Corte di Cassazione Civile sez. II, ord. 22 gennaio 2018, n. 1524

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 5/2018
LEGITTIMITÀ
5/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
l’accoglimento per quanto di ragione del primo motivo,
in relazione a quanto esposto, determina l’assorbimento
degli altri motivi, verif‌icandosi già in base alla fondatezza
della prima censura l’effetto caducatorio, per quanto in
appresso, delle ordinanze-ingiunzioni;
cassandosi la sentenza impugnata in relazione al mo-
tivo accolto, poichè non sono necessari ulteriori accerta-
menti di fatto, questa corte è abilitata a decidere nel me-
rito dall’art. 384 comma 2, ult. inc., c.p.c.;
va quindi eliminata la statuizione contenuta nella sen-
tenza impugnata di "esecutività dei verbali di infrazione
resi dalla polizia municipale";
le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate
come in dispositivo, tenuto conto della natura della pre-
stazione in relazione alla pluralità di procedimenti quale
indicata nella sentenza impugnata. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 19 GENNAIO 2018, N. 2342
(UD. 29 NOVEMBRE 2017)
PRES. BLAIOTTA – EST. TORNESI – P.M. GAETA (PARZ. DIFF.) – RIC. M.C.
Pedoni y Cautele verso i pedoni y Circolazione me-
diante tavole, pattini od altri acceleratori di anda-
tura y Divieto nelle aree previste dall’art. 190 cod.
strada y Area di parcheggio y Estensione del divieto
y Ragioni y Fattispecie in tema di attività di patti-
naggio all’interno di un’area di parcheggio.
. Il divieto previsto dall’art. 190 del codice della strada,
di circolare mediante tavole, pattini od altri accelera-
tori di andatura sulle carreggiate delle strade e sugli
spazi riservati ai pedoni, essendo volto alla tutela tan-
to di chi fa uso di tali strumenti quanto dei pedoni, si
estende alle aree di parcheggio perché in esse si veri-
f‌icano le medesime situazioni di rischio che fondano
tale divieto. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato
con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto
legittima l’attività di pattinaggio all’interno di un’area
di parcheggio svolta dalla vittima di un incidente stra-
dale, anche in relazione all’eventuale concorso di colpa
della persona offesa). (nuovo c.s., art. 190) (1)
(1) Si rinvia, per utili ragguagli, alla giurisprudenza relativa all’art.
190 c.d.s. contenuta in POTITO L. IASCONE, Il nuovo codice della
strada e il regolamento, ed. La Tribuna, Piacenza 2018. In dottrina,
si veda M. MASSAVELLI, La circolazione su strada degli hoverboard,
in questa Rivista 2018, 12.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza emessa in data 6 aprile 2017 il Giudice
di pace di Pescara ha dichiarato M.C.E. responsabile "del
reato p. e. p. dall’art. 590 c.p. perchè alla guida dell’au-
tovettura Ford Fiesta tg. (omissis), entrando nell’area di
parcheggio sita in via Salentina, per colpa consistita in
generica imperizia, negligenza ed imprudenza, per non
aver posto la dovuta attenzione alla guida, non si avvedeva
della presenza di M.M., che era intenta a pattinare e la
investiva procurandole la frattura della gamba sinistra. In
(omissis) il 4 maggio 2015.".
L’imputata veniva condannata alla pena di Euro 500,00
di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Ve-
niva altresì applicata, nei suoi confronti, la sanzione am-
ministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida per il periodo di mesi tre.
1.1. Secondo la ricostruzione del fatto operata dal
Giudice di pace, la M. era intenta a pattinare all’interno
dell’area di parcheggio parallela alla via (omissis) quando
veniva investita dall’autovettura condotta dall’imputata
che, provenendo dalla predetta strada, dopo essersi fer-
mata per consentire l’attraversamento pedonale di alcuni
giovani, stava effettuando la manovra di immissione in
detta area. Il Giudicante ha escluso la sussistenza di alcun
addebito in capo alla M. sostenendo che stava svolgendo
un’attività legittima in quanto il luogo dell’incidente non è
interdetto al pattinaggio.
Al riguardo si è osservato che "l’art. 190 c.d.s., comma 8
fa divieto di pattinaggio solo sulla carreggiata delle strade
che, a mente dell’art. 3, comma 1, n. 7), è la parte di strada
destinata allo scorrimento dei veicoli e come tale distinta
dall’area di parcheggio, ove non è previsto alcun specif‌i-
co divieto di pattinaggio dal c.d.s.". Si è inoltre soggiunto
che, contrariamente a quanto affermato dall’imputata M.
e dal teste D.F.D., cognato della predetta, la collisione non
era dovuta ad un tamponamento causato dalla pattinatri-
ce alla parte posteriore - lato destro - dell’auto, posto che
la Polizia Municipale aveva riscontrato ammaccature e
danni al paraurti anteriore destro dell’autovettura, com-
patibili con le lesioni subite dalla persona offesa (frattura
della tibia e del perone). Il Giudice giungeva così ad affer-
mare che la M. veniva "attinta nella sua parte sinistra, o
posteriore sinistra, dalla parte anteriore destra della Ford
Fiesta condotta dall’imputata...".
2. Avverso la predetta pronuncia propone ricorso per
cassazione, ai sensi dell’art. 37, comma 2, D.L.vo n. 274 del
2000, il difensore dell’imputata, avv. Giacomo Cecchinelli,
che deduce i seguenti motivi.
2.1. Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione
all’art. 590 c.p. e art. 190 c.d.s., comma 8.
Il ricorrente evidenzia che la sentenza è affetta dal vi-
zio di violazione di legge in relazione all’art. 590 c.p. e art.
190 c.d.s., comma 8, in quanto il sinistro è avvenuto men-
tre M.M. stava pattinando in una parte della strada assolu-
tamente vietata, in quanto destinata esclusivamente allo
scorrimento dei veicoli, e non già in un’area di parcheggio,
come erroneamente affermato dal Giudicante.
Inoltre contesta che la M.C. abbia investito la M.; ciò
sarebbe confermato dal tenore delle dichiarazioni acquisi-
te dalla Polizia Municipale nell’immediatezza dell’accadu-
to e dalla circostanza che non risulta essere stata elevata
nessuna contravvenzione a suo carico.
Secondo la prospettazione difensiva l’imputata non ha
violato alcuna regola di cautela posta alla base della fat-
tispecie del reato di cui all’art. 590 c.p. e l’evento è attri-
buibile esclusivamente alla condotta vietata, repentina e
poco accorta della M., del tutto imprevedibile ed inevitabi-
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, ORD. 22 GENNAIO 2018, N. 1524
PRES. PETITTI – EST. SABATO – P.M. SERVELLO (DIFF.) – RIC. M.V. (AVV. SCIUTO)
C. PREFETTURA DI GENOVA-UFF. TERR. GOV. (AVV. GEN. STATO)
Depenalizzazione y Ordinanza-ingiunzione y Op-
posizione y Annullamento dell’ordinanza opposta y
Ammissibilità y Violazioni del Codice della strada y
Dichiarazione di esecutività dei verbali di accerta-
mento presupposti y Esclusione.
. In tema di opposizione a sanzione amministrativa per
violazione del codice della strada, il giudice che annul-
li l’ordinanza-ingiunzione non può contestualmente di-
chiarare esecutivi i verbali di accertamento posti a fon-
damento di tale ordinanza. (nuovo c.s., art. 203; nuovo
c.s., art. 204; nuovo c.s., art. 205; nuovo c.s., art. 206; l.
24 novembre 1981, n. 689, art. 23) (1)
(1) Sostanzialmente nel medesimo senso, si vedano Cass. civ. 29
novembre 1996, n. 10670, in questa Rivista 1997, 134 e Cass. civ. 21
aprile 1993, n. 4722, ivi 1994, 266.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza depositata in data 17 dicembre 2012 il
tribunale di Genova in composizione monocratica ha, "in
parziale accoglimento del 13^... e del 15^ motivo di appello
annulla(to) le ordinanze ingiunzioni" e "conseguentemen-
te... gli addebiti per Euro 5,61 relativi a costi di audizione",
"respinge(ndo) gli ulteriori motivi di appello... confermando
le statuizioni di primo grado relativamente ad essi, nonché
l’esecutività dei verbali di infrazione resi dalla polizia muni-
cipale"; tanto in relazione a due sentenze con cui il giudice
di pace di Genova aveva rigettato opposizioni dell’avv. M.V.
avverso ordinanze-ingiunzioni emesse dalla locale prefettu-
ra a seguito di contestazioni da parte della polizia munici-
pale di Genova di accessi a zona a traff‌ico limitato;
avverso detta decisione ha proposto ricorso per cas-
sazione l’avv. M.V. aff‌idandosi a sette motivi illustrati da
memorie, rispetto ai quali la prefettura di Genova ha resi-
stito con controricorso; il P.G. ha concluso per iscritto per
il rigetto del ricorso;
Considerato che:
con il primo motivo la ricorrente ha denunciato viola-
zione del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, artt. 203, 204 e 205,
che non consentirebbero al giudice di mantenere l’esecu-
tività dei verbali di accertamento o di infrazione, peraltro
superati dall’emessa ordinanza-ingiunzione, a fronte in-
vece del riscontro di vizi che avrebbero imposto il totale
annullamento degli atti impugnati;
con i motivi dal secondo al settimo, poi, la ricorren-
te, dopo aver dichiarato di rinunciare a riproporre al-
cune doglianze avanzate nei gradi di merito, ha inteso
"insiste(re)... per l’accoglimento dei motivi di ricorso nn.
2, 3, 10, 11 e 12, erroneamente respinti dal giudice di meri-
to" (così p. 15 del ricorso), in particolare deducendo:
– violazione di legge e vizio di motivazione per avere il
tribunale respinto l’istanza di disapplicazione delle ordi-
nanze sindacali istitutive della zona a traff‌ico limitato pur
in presenza di incompetenza, assenza di autorizzazione e
mancanza del parere obbligatorio previsto dal regolamento
comunale, con violazione del contraddittorio per avere il
tribunale fondato la propria decisione su documenti non
ritualmente prodotti (secondo motivo);
– violazione di legge e vizio di motivazione in relazione
al rigetto della contestazione della legittimità della segna-
letica stradale per omessa apposizione degli estremi delle
ordinanze che la avevano disposta (terzo motivo);
– violazione di legge e nullità della sentenza in rela-
zione all’omessa pronuncia sulla eccepita incompetenza
dell’agente accertatore (quarto motivo);
– violazione di legge e nullità della sentenza in rela-
zione ad altri prof‌ili di incompetenza del verbalizzante
(quinto motivo);
– violazione di legge in relazione al rigetto del rilievo di
illegittimità dei verbali presupposti (sesto motivo);
– nullità della sentenza per mancata dichiarazione di
nullità della sentenza di primo grado in quanto affetta da
omessa pronuncia (settimo motivo);
il primo motivo è fondato e va accolto; invero con la
sentenza impugnata il giudice d’appello ha ritenuto di an-
nullare in toto le ordinanze-ingiunzioni (v. p. 19 della sen-
tenza, ove si dice anche che viene meno il raddoppio della
sanzione), ma ha inserito declaratoria tesa a far rivivere
(concernendo la ragione di annullamento dell’ordinanza il
procedimento prefettizio) i verbali di accertamento;
nel sistema sanzionatorio amministrativo per violazioni
al codice della strada (artt. 194 ss. del codice stesso) è pre-
visto che il verbale consegnato (art. 200) o notif‌icato (art.
201), ove non sia effettuato il pagamento ex art. 202, fondi
la riscossione coattiva (art. 206, comma 1), mentre, ove sia
proposto ricorso al prefetto (art. 203), qualora non sia di-
sposta archiviazione, sia l’ordinanza-ingiunzione a costituire
titolo esecutivo (art. 204, u.c., e art. 206 comma 1); qualora
l’ordinanza-ingiunzione o direttamente il verbale formino
oggetto dell’opposizione al giudice di pace (artt. 204 bis e
205), questi può annullare in tutto o in parte l’ordinanza o
modif‌icarla anche limitatamente all’entità della sanzione
dovuta (L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11, applicabile
ratione temporis, e, con decorrenza dal 6 ottobre 2011, art.
6, comma 12, D.L.vo n. 150 del 2011, richiamato dall’art. 205
codice della strada, a fronte dell’applicazione dell’art. 7 alla
diretta opposizione contro il verbale ex art. 204 bis c.d.s.);
dall’espressa disposizione legislativa in tema di po-
teri del giudice dell’opposizione (destinata a regolare,
dopo l’introduzione dell’appello, anche quelli del giudice
dell’impugnazione) si evince che non è dato al giudice an-
nullare l’ordinanza-ingiunzione e, a un tempo, far rivivere
un atto (il verbale di accertamento) sussunto nell’ordi-
nanza amministrativa, il quale fruisce di vita propria solo
(e a meri f‌ini di riscossione) nell’ipotesi, non verif‌icatasi,
che nessuna opposizione venga proposta; ne deriva che,
verif‌icatosi un vizio del procedimento prefettizio, il giu-
dice può solo annullare in tutto o in parte, oppure modif‌i-
care, l’ordinanza; tanto esime questa corte dall’esaminare
se, annullata l’ordinanza per vizi del procedimento, l’am-
ministrazione possa poi sanarli rinnovando gli atti viziati;

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