Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 11 gennaio 2018, n. 533

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 5/2018
LEGITTIMITÀ
5/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
perdita del rapporto parentale, l’odierna censura deve ri-
tenersi priva di decisiva rilevanza, non essendo il giudice a
quo incorso in alcuna violazione o falsa applicazione delle
norme di legge che regolano le modalità di liquidazione
del danno da perdita del rapporto parentale, nè in omis-
sione nell’esame di fatti decisivi (neppure adeguatamente
individuati in questa loro specif‌ica dimensione dirimente)
rilevanti ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.;
pertanto, sulla base delle considerazioni sin qui illu-
strate, rilevata l’infondatezza delle censure sollevate dai
ricorrenti, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso,
con la conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso, in
favore di ciascuna delle parti controricorrenti, delle spese
del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazio-
ne di cui al dispositivo, oltre alla condanna al pagamento
del doppio contributo ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002,
art. 13, comma 1-quater. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 11 GENNAIO 2018, N. 533
PRES. D’ASCOLA – EST. PICARONI – RIC. F. (AVV. BOSI) C. PREFETTURA DI BOLOGNA
Velocità y Limiti f‌issi y Apparecchi rilevatori y Sen-
tenza Corte cost. n. 113 del 18 giugno 2015 y Conte-
stazioni sull’aff‌idabilità dell’accertamento y Verif‌i-
ca sulla sottoposizione a taratura y Necessità.
. Poiché, a seguito della declaratoria di illegittimità
costituzionale dell’art. 45, comma 6, del D.L.vo n. 285
del 1992 (Corte cost. 18 giugno 2015 n. 113), tutte le
apparecchiature di misurazione della velocità devono
essere sottoposte a verif‌iche periodiche di funzionalità
e di taratura, in caso di contestazioni circa l’aff‌idabilità
dell’apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali
verif‌iche siano state o meno effettuate. (nuovo c.s., art.
45) (1)
(1) Sull’obbligo di periodica taratura e verif‌ica del corretto funziona-
mento delle apparecchiature di misurazione della velocità, v. Cass.
civ. 11 maggio 2016, n. 9645, in questa Rivista 2016, 681. La citata
sentenza Corte cost. 18 giugno 2015, n. 113, trovasi pubblicata per
esteso ivi 2015, 587, con ampia nota di riferimenti giurisprudenziali
e dottrinali alla quale si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che F.S.V. ricorre, sulla base di sei motivi, per
la cassazione della sentenza del Tribunale di Bologna, de-
positata in data 11 marzo 2015, che ha accolto l’appello
proposto dalla Prefettura di Bologna avverso la sentenza
del Giudice di pace di Imola n. 95 del 2014, e per l’effetto ha
rigettato l’opposizione al verbale di accertamento dell’in-
frazione stradale di eccesso di velocità, rilevata in data 24
maggio 2013 dal sistema SICVe, lungo l’autostrada (omis-
sis) direzione nord, in territorio del Comune di (omissis);
che con ordinanza interlocutoria depositata in data 16
febbraio 2017, questa Corte ha disposto la rinnovazione
della notif‌ica del ricorso all’Avvocatura generale dello Sta-
to, che risulta effettuata in data 9 marzo 2017;
che l’Avvocatura generale dello Stato non ha svolto di-
fesa in questa sede;
che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai
sensi dell’art. 380 bis c.p.c., di manifesta fondatezza del
quinto motivo di ricorso;
che con il primo motivo è denunciata violazione e falsa
applicazione del comb. disp. dell’art. 26, D.L.vo n. 40 del
2006, e art. 163 nn. 2 e 7 c.p.c., in relazione all’art. 164
c.p.c., art. 324 nn. 1 e 2 c.p.c., art. 359 c.p.c., artt. 324 e 325
c.p.c., e si contesta l’erroneità del rito seguito nel giudizio
di appello e la nullità della citazione, per mancato rispetto
del termine di 90 giorni tra la data di notif‌ica dell’atto di
appello e la prima udienza e per mancata indicazione del
giorno dell’udienza di comparizione, con conseguente vio-
lazione del contraddittorio e nullità della sentenza d’appel-
lo e passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
che la doglianza è infondata;
che il presente procedimento di opposizione a verbale
di accertamento d’infrazione stradale è disciplinato, ratio-
ne temporis, dal D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150, entrato
in vigore in data 11 settembre 2011 (l’infrazione era stata
rilevata il giorno 24 maggio 2013);
che il artt. 6 e 7, D.L.vo n. 150 del 2011, prevedono l’ap-
plicazione del rito del lavoro, con la conseguenza che l’ap-
pello doveva essere proposto nella forma del ricorso, con le
modalità e nei termini previsti dall’art. 434 c.p.c., (ex pluri-
mis, Cass. 2 novembre 2015, n. 22390), come nella specie è
avvenuto, e che il termine a comparire, ai sensi dell’art. 435
comma 3, c.p.c., era di giorni 25 e non di giorni 90;
che con il secondo motivo è denunciata violazione degli
artt. 345 e 346 c.p.c., per il mancato rilievo della tardività
sia dell’eccezione con cui la Prefettura, soltanto in appel-
lo, aveva contestato la "mancata coltivazione della querela
di falso" del verbale di contestazione, sia della produzione
documentale che attestava la sottoposizione a verif‌ica pe-
riodica dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità;
che la doglianza è infondata sotto tutti i prof‌ili;
che la mancata presentazione della querela di falso
nella specie avverso il verbale di contestazione - non inte-
gra eccezione in senso stretto preclusa dal divieto dei nova
in appello, ma mera difesa;
che, pertanto, il Tribunale poteva rilevare, come ha fat-
to (pag. 2 della sentenza), che era preclusa la contestazio-
ne della veridicità del contenuto del verbale, nella parte
in cui era attestata "la corretta installazione" del sistema
rilevamento automatico della velocità i nonché l’esistenza
di cartelli di presegnalazione della relativa postazione;
che la questione della tardività della produzione docu-
mentale - in assunto del ricorrente attestante la sottopo-
sizione dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità
a verif‌ica periodica - è priva di decisività in questa sede e
rimane pertanto impregiudicata;
che la ratio decidendi della sentenza impugnata è ba-
sata esclusivamente sul contenuto del verbale, dal quale,
secondo il Tribunale, risultavano la "corretta installazio-
ne" e il "perfetto funzionamento del sistema di misurazio-
ne della velocità" e l’esistenza della presegnalazione della
postazione di controllo (pag. 3 della sentenza);
3 Cost., artt. 1223, 1226 e 2056 c.c. (in relazione all’art. 360
n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente pro-
ceduto alla liquidazione del danno da perdita del rapporto
parentale dagli stessi rivendicato, sottraendosi al rispetto
delle previsioni della c.d. tabella di Milano per la liquidazio-
ne di tale danno, la cui uniforme applicazione sul territorio
nazionale costituisce l’espressione dei principi di proporzio-
nalità e di parità di trattamento da ritenere quali momenti
essenziali nella liquidazione equitativa del danno, secondo
le indicazioni della giurisprudenza di legittimità;
il motivo è infondato;
al riguardo, osserva il Collegio come la corte territo-
riale abbia confermato le statuizioni liquidatorie fatte
proprie dal primo giudice sul presupposto della sostan-
ziale corrispondenza tra il risultato cui era pervenuto il
tribunale attraverso l’applicazione della c.d. tabella del
Tribunale di Roma per la liquidazione del danno da per-
dita del rapporto parentale, e i valori medi previsti, ai f‌ini
della liquidazione risarcitoria del medesimo danno, dalla
tabella di Milano;
in particolare, secondo la corte d’appello, tale risultato,
proprio in virtù della ridetta corrispondenza, doveva rite-
nersi espressione della più corretta liquidazione equita-
tiva del risarcimento rivendicato dagli odierni ricorrenti;
pertanto, il giudice a quo non risulta essersi in alcun
modo sottratto alla sostanziale applicazione della c.d.
tabella di Milano, avendo in ogni caso indicato in modo
suff‌icientemente congruo, sul piano logico-formale, le ra-
gioni rinvenute a fondamento della mancata applicazione
diretta e formale delle stesse;
infatti, secondo l’insegnamento della giurisprudenza
di questa Corte, l’esigenza dell’uniformità di trattamento,
nella liquidazione del danno non patrimoniale, mentre
può ritenersi certamente garantita dal diretto riferimen-
to al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di
Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio
nazionale (e al quale la Suprema Corte, in applicazione
dell’art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di
parametro di conformità della valutazione equitativa del
danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt.
1226 e 2056 c.c.), non può ritenersi comunque pregiudi-
cata dalla circostanza che il giudice reputi sussistente, in
concreto, il ricorso di elementi di valutazione idonei a giu-
stif‌icarne l’abbandono (cfr. sez. III, sentenza n. 12408 del
7 giugno 2011, Rv. 618048 - 01);
nella specie, pur quando si volesse ritenere non formal-
mente rispettato l’impegno alla conformazione della liqui-
dazione ai contenuti della tabella di Milano (in ragione
della mancata diretta e formale applicazione della stessa da
parte del giudice di primo grado), la corte territoriale, nel
ritenere congrua la somma concretamente liquidata in fa-
vore degli odierni ricorrenti, deve ritenersi aver giudicato in
conformità al dettato dell’art. 1226 c.c., avendo in ogni caso
reputato congruo il riconoscimento di un importo risarci-
torio comunque coerente ai parametri equitativi espressi
dalle tabelle milanesi in relazione al medesimo danno con-
siderato, escludendo il ricorso di alcuna discriminazione;
con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza
impugnata per violazione degli artt. 1223, 1226, 2056 e 2059
c.c., con riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 32 Cost. e all’art.
1 della Carta di Nizza (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5
c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di procede-
re alla liquidazione del danno morale sofferto dagli attori,
omettendo altresì l’esame delle specif‌iche circostanze di
fatto individuate dagli attori a fondamento della richiesta
personalizzazione del danno non patrimoniale rivendicato;
il motivo è infondato;
al riguardo, osserva il Collegio come, secondo l’insegna-
mento della giurisprudenza di questa Corte (che il Colle-
gio condivide e fa proprio, ritenendo di doverne assicurare
continuità), ai f‌ini della liquidazione del danno non patri-
moniale da perdita di persona cara, costituisce indebita
duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del
danno morale - non altrimenti specif‌icato - e del danno
da perdita del rapporto parentale, poichè la sofferenza
patita nel momento in cui la perdita è percepita, e quella
che accompagna l’esistenza del soggetto che l’ha subita,
altro non sono che componenti del complesso pregiudizio,
che va integralmente ma unitariamente ristorato (sez. III,
sentenza n. 25351 del 17 dicembre 2015, Rv. 638116 - 01);
infatti, la perdita di una persona cara implica necessa-
riamente una sofferenza morale, la quale non costituisce
un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto - del qua-
le tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze,
nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva - del dan-
no non patrimoniale;
da tale premessa consegue che è inammissibile, co-
stituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta at-
tribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in
conseguenza di un fatto illecito, del risarcimento a titolo
di danno da perdita del rapporto parentale e del danno
morale (inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in re-
altà non costituisce che un aspetto del più generale danno
non patrimoniale), (sez. un., sentenza n. 26972 del 11 no-
vembre 2008, Rv. 605496 - 01);
sotto altro prof‌ilo, varrà considerare come, nel caso di
morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale
diverso e ulteriore da quello legato alla perdita del rapporto
parentale, non può ritenersi sussistente per il solo fatto che
il superstite lamenti il dolore morale per la perdita subita
e per quella relativa alle abitudini quotidiane connesse al
rapporto con il congiunto scomparso, ma esige unicamente
la dimostrazione (al f‌ine della necessaria personalizzazione
del risarcimento) di fatti espressivi di una sofferenza sog-
gettiva straordinariamente differente e irriducibile a quella
ordinariamente connessa a un evento simile, nonché la pro-
va di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita,
che è onere dell’attore allegare e provare in modo specif‌ico
e circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazio-
ni generiche, astratte o ipotetiche (cfr. sez. III, sentenza n.
21060 del 19 ottobre 2016, Rv. 642934 - 02);
nel caso di specie, a fronte dell’affermazione del giu-
dice a quo, secondo cui gli odierni ricorrenti non avevano
fornito alcuna prova idonea a giustif‌icare un’ulteriore ade-
guamento degli importi già liquidati a titolo di danno da

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