Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 6 dicembre 2017, n. 29146

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 5/2018
LEGITTIMITÀ
5/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
Il giudizio è rinviato al Tribunale di Taranto, in persona
di un diverso magistrato, il quale deciderà attenendosi ai
principi sopra indicati e provvedendo, se del caso, ad una
propria ricostruzione dei fatti e ad un nuovo giudizio di
merito.
Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di
liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 27 NOVEMBRE 2017, N. 53553
(C.C. 26 OTTOBRE 2017)
PRES. ROMIS – EST. COSTANTINI – P.M. MARINELLI (CONF.) – RIC. P.M. TRIB.
VENEZIA IN PROC. K.K. ED ALTRO
Indagini preliminari y Arresto in f‌lagranza e fer-
mo y Quasi f‌lagranza y Nozione y Sorpresa dell’indi-
ziato con cose o tracce del reato commesso imme-
diatamente prima y Fattispecie in tema di omicidio
stradale e di fuga dopo un incidente stradale.
. In tema di arresto in f‌lagranza, l’integrazione dell’ipo-
tesi di c.d. "quasi f‌lagranza" costituita dalla "sorpresa"
dell’indiziato "con cose o tracce dalle quali appaia che
egli abbia commesso il reato immediatamente prima"
non richiede - a differenza del caso dell’inseguimento -
che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione della
commissione del reato, essendo suff‌iciente l’imme-
diata percezione delle tracce del reato e del loro col-
legamento inequivocabile con l’indiziato. (Fattispecie
in cui la Corte ha ritenuto che legittimamente i Cara-
binieri avessero proceduto all’arresto in f‌lagranza dei
reati di omicidio stradale e di fuga dopo un incidente
stradale, di due soggetti che, sulla base delle indicazio-
ni fornite da alcuni testimoni, venivano sopresi, quat-
tro ore dopo i fatti, uno ancora a bordo dell’autovettura
con un asciugamano intriso di sangue e l’altro presso
l’ospedale mentre ricorreva alle cure mediche per le
lesioni riportate). (c.p., art. 589 bis; c.p., art. 589 ter;
c.p.p., art. 382; nuovo c.s., art. 189) (1)
(1) In senso sostanzialmente conforme, v. Cass. pen., sez. II, 26
aprile 2017, n. 19948, in www.latribunaplus.it; Cass. pen., sez. V, 22
ottobre 2014, n. 44041, ibidem e Cass. pen., sez. IV, 23 febbraio 2010,
n. 7305, in Riv. pen. 2011, 224. Si veda, inoltre, Cass. pen., sez. un., 21
settembre 2016, n. 39131, in Arch. nuova proc. pen. 2016, 587 e ivi
2017, 301, con nota di A. BONORA, Il concetto di “inseguimento” ai
f‌ini dell’arresto in f‌lagranza nell’interpretazione delle Sezioni Unite:
il conf‌ine tra fatto e accertamento investigativo; in Riv. pen. 2017,
631, con nota di CARLO MORSELLI, La teoria della “percezione diret-
ta del fatto da parte della polizia giudiziaria” ai f‌ini dell’arresto in
f‌lagranza, al vaglio critico, affermativa del principio secondo cui "È
illegittimo l’arresto in f‌lagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla
base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immedia-
tezza del fatto, poichè, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di
"quasi f‌lagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma
percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato
e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza, emessa il 29 maggio 2017, il Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia non
ha convalidato l’arresto di K.K. e E.B. operato da persona-
le del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia
Carabinieri di (omissis), in data 26 maggio 2017, in rela-
zione ai reati di omicidio stradale e fuga previsti dagli artt.
589 bis e 589 ter c.p. e art. 189, comma 6, D.L.vo n. 285
del 1992. Sostanzialmente, i due, gareggiando in velocità
a bordo delle proprie autovetture, ad una velocità supe-
riore al limite consentito e sorpassando uno dietro l’altro,
in corrispondenza della linea continua, avevano invaso la
opposta corsia di marcia andando a collidere frontalmente
con il veicolo Ford Focus, condotto da B.G.M. che decede-
va a seguito dell’impatto. Rilevava in particolare il giudi-
cante che, poichè l’arresto era stato eseguito non già all’e-
sito di inseguimento da parte della polizia giudiziaria ma
solamente alcune ore dopo il fatto, sulla base delle indica-
zioni fornite dalle persone che avevano assistito al sinistro
stradale e dopo avere posto in essere una serie di attività
investigative anche relative alla identif‌icazione del pro-
prietario di una delle autovetture coinvolte, non potevano
ritenersi sussistenti gli estremi della quasi f‌lagranza.
2. Avverso tale provvedimento ricorre il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, deducen-
do erronea applicazione della legge penale con riferimen-
to agli artt. 380, 381 e 382 c.p.p., artt. 589 bis e 589 ter c.p.
e art. 189 c.d.s., comma 6.
Si osserva nel ricorso che il giudice avrebbe dovuto
quanto meno riconoscere la sussistenza della quasi f‌la-
granza in quanto al momento dell’arresto erano trascorse
poco meno di quattro ore dal fatto, con ininterrotta opera
di ricerca dei suoi autori da parte della polizia giudiziaria,
che aveva sorpreso E.B. ancora alla guida della Alfa Ro-
meo 147, a bordo della quale era stato rinvenuto l’asciu-
gamano intriso di sangue usato dal K. per tamponarsi le
ferite. Lo stesso B. aveva ammesso di averlo accompagnato
all’ospedale dove in effetti veniva trovato mentre ricorreva
alle cure mediche per le ferite al capo riportate nell’inci-
dente stradale, che costituivano evidenti tracce del reato
commesso immediatamente prima, nel corso del quale
aveva sfondato con la testa il parabrezza dell’autovettura.
Deduce, inoltre, il Procuratore ricorrente che il giudican-
te, escludendo altresì la sussistenza della fattispecie di cui
all’art. 189 c.d.s., comma 6 (inottemperanza all’obbligo di
fermarsi) in quanto ritenuta assorbita nella contestazione
dell’aggravante di cui all’art. 589 ter c.p. avrebbe omesso
di argomentare circa la possibilità di eseguire l’arresto nei
casi previsti da tale norma, in deroga alla regola dell’arre-
sto consentito nella situazione di f‌lagranza o quasi f‌lagran-
za del reato. Sotto tale prof‌ilo, il giudice avrebbe errato,
trattandosi di valutazione che attiene al giudizio di merito
che non poteva essere anticipata nel giudizio di convali-
da, essendo richiesta, ai f‌ini della legittimità dell’arresto,
esclusivamente la verif‌ica delle risultanze di fatto idonee
a far ritenere commesso il reato, mentre il G.i.p. in sede
di convalida deve limitarsi a valutare la sussistenza, con
giudizio ex ante, degli elementi che legittimavano l’ado-
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 6 DICEMBRE 2017, N. 29146
PRES. AMENDOLA – EST. CIRILLO – RIC. IMPRESA EDILE S. S.R.L. (AVV. SAVITO)
C. AMISSIMA S.P.A. (AVV. ALTOMANO)
Assicurazione obbligatoria y Modulo di consta-
tazione amichevole y Sottoscrizione di entrambi i
conducenti y Valore presuntivo y Superamento y Mo-
tivazione da parte del giudice del merito y Neces-
sità.
. In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la
sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti della
constatazione amichevole d’incidente, come già previ-
sto dall’art. 5 della L. n. 39 del 1977 e ribadito dall’art.
143, comma 2, del D.L.vo n. 209 del 2005, determina
una presunzione, valida f‌ino a prova contraria, del fatto
che il sinistro si sia verif‌icato con le modalità ivi indi-
cate, la quale può ovviamente essere superata, ma è ne-
cessario che il giudice del merito ne spieghi le ragioni.
(c.p.c., art. 115; c.p.c., art. 116; d.l.vo 7 settembre 2005,
n. 209, art. 143; l. 26 febbraio 1977, n. 39, art. 5) (1)
(1) Nel medesimo senso di cui in massima, solo nel caso di scontro
tra veicoli e non nel caso in cui sia mancata la collisione tra i mezzi,
v. Cass. civ. 5 maggio 2004, n. 8525, in questa Rivista 2005, 416. Nel
senso che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di con-
statazione amichevole, resa dal responsabile del danno al proprietario
del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova nemmeno nei con-
fronti del solo conf‌idente, ma deve essere liberamente apprezzata dal
giudice, in applicazione dell’art. 2733, terzo comma, c.c., v. Cass. civ.
13 febbraio 2013, n. 3567, ivi 2013, 632. In dottrina, v. M. MASSAVEL-
LI, Il C.I.D. vale come confessione solo se sottoscritto dal proprietario
del veicolo, nella rubrica "Dottrina" di questo stesso fascicolo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L’impresa edile S. s.r.l. convenne in giudizio, dinanzi al
Giudice di pace di (omissis), la Carige Assicurazioni s.p.a.
per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in
un sinistro stradale nel quale una vettura di sua proprietà,
assicurata presso la Carige, era stata urtata da un autocar-
ro condotto da S.F., assicurato con la società Assitalia.
A sostegno della domanda espose che il sinistro era stato
determinato da un’improvvisa manovra di retromarcia com-
piuta dal conducente dell’autocarro, il quale non si era reso
conto della presenza della vettura della società attrice.
Espletata prova per interrogatorio e per testi e fatta
svolgere una c.t.u., il Giudice di pace rigettò la domanda e
compensò le spese di giudizio.
2. Nei confronti della sentenza è stato proposto appello
da parte della società attrice e il Tribunale di Taranto, con
sentenza del 20 gennaio 2016, ha rigettato il gravame, con-
dannando l’appellante al pagamento delle spese del grado.
3. Contro la sentenza del Tribunale di Taranto ricorre
l’impresa edile S. s.r.l. con atto aff‌idato a due motivi.
Resiste con controricorso la Amissima s.p.a., società di
nuova denominazione della s.p.a. Carige Assicurazioni.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di
consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,
376 e 380-bis c.p.c. e non sono state depositate memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferi-
mento all’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c.), violazione degli
artt. 115 e 116 c.p.c. e della L. 26 febbraio 1977, n. 39, art.
5; con il secondo si lamenta, in riferimento all’art. 360
comma 1, n. 3, c.p.c.), violazione dell’art. 2054 comma 2,
c.c. e dell’art. 112 c.p.c..
1.1. I due motivi, da trattare congiuntamente attesa
l’evidente connessione tra loro esistente, sono entrambi
fondati.
Ed invero il Tribunale di Taranto ha rigettato la do-
manda sulla base della considerazione per cui gli elementi
di prova offerti dalla società attrice non erano suff‌icienti
"per ritenere che il sinistro sia avvenuto nelle modalità in-
dicate". Il giudice ha supportato tale convinzione rilevan-
do che la dichiarazione resa dall’altro conducente (mo-
dello CAI) non era valutabile, che l’unica testimonianza
dedotta dalla società attrice non era credibile perché il
teste C. non risultava menzionato nel modello CAI e che
nessun accertamento era stato svolto dalle forze dell’or-
dine; ha quindi considerato irrilevante anche il fatto che
la c.t.u. avesse considerato compatibili le lesioni riportate
dalla vettura con quelle riscontrate sull’autocarro.
Tale ricostruzione dimostra che il Tribunale non ha
messo in dubbio l’effettiva esistenza dell’incidente strada-
le in questione, ma ha ritenuto che le concrete modalità
indicate dalla società attrice non avessero trovato adegua-
ti riscontri oggettivi.
1.2. In tal modo, però, la sentenza offre il f‌ianco alle
due fondate obiezioni mosse dalla parte ricorrente.
In primo luogo, infatti, la sottoscrizione congiunta, da
parte di entrambi i conducenti, del modello CAI, come già
previsto dalla L. n. 39 del 1977, art. 5 richiamata in ricorso
e ribadito dall’art. 143, comma 2, D.L.vo 7 settembre 2005,
n. 209 determina una presunzione, valida f‌ino a prova con-
traria, del fatto che il sinistro si sia verif‌icato con le moda-
lità ivi indicate (v., tra le altre, la sentenza 5 maggio 2004,
n. 8525). Tale presunzione, ovviamente, è superabile, ma
occorre che il giudice di merito ne spieghi le ragioni, il che
non è avvenuto nel caso di specie, perché il Tribunale non
ha posto in dubbio, come si è detto, l’esistenza del sini-
stro, nè ha spiegato quale potrebbe essere stata l’effettiva
dinamica del medesimo (v., sul punto, anche la sentenza
25 giugno 2013, n. 15881, ove si è chiarito che la dichia-
razione contenuta nella constatazione amichevole di in-
cidente può essere superata dall’esistenza di un’accertata
incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale
documento e le conseguenze del sinistro come accertate
in giudizio).
Da un altro lato, poi, la persistenza di un insuperabile
dubbio su tale dinamica avrebbe semmai dovuto imporre
l’applicazione della presunzione di cui all’art. 2054 comma
2, c.c., invocato nel secondo motivo di ricorso, proprio in
rapporto alla circostanza per cui il sinistro era stato co-
munque riconosciuto come esistente.
2. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugna-
ta è cassata.

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