Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 22 dicembre 2017, n. 30774

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 5/2018
LEGITTIMITÀ
5/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
P.M. ha proposto opposizione avverso una cartella di
pagamento notif‌icatagli dall’agente della riscossione Equi-
talia Sud S.p.A., in virtù di crediti di titolarità di Roma Ca-
pitale derivanti da sanzioni amministrative per violazioni
L’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Giu-
dice di pace di Roma.
Il Tribunale di Roma ha confermato la decisione di pri-
mo grado. Ricorre il D.P., sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso Equitalia Sud S.p.A..
Non ha svolto attività difensiva in questa sede Roma
Capitale. È stata disposta la trattazione in camera di con-
siglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.,
in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse desti-
nato ad essere dichiarato manifestamente infondato, con
riguardo al primo motivo, è manifestamente fondato, con
riguardo al secondo.
È stata quindi f‌issata con decreto l’adunanza della Cor-
te, e il decreto è stato notif‌icato alle parti con l’indicazione
della proposta. Il collegio ha disposto che sia redatta moti-
vazione in forma semplif‌icata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia "Viola-
zione e falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c., dell’art. 6, n.
6, D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150, degli artt. 22 e 23, L. 24
novembre 1981, n. 689, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.".
Il motivo è manifestamente infondato.
L’opposizione proposta dal D.P. ai sensi dell’art. 615
c.p.c. avverso la cartella di pagamento - nella parte in cui
si fondava sull’assunto per cui, non sussistendo la prova
della regolare notif‌icazione del verbale di accertamento
delle infrazioni al codice della strada, il suo obbligo di pa-
gare la relativa sanzione amministrativa si era estinto ai
sensi dell’art. 201 c.d.s., comma 5, - è stata (ri)qualif‌icata
dai giudici di merito come opposizione a sanzione ammi-
nistrativa, ai sensi dell’art. 7, D.L.vo 1 settembre 2011, n.
150 e dichiarata inammissibile, in quanto avanzata tardi-
vamente (e cioè oltre i trenta giorni dalla notif‌icazione
della cartella stessa).
Il ricorrente contesta la suddetta (ri)qualif‌icazione,
sostenendo che si trattava di una opposizione all’esecu-
zione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., la cui proposizione non è
soggetta a termini di decadenza.
In proposito è suff‌iciente rilevare che il contrasto in-
terpretativo in ordine alla qualif‌icazione dell’opposizione
proposta avverso la cartella di pagamento per sanzioni
amministrative derivanti da violazione al codice della
strada e fondata sulla allegazione di omessa o tardiva
notif‌icazione del relativo verbale di accertamento è stato
di recente composto dalle Sezioni Unite di questa Corte,
le quali hanno ribadito il principio per cui "l’opposizione
alla cartella di pagamento, emessa ai f‌ini della riscossio-
ne di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata
per violazione del codice della strada, va proposta ai sen-
si dell’art. 7, D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle
forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c.,
qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto
con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata
in ragione della nullità o dell’omissione della notif‌icazio-
ne del processo verbale di accertamento della violazione
del codice della strada; il termine per la proponibilità del
ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta gior-
ni decorrente dalla data di notif‌icazione della cartella di
pagamento" (Cass., sez. un., sentenza n. 22080 del 22 set-
tembre 2017).
La decisione impugnata risulta del tutto conforme a
tale principio di diritto ed il ricorso non offre motivi che
possano indurre ad una rimeditazione sul punto.
2. Con il secondo motivo si denunzia "Violazione e falsa
applicazione dell’art. 615 c.p.c. e della L. n. 689 del 1981,
art. 27 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., sulla denunciata
illegittimità della maggiorazione L. n. 689 del 1981, ex art.
27".
Il motivo è manifestamente fondato, nella parte in cui
con esso si afferma che la contestazione attinente al pa-
gamento della maggiorazione per il ritardato pagamento
della sanzione, prevista dalla L. 24 novembre 1981, art. 27,
comma 6, va qualif‌icata come opposizione all’esecuzione,
ai sensi dell’art. 615 c.p.c., e che quindi è errata la decisio-
ne impugnata, che ha (ri)qualif‌icato anche questo motivo
come opposizione a sanzione amministrativa, ai sensi del-
l’art. 7, D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150 e lo ha dichiarato
inammissibile, come quello relativo alla mancata notif‌ica-
zione del verbale di accertamento dell’infrazione.
Trattandosi di una contestazione che riguarda fatti
successivi alla formazione del titolo esecutivo e comun-
que sopravvenuti rispetto alla notif‌icazione del verbale di
accertamento dell’infrazione al codice della strada, cer-
tamente essa non può rientrare nell’ambito dell’oggetto
dell’opposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22 (oggi
art. 7, D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150).
Per tale aspetto dunque l’opposizione non poteva es-
sere dichiarata inammissibile e la sentenza va cassata in
relazione.
La questione posta con il motivo in esame non richiede
però ulteriori accertamenti di fatto, e quindi è possibile
decidere nel merito, sulla base del principio che si è ormai
consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (e che il
ricorso non offre elementi per rivedere), secondo il quale
"in materia di sanzioni amministrative (nella specie per
violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cen-
to semestrale, L. n. 689 del 1981, ex art. 27 per il caso di
ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di
sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene
esigibile la sanzione principale, sicchè è legittima l’iscri-
zione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esatto-
riale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto
per la sanzione principale, anche l’aumento derivante
dalla sanzione aggiuntiva" (Cass. sez. VI - 2, sentenza n.
1884 del 1 febbraio 2016, Rv. 639142 - 01; sez. III, sentenza
n. 21259 del 20 ottobre 2016, Rv. 642953 - 01; sez. VI - 2,
ordinanza n. 20074 del 6 ottobre 2016, non massimata).
Il motivo di opposizione in esame va quindi rigettato
nel merito.
che con il quarto motivo è denunciata violazione del
D.P.R. n. 495 del 1992, art. 345, e si contesta la mancata
applicazione della cosiddetta riduzione progressiva della
velocità, prevista dal comma 3 della norma, in luogo della
riduzione del 5%, di cui al comma 2 stessa norma, che era
stata applicata in concreto;
che la doglianza è infondata;
che la riduzione progressiva è prevista, dall’art. 345 ci-
tato, comma 3, per i soli casi in cui il controllo dell’osser-
vanza del limite di velocità sia stato effettuato attraverso
le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti au-
tostradali all’atto dell’emissione e dell’esazione del pedag-
gio, mentre al caso in esame, di rilevamento della velocità
con il sistema c.d. Tutor, si applica la riduzione f‌issa (il
5%, comunque non inferiore a 5 km/h) che il comma 2,
prevede per gli accertamenti della velocità "qualunque sia
l’apparecchiatura utilizzata";
che con il quinto motivo è denunciata l’erroneità
dell’affermazione del giudice d’appello, secondo cui non
sarebbe obbligatoria la revisione e taratura periodica del
sistema di rilevamento di velocità c.d. Tutor;
che la doglianza è fondata;
che la sentenza della Corte costituzionale n. 113 del
2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45
c.d.s., comma 6, "nella parte in cui non prevede che tutte
le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle vio-
lazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verif‌iche
periodiche di funzionalità e di taratura";
che, pertanto, in caso di contestazioni circa l’aff‌idabili-
tà dell’apparecchio, come avvenuto nella specie, il giudice
è tenuto ad accertare se l’apparecchio è stato o non sotto-
posto alle verif‌iche di funzionalità e taratura;
che con il sesto motivo è denunciata violazione ed erro-
nea applicazione dell’art. 142 c.d.s., e art. 4, D.L. n. 121 del
2002, e si lamenta che il Tribunale ha ritenuto infondata la
contestazione dell’assenza di presegnalazione della posta-
zione di controllo sulla base dell’attestazione, contenuta
nel verbale, dell’esistenza di cartelli di presegnalazione
della postazione di controllo;
che la doglianza è inammissibile;
che il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena
prova f‌ino a querela di falso relativamente ai fatti attestati
dal pubblico uff‌iciale come da lui compiuti o avvenuti in sua
presenza e che abbia potuto conoscere senza alcun margine
di apprezzamento o di percezione sensoriale, mentre, con
riferimento alle altre circostanze di fatto - che il pubblico
uff‌iciale abbia appreso da terzi o in seguito ad altri accer-
tamenti - il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha
comunque un’attendibilità intrinseca che può essere inf‌ir-
mata solo da una specif‌ica prova contraria (ex plurimis,
Cass. 6 ottobre 2016, n. 20025; Cass. 20 marzo 2007, n. 6565);
che, nel caso in esame, il ricorrente denuncia l’erronei-
tà dell’affermazione del Tribunale riguardo alla necessità
della querela di falso ma non riferisce di avere formulato
richiesta di prova contraria, sicchè l’eff‌icacia del contenu-
to del verbale non è stata messa in discussione e il motivo,
pertanto, è privo di decisività;
che l’accoglimento del ricorso, limitatamente al quinto
motivo, comporta la cassazione con rinvio della sentenza
impugnata, per un nuovo esame del motivo di appello con-
cernente la verif‌ica della funzionalità e taratura dell’appa-
recchio rilevatore della velocità;
che il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le
spese del giudizio di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 22 DICEMBRE 2017, N. 30774
PRES. AMENDOLA – EST. TATANGELO – RIC. D.P. (AVV.TI PILICHI E FEDERICO) C.
EQUITALIA SUD. S.P.A. (AVV. VARÌ)
Depenalizzazione y Accertamento delle violazio-
ni y Cartella per crediti da sanzioni amministrative
per violazioni del Codice della strada y Contesta-
zione attinente alla maggiorazione per ritardato
pagamento ex art. 27, comma 6, L. n. 689 del 1981 y
Qualif‌icazione y Opposizione all’esecuzione ex art.
615 c.p.c. y Conf‌igurabilità y Fondamento.
. In materia di opposizione a cartella di pagamento di
sanzioni amministrative per violazioni del codice della
strada, la contestazione attinente alla maggiorazione
per ritardato pagamento ex art. 27, comma 6, L. n. 689
del 1981, va qualif‌icata come opposizione all’esecuzio-
ne ex art. 615 c.p.c., e non come opposizione a sanzione
amministrativa ex art. 7 D.L.vo n. 150 del 2011, trat-
tandosi di una contestazione che riguarda fatti succes-
sivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque
sopravvenuti rispetto alla notif‌icazione del verbale di
accertamento dell’infrazione. (Nella specie, a fronte
di un’opposizione fondata sia sull’omessa notif‌icazione
del verbale di accertamento che sull’illegittimità della
maggiorazione ex art. 27 della L. n. 689 del 1981, la S.C.
ha cassato, senza rinvio, la sentenza d’appello nella
parte in cui aveva dichiarato inammissibile l’opposizio-
ne, perché proposta oltre i trenta giorni dalla notif‌ica-
zione della cartella di pagamento, anche in relazione al
secondo prof‌ilo contestato, così erroneamente riquali-
f‌icandolo come opposizione a sanzione amministrativa,
anziché come opposizione all’esecuzione). (c.p.c., art.
615; d.l.vo 1 settembre 2011, n. 150, art. 7; l. 24 novem-
bre 1981, n. 689, art. 27) (1)
(1) Sulla natura di sanzione aggiuntiva della maggiorazione del dieci
per cento semestrale, ex art. 27 della L. n. 689/1981, per il caso di
ritardo nel pagamento della somma dovuta per violazioni stradali,
v. Cass. civ. 1 febbraio 2016, n. 1884, in questa Rivista 2016, 517. Cfr.,
inoltre, Cass. civ., sez. un., 22 settembre 2017, n. 22080, ivi 2017, 895,
per il caso di opposizione a cartella di pagamento per la riscossione
di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi del codice
della strada, quando si voglia contestare l’omessa o tardiva notif‌ica-
zione del verbale di accertamento dell’infrazione. In dottrina, utili
riferimenti in materia si leggono in ALDO CARRATO, Le modalità di
notif‌icazione della cartella esattoriale inviata per sanzioni al c.d.s.,
ivi 2017, 698; ID., La cartella esattoriale e i problemi processuali re-
lativi alla sua opponibilità, ivi 2016, 931.

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