aveva
radicato la causa di risarcimento dei danni davanti al
Tribunale di Vicenza. In quella sede egli era intervenuto
"per ragioni di economia processuale", ma la società U.
aveva eccepito la tardività dell’intervento siccome avve-
nuto dopo la prima udienza. Egli aveva, quindi, deciso di
proporre "a scanso di equivoci" la causa davanti al Giudice
di pace, formulando istanza aff‌inchè venisse dichiarata la
connessione con quella pendente in Tribunale.
Tanto premesso, il ricorrente lamenta errata applica-
zione dell’art. 39 c.p.c., rilevando che il Giudice di pace
avrebbe fatto confusione tra litispendenza e continenza.
Si ha litispendenza, infatti, quando nelle due cause vi sia
identità dei soggetti e del petitum, mentre si ha continen-
za quando vi sia coincidenza parziale di petitum e causa
petendi. Il che si sarebbe verif‌icato nel caso in esame, per-
ché nell’incidente per cui è causa la domanda della H.,
terza trasportata, avrebbe una causa petendi diversa da
quella del ricorrente, che aveva agito in qualità di condu-
cente (D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, artt. 141 e 149).
Sussisterebbero, quindi, le condizioni per dichiarare non
la litispendenza ai sensi dell’art. 39, comma 1 cit., bensì la
connessione ai sensi dell’art. 40 c.p.c. oppure la litispen-
denza di cui all’indicato art. 39, comma 2.
2. Rileva il Collegio, innanzitutto, che il regolamento di
competenza - che è l’impugnazione correttamente indivi-
duata dal ricorrente (v. sezioni unite, ordinanza 31 luglio
2014, n. 17443) - è stato proposto tempestivamente e con
regolare instaurazione del contraddittorio, posto che il
ricorrente ha provveduto alla notif‌ica del medesimo alla
controparte (art. 47 c.p.c., u.c.).
2.1. Ciò premesso si osserva che, come lo stesso R. ha
specif‌icato nell’atto di citazione, la società U. era l’assicu-
ratrice della vettura da lui guidata e di proprietà della H.
(che era trasportata a bordo nel momento del sinistro).
Il giudizio è stato introdotto davanti al Tribunale di Vi-
cenza dalla proprietaria trasportata, ma in quel giudizio
il R. è intervenuto, proponendo una domanda identica a
quella poi proposta davanti al Giudice di pace di Vicenza;
d’altronde lo stesso ricorrente ammette che l’odierno giu-
dizio è stato introdotto per ovviare alla eccepita tardività
dell’intervento nel giudizio davanti al Tribunale.
Ora, posto che si ha litispendenza quando tra due o più
cause vi è identità dei soggetti, del petitum e della cau-
sa petendi (v., tra le altre, la sentenza 15 aprile 2004, n.
7144, ordinanza 16 dicembre 2005, n. 27783, ed ordinanza
5 agosto 2015, n. 16454), tale identità non viene meno per
il fatto che in una delle due cause vi sia la presenza anche
di altre parti. In altri termini, la circostanza che nel primo
giudizio, pendente davanti al Tribunale, l’atto di citazione
introduttivo provenga da un altro soggetto, nella specie
la proprietaria della vettura, non toglie che la domanda
proposta in quella sede dal R., in qualità di intervenien-
te, sia la medesima da lui avanzata nel successivo giudi-
zio promosso davanti al Giudice di pace. Nè può valere il
principio enunciato dall’ordinanza 16 marzo 2017, n. 6826,
di questa Corte, perché in quel caso, pur trattandosi di re-
sponsabilità per danni da sinistro stradale, le distinte azio-
ne formulate dagli attori erano caratterizzate da diversità
di petitum, cosa che non sussiste nell’odierno giudizio.
Ne consegue che la declaratoria di litispendenza è sta-
ta correttamente pronunciata.
3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese; atteso il mancato
svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.
Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13,
comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il ver-
samento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unif‌icato pari a quello dovuto per il
ricorso. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 9 FEBBRAIO 2018, N. 6531
(UD. 9 GENNAIO 2018)
PRES. CIAMPI – EST. PEZZELLA – P.M. BALSAMO (CONF.) – RIC. B.
Guida in stato di ebbrezza y Rif‌iuto di sottoporsi
ad accertamento mediante etilometro y Aggravante
di aver commesso il fatto in ora notturna y Applica-
bilità y Esclusione.
. All’ipotesi di reato di rif‌iuto di sottoporsi agli accer-
tamenti alcolimetrici di cui all’art. 186, comma 7, cod.
strada non è applicabile la circostanza aggravante di
aver commesso il fatto in orario notturno prevista dal
comma 2-sexies del medesimo art. 186. (nuovo c.s., art.
186) (1)
(1) In termini, v. Cass. pen., sez. IV, 21 luglio 2017, n. 36073, in www.
latribunaplus.it, decisione questa che si conforma a quanto statuito
dalle SS.UU. 24 novembre 2015, n. 46625, in questa Rivista 2016, 11,
secondo cui la circostanza aggravante di aver provocato un incidente
stradale non è conf‌igurabile rispetto al reato di rif‌iuto di sottoporsi
all’accertamento per la verif‌ica dello stato di ebbrezza, stante la di-
versità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella
di guida in stato di ebbrezza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il G.i.p. del Tribunale di La Spezia con sentenza del
25 gennaio 2017 applicava a B.M., su concorde richiesta
delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., e ss. la pena di mesi
10 e giorni 20 di arresto ed Euro 2.667 di ammenda, con
pena sospesa e non menzione e sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente di guida per il reato
di cui all’art. 186 c.d.s., comma 7, art. 186 c.d.s., commi
2 bis e 2 sexies perché in qualità di conducente dell’au-
tovettura modello Hyundai I 20 tg. (omissis), dopo ave
provocato un sinistro stradale, invitato dal personale della
Polizia Stradale della Spezia, intervenuto, a sottoporsi ai
previsti accertamenti per verif‌icare se si trovasse in sta-
to di ubriachezza, presentandone, infatti, la relativa sin-
tomatologia, opponeva netto rif‌iuto. Con le aggravanti di
aver commesso il fatto dopo le ore 22.00 e prima delle ore
07.00, e di aver provocato un sinistro stradale. In (omis-
sis), il (omissis).
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per
Cassazione, a mezzo del proprio difensore di f‌iducia, il B.,
deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti stret-
tamente necessari per la motivazione, come disposto dal-
l’art. 173 comma 1, disp. att. c.p.p..
Il ricorrente lamenta, in primo luogo, violazione di leg-
ge per avere il giudice del patteggiamento comminato la
sanzione della revoca della patente e per avere applicato
le aggravanti di cui all’art. 186 c.d.s., commi 2 bis e 2 sexies
e, in particolare, la prima, laddove invece la norma di cui
all’art. 187 c.d.s. prevede la sospensione della patente di
guida per un periodo da sei mesi a due anni e contempla
la revoca della patente solo per il caso di soggetto già con-
dannato per il medesimo reato nei due anni precedenti.
Tranne tale ultimo caso, dunque, che non è quello che
ci occupa, viene evidenziato come la revoca della patente
richiede il preventivo accertamento del tasso alcoolemico
ed il superamento della soglia di 1,5 g/l presupposti che
non ricorrono nel caso di specie e nella diversa ipotesi
sanzionata dal contestato art. 186 c.d.s., comma 7 che
presuppone, al contrario, che tale accertamento non vi sia
stato, a fronte del rif‌iuto dell’imputato (viene richiamata
in proposito la giurisprudenza di questa sez. IV sentenze
n. 22687/2014 e 51731/2014).
Con un secondo motivo viene dedotta violazione di
legge tanto in relazione all’applicazione dell’aggravante
dell’aver provocato un incidente di cui all’art. 186 c.d.s.,
comma 2 bis che di quella dell’ora notturna di cui all’art.
186 c.d.s., comma 2 sexies per cui varrebbero le stesse con-
siderazioni di tipo sistematico di quella del comma 2 bis.
Chiede pertanto che questa Corte, ove non ritenga di
provvedere direttamente, annulli con rinvio la sentenza
impugnata.
3. In data 19 agosto 2017 il P.G. presso questa Corte ha
rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p..
chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di La
Spezia per l’ulteriore corso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi di ricorso sopra illustrati sono fondati e, per-
tanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio,
con trasmissione degli atti al Tribunale di La Spezia per
nuovo giudizio.
2. La denunciata e sussistente violazione di legge inf‌lu-
isce, evidentemente, non solo sulla natura della sanzione
amministrativa accessoria irrogata, ma sul patto stesso,

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