Corte di Cassazione Civile sez. V, 11 aprile 2018, n. 8908

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 6/2018
LEGITTIMITÀ
6/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
cazione degli artt. 126 bis, comma 2, e 180, comma 8, del
A suo avviso il Giudice di appello avrebbe errato nel
giustif‌icare l’omissione della V., in quanto la corretta in-
terpretazione delle norme citate obbliga il proprietario del
veicolo di conoscere le generalità del conducente il pro-
prio veicolo, non essendo suff‌iciente per sottrarsi a tale
obbligo addurre che l’automobile è in uso a più persone.
Il motivo è infondato.
Non ignora il Collegio come la questione sia stata og-
getto di precedenti interventi da parte di questa stessa
Sezione che in varie occasioni ha avuto modo di afferma-
re che (cfr. Cass. n. 12842/2009) in tema di violazioni alle
norme del codice della strada, il proprietario di un veicolo,
in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei
confronti della P.A. o dei terzi, è tenuto sempre a conoscere
l’identità dei soggetti ai quali aff‌ida la conduzione e, di con-
seguenza, a comunicare tale identità all’autorità ammini-
strativa che gliene faccia legittima richiesta, al f‌ine di con-
testare un’infrazione amministrativa. L’inosservanza di tale
dovere di collaborazione è sanzionata, in base al combinato
disposto degli art. 126-bis e 180 del codice della strada,
alla luce di quanto espressamente affermato dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 27 del 2005, senza che il
proprietario possa sottrarsi legittimamente a tale obbligo
in base al semplice rilievo di essere proprietario di nume-
rosi automezzi o di avere un elevato numero di dipendenti
che ne fanno uso (conforme Cass. n. 21957/2014, Cass. n.
13748/2007, nonché da ultimo Cass. n. 29593/2017, secondo
cui il proprietario del veicolo sarebbe tenuto sempre a co-
noscere l’identità dei soggetti ai quali aff‌ida la conduzione
e, di conseguenza, a comunicare tale identità all’autorità
amministrativa che gliene faccia legittima richiesta).
Trattasi però di orientamento che deve essere precisa-
to alla luce di quanto espressamente affermato dalla Cor-
te costituzionale nella sentenza interpretativa n. 165 del
2008, la cui portata, benché in molti casi anteriore a quella
di deliberazione delle sentenze sopra citate, non appare
essere stata presa in esame in tutte le sue implicazioni.
Il giudice delle leggi in motivazione ha infatti affer-
mato: “....che debba essere riconosciuta al proprietario
del veicolo la facoltà di esonerarsi da responsabilità, di-
mostrando l’impossibilità di rendere una dichiarazione
diversa da quella “negativa” (cioè a dire di non conoscen-
za dei dati personali e della patente del conducente au-
tore della commessa violazione), è una conclusione che
discende anche dalla necessità di offrire della censurata
disposizione, nella parte in cui richiama l’art. 180, comma
8, del medesimo codice della strada, un’interpretazione
coerente proprio con gli indirizzi ermeneutici formatisi
in merito alla norma richiamata, e secondo i quali essa
sanzionerebbe il “rif‌iuto” della condotta collaborativa (e
non già la mera omessa collaborazione) necessaria ai f‌ini
dell’accertamento delle infrazioni stradali. Inoltre, come
anche affermato da questa Corte con l’ordinanza n. 434 del
2007, appare necessario precisare - per fugare “persisten-
ti dubbi nell’interpretazione del testo originario dell’art.
126-bis, comma 2, del codice della strada” - che la scelta
in favore di “un’opzione ermeneutica, che pervenisse alla
conclusione di equiparare ogni ipotesi di omessa comuni-
cazione dei “dati personali e della patente del conducente
al momento della commessa violazione”, presenterebbe
una dubbia compatibilità con l’art. 24 Cost.”; essa, infatti,
“non consentendo in alcun modo all’interessato di sottrar-
si all’applicazione della sanzione pecuniaria, si risolve-
rebbe nella previsione di una presunzione iuris et de iure
di responsabilità”, con conseguente “lesione del diritto di
difesa”, dal momento che risulterebbe preclusa all’interes-
sato “ogni possibilità di provare circostanze che attengono
alla propria effettiva condotta”.
Deve quindi reputarsi che, se resta in ogni caso san-
zionabile la condotta di chi semplicemente non ottemperi
alla richiesta di comunicazione dei dati personali e della
patente del conducente, viceversa laddove la risposta sia
stata fornita, ancorché in termini negativi, resta devolu-
ta alla valutazione del giudice di merito la verif‌ica circa
l’idoneità delle giustif‌icazioni fornite dall’interessato ad
escludere la presunzione di responsabilità che la norma
pone a carico del dichiarante.
Nel caso di specie il Tribunale, esercitando appunto
tale discrezionale potere di apprezzamento in fatto, ha ri-
tenuto di escludere la responsabilità della opponente valo-
rizzando da un lato il decorso del tempo tra la data dell’in-
frazione contestata e quella della richiesta di informazioni
(oltre tre mesi) e, dall’altro, la riferita presenza nel nucleo
familiare della V. anche di altri soggetti ordinariamente
fruitori dell’autovettura, reputando in tal modo giustif‌ica-
ta la mancata indicazione del nominativo del conducente.
La censura di violazione di legge deve pertanto repu-
tarsi infondata avendo al contrario il giudice di appello
fatto corretta applicazione della norma di cui in rubrica
alla luce dell’interpretazione che ne è stata offerta dalla
Consulta, risolvendosi il motivo nella sostanza in una cri-
tica, non consentita, alla valutazione in fatto del giudice
di merito.
Deve pertanto affermarsi, al f‌ine di ribadire il rigetto
del ricorso, il seguente principio di diritto: Ai f‌ini dell’ap-
plicazione dell’art. 126 bis del codice della strada occorre
distinguere il comportamento di chi si disinteressi della
richiesta di comunicare i dati personali e della patente
del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo
all’invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di
sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiara-
zione di contenuto negativo, sulla base di giustif‌icazioni,
la idoneità delle quali ad escludere la presunzione rela-
tiva di responsabilità a carico del dichiarante deve essere
vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla
luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concre-
te sottoposte al suo giudizio, con apprezzamento in fatto
non sindacabile in sede di legittimità.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ri-
corrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità,
che si liquidano come da dispositivo.
4. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente
al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni
per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabi-
lità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13
del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della
sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricor-
rente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif‌icato
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. V, 11 APRILE 2018, N. 8908
PRES. DI IASI – EST. DE MASI – P.M. DE AUGUSTINIS (DIFF.) – RIC. COMUNE DI
NOVARA (AVV.TI CONTALDI E BELCREDI) C. CENTRO COMMERCIALE X S.R.L. (AVV.
TI DUMONTEL E CORRENTI)
Tributi degli enti pubblici locali y Tassa sui ri-
f‌iuti solidi urbani y Obbligo di corresponsione y
Parcheggio coperto destinato ad uso pubblico y In-
clusione y Eventuale esenzione y Prova a carico del
contribuente.
. Il parcheggio coperto destinato ad uso pubblico (nella
specie di centro commerciale) è soggetto al pagamen-
to della TARSU, gravando sul contribuente l’onere di
provare la sussistenza delle condizioni per benef‌iciare
delle esenzioni previste dal D.L.vo 15 novembre 1993,
n. 507, art. 62, commi 2 e 3, per alcune aree detenute od
occupate aventi specif‌iche caratteristiche strutturali e
di destinazione (e cioè che le stesse siano inidonee alla
produzione di rif‌iuti o che vi si formino rif‌iuti specia-
li al cui smaltimento provveda il produttore a proprie
spese). (Mass. Redaz.) (d.l.vo 15 novembre 1993, n.
507, art. 62) (1)
(1) Sui presupposti per il pagamento della Tarsu e la prova dell’e-
senzione dalla stessa, v. Cass. civ. 14 gennaio 2011, n. 775, in www.
latribunaplus.it e Cass. civ. 2 settembre 2004, n. 17703, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Novara propone ricorso per cassazione
aff‌idato a sei motivi, illustrati con memoria, avverso la
sentenza n. 22/12/2009, depositata il 7 aprile 2009, della
Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la
quale - in controversia concernente avviso di accertamen-
to emesso per TARSU, anno 2007, in relazione alle superf‌ici
coperte, adibite a parcheggio, del Centro Commerciale X
- è stato rigettato l’appello dell’ente impositore e confer-
mata la decisione di primo grado, che aveva accolto l’impu-
gnazione della contribuente ed annullato il provvedimento
impositivo sul rilievo che, trattandosi di “posteggi ad uso
pubblico”, il diritto di proprietà è “fortemente aff‌ievolito”,
dato che la contribuente “non ha l’esclusività dell’occupa-
zione e della detenzione” delle superf‌ici medesime, le quali
risultano prive dei presupposti di cui al D.L.vo n. 507 del
1993, art. 62, comma 1, per l’applicazione della tassa.
La sentenza impugnata ha ritenuto che l’eff‌icacia
espansiva del giudicato formatosi sulla imposta per l’anno
2004 non preclude l’autonomo accertamento della deben-
za della TARSU per una diversa annualità, per di più in
forza di argomentazioni diverse da quelle oggetto del pre-
cedente giudizio intercorso tra le parti, e che “il vincolo
di destinazione ad uso pubblico” del parcheggio coperto
ne esclude l’assoggettamento alla tassa, non essendo dis-
simile la condizione delle superf‌ici coperte da quella delle
superf‌ici scoperte, con identica destinazione, per le quali
“il Comune non esige il pagamento della TARSU”.
La Centro Commerciale X s.r.l. resiste con controricor-
so e memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione il Comune ricor-
rente deduce la violazione dell’art. 2909 c.c., giacché la
Ctr, pur avendo escluso l’opponibilità del giudicato ester-
no, avuto riguardo alla sentenza della Ctr del Piemonte
n. 55/22/2007, afferente la TARSU relativa all’anno 2004,
ha tuttavia erroneamente fatto riferimento ad argomen-
ti, quali il libero convincimento del giudice e la diversità
dei periodi d’imposta, e formula, ai sensi dell’art. 366 bis
c.p.c., applicabile ratione temporis, il quesito di diritto.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art.
2909 c.c., giacchè la Ctr ha escluso che il vincolo del giu-
dicato esterno possa invocarsi in controversie riguardanti
periodi d’imposta successivi, senza considerare la identità
degli elementi costitutivi della fattispecie e delle dispo-
sizioni normative applicabili che militano nel senso della
tassabilità delle superf‌ici coperte adibite a parcheggio, e
formula il quesito di diritto.
Con il terzo motivo deduce la omessa motivazione su
fatto controverso e decisivo per il giudizio, giacchè la Ctr
ha ritenuto apoditticamente di escludere l’effetto preclu-
sivo del giudicato formatosi sulla debenza della imposta in
ragione della diversità degli argomenti esaminati nei due
giudizi, senza tuttavia esaminare partitamente le questio-
ni esposte negli scritti difensivi, nella sostanza sovrappo-
nibili, poggiando la pretesa impositiva sulla circostanza
che le superf‌ici in questione risultano strutturalmente e
funzionalmente collegate al centro commerciale e quoti-
dianamente utilizzate dai clienti sia del supermercato che
dei molteplici esercizi commerciali ivi esistenti, e formula
il quesito di diritto.
Con il quarto motivo deduce la violazione del D.L.vo n.
507 del 1993, art. 62 giacché la Ctr ha ritenuto non ricorre-
re i presupposti per l’applicazione della TARSU in ragione
del vincolo di destinazione ad uso pubblico del parcheggio
coperto in proprietà della società contribuente la quale
vedrebbe così ridotte le possibilità di un uso esclusivo
dell’area, senza considerare che ciò non comporta la per-
dita del diritto dominicale, né della detenzione dell’area
medesima, che costituisce il presupposto della imposizio-
ne, e formula il quesito di diritto.
Con il quinto motivo deduce la insuff‌iciente motivazio-
ne su fatto controverso e decisivo per il giudizio, giacché la
Ctr non ha chiarito il perché l’uso pubblico del parcheggio
escluderebbe al detenzione in capo alla contribuente delle
corrispondenti superf‌ici, e formula il quesito di diritto.
Con il sesto motivo deduce la insuff‌iciente motivazione
su fatto controverso e decisivo per il giudizio, non essendo

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