Corte di Cassazione Civile sez. un., 27 aprile 2018, n. 10261

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 6/2018
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. UN., 27 APRILE 2018, N. 10261
PRES. SCHIRÒ – EST. ARMANO – P.M. FUZIO (CONF.) – RIC. M. C. EQUITALIA
SUD. S.P.A. ED ALTRO
Giudice di pace y Competenza civile y Per materia
y Violazioni del codice della strada y Preavviso di
fermo di veicolo y Impugnazione y Applicabilità.
. La competenza del giudice di pace, ex art. 6 del D.L.vo
n. 150 del 2011, relativa alle controversie aventi ad og-
getto opposizione a sanzioni amministrative per viola-
zione del codice della strada, è per materia ed in alcu-
ne ipotesi con limite di valore; la competenza del detto
giudice ex art. 7 del D.L.vo cit. per le controversie aven-
ti ad oggetto opposizione al verbale di accertamento è
competenza per materia; gli stessi criteri di competen-
za vanno applicati anche con riferimento all’impugna-
tiva del preavviso di fermo, in quanto azione di accer-
tamento negativo. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 203;
nuovo c.s., art. 204 bis; d.l.vo 1 settembre 2011, n. 150,
art. 6; d.l.vo 1 settembre 2011, n. 150, art. 7) (1)
(1) Con questo intervento chiarif‌icatore le SS.UU. hanno inteso
porre f‌ine alle incertezze rilevatesi in alcune pronunce delle sezioni
semplici in ordine alla natura della competenza da attribuire al Giu-
dice di pace in materia di impugnativa del preavviso di fermo. In pre-
cedenza le SS.UU. con ordinanza 22 luglio 2015, n. 15354, in questa
Rivista 2015, 805, avevano affermato che il fermo amministrativo di
beni mobili registrati ha natura non già di atto prodromico all’espro-
priazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi
di misura puramente aff‌littiva volta ad indurre il debitore all’adem-
pimento, con la conseguenza che la sua impugnativa, sostanziandosi
in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue
le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto
della competenza per materia e per valore. Succesivamente Cass. civ.
22 luglio 2016, n. 15143, ivi 2017, 135, pur condividendo la qualif‌ica-
zione quale azione ordinaria di accertamento negativo dell’opposi-
zione a preavviso di fermo amministrativo, in relazione a cartelle di
pagamento di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per
violazione del codice della strada, ha ritenuto competente per mate-
ria il giudice di pace, in applicazione dei criteri previsti dagli artt. 6,
commi 3 e 7, del D.L.vo n. 150 del 2011. Di contrario avviso sembra
Cass. civ. 12 marzo 2012, n. 3878, in www.latribunaplus.it, secondo
cui "In tema di sanzioni amministrative, l’art. 22 bis della legge 24
novembre 1981, n. 689, attribuisce al giudice di pace la competenza
per le opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie di valore
f‌ino ad euro 15.493, dovendosi aver riguardo, al f‌ine di determinare
tale parametro, al massimo edittale della sanzione prevista per cia-
scuna violazione, senza che rilevi che il provvedimento sanzionatorio
abbia ad oggetto una pluralità di contestazioni e che, per effetto della
sommatoria dei relativi importi, venga superato il limite di valore che
radica la competenza del giudice di pace.".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma, con provvedimento del 15 giugno
2016, ha sollevato regolamento di competenza di uff‌icio in
relazione ad una opposizione avverso preavviso di fermo
amministrativo fondato su crediti relativi a contravven-
zioni del codice della strada per l’importo complessivo di
Euro 1.589,76 proposta da M.C. nei confronti di Equitalia
Sud e di Roma Capitale.
La controversia è stata riassunta davanti al Tribunale
a seguito di rilievo della propria incompetenza da parte
del Giudice di pace di Roma, per essere competente per
materia il locale Tribunale.
Il Tribunale ha chiarito che a seguito della sentenza
delle sezioni unite n. 15354 del 2015 il fermo amministrati-
vo non poteva più essere considerato come atto esecutivo
prodromico all’esecuzione, bensì misura puramente aff‌lit-
tiva volta indurre il debitore all’adempimento, con la con-
seguenza che lo stesso era impugnabile secondo le regole
del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme
generali in tema di riparto di competenza per materia il va-
lore; il Tribunale ha qualif‌icato l’azione come opposizione
all’esecuzione non ancora iniziata e di conseguenza spet-
tante alla competenza per materia del Giudice di pace.
Il procedimento è stato trattato davanti alla Terza Se-
zione di questa Corte.
Con ordinanza interlocutoria n. 4176/17 del 16 febbraio
2017 la Terza Sezione ha rimesso gli atti al Primo Presi-
dente per la trattazione alle sezioni unite della questione
di massima importanza in ordine alla natura giuridica
della competenza del Giudice di pace in relazione alle
controversie aventi ad oggetto opposizione a sanzioni am-
ministrative inf‌litte per violazioni del codice della strada.
Fissata l’udienza davanti a queste sezioni unite, le parti
non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Sezione Terza ha evidenziato le incertezze che
si sono registrate in recenti pronunzie di legittimità in
ordine all’esatta qualif‌icazione della competenza attribu-
ita al Giudice di pace nella materia indicata e per questo
ha ritenuto necessario un intervento chiarif‌icatore volto a
def‌inire in particolare:
la natura giuridica della competenza del Giudice di
pace relativa alle controversie aventi ad oggetto sanzio-
ni amministrative per violazione del codice della strada
e se debba distinguersi tra opposizione all’ordinanza in-
giunzione di cui all’art. 6 del D.L.vo 1 settembre 2011 n.
150 e l’opposizione al verbale di accertamento ex art. 7 del
citato D.L.vo e se gli stessi criteri di competenza vadano

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