Corte di Cassazione Civile sez. II, ord. 23 gennaio 2018, n. 1623

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 5/2018
LEGITTIMITÀ
5/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
modif‌icazioni oggettive o soggettive. Ne consegue che,
in presenza di un provvedimento che escluda determi-
nati soggetti dal consorzio, non è possibile, in difetto
di una tempestiva impugnazione dinanzi al giudice
amministrativo, porre in discussione, nelle successive
controversie instaurate dinanzi al giudice ordinario in
ordine ai rapporti tra consorzio e consorziati, l’eff‌icacia
del provvedimento adottato, dovendosi altresì esclude-
re il potere di disapplicazione ex art. 5 della legge n.
2248 del 1865, all. E. (d.l.vo lgt. 1 settembre 1918, n.
1446; l. 12 febbraio 1958, n. 126, art. 14) (1)
(1) Nel senso che i consorzi per la gestione delle strade vicinali
assumono la natura di enti pubblici esclusivamente nell’ipotesi in
cui siano costituiti per la manutenzione, la sistemazione e la rico-
struzione di strade vicinali soggette ad uso pubblico, conf‌igurandosi
altrimenti come soggetti privati, non tenuti al rispetto delle norme di
contabilità pubblica, v. Cass. civ. 13 ottobre 2014, n. 21593, in questa
Rivista 2015, 30.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Gli odierni ricorrenti con separati atti di citazione
proponevano opposizione avverso i decreti ingiuntivi con
i quali, su richiesta del Consorzio P. V., era stato loro in-
giunto il pagamento dei contributi per spese consortili, sia
ordinarie che straordinarie per le annualità dal 2006 al
2008. Lamentavano che sebbene gli opponenti fossero pro-
prietari di appartamenti ubicati nel Comune di (omissis),
facenti parte di un complesso plurifamiliare denominato
(omissis), le stesse proprietà erano ubicate al di fuori del
perimetro del Consorzio Stradale P. V., che il Comune di
(omissis) aveva istituto ai sensi del D.L. n. 1446 del 1918
e della L. n. 126/1958 tra gli utenti della strada vicinale
che congiunge la (omissis). In tal senso le stesse autorità
comunali avevano accertato che gli opponenti accedevano
alle loro proprietà dalla parte a monte della strada oggetto
del consorzio, come confermato dal fatto che tale ultima
strada risultava appartenere al demanio stradale, giusta
certif‌icato di destinazione urbanistica versato in atti.
Ancora, il mappale sul quale erano stati edif‌icati gli ap-
partamenti degli opponenti era estraneo a quelli ai quali
si era fatta menzione nell’atto con cui nel lontano 1964
si erano costituite reciproche servitù di passo, elettrodot-
to ed altri servizi, al f‌ine di assicurare l’accesso tramite
la strada vicinale, per la cui cura era stato poi istituito il
consorzio.
Inoltre, la stessa giunta comunale con delibera del 15
dicembre 1999 aveva provveduto all’esclusione degli oppo-
nenti dall’elenco della tabella millesimale allegata alla de-
libera costitutiva del consorzio, e che con successiva delib.
n. 38 del 2005 il Commissario Straordinario del Comune di
(omissis) aveva approvato le nuove tabelle, nelle quali era
def‌initivamente stralciata la posizione degli opponenti.
A tali argomenti aggiungevano che non erano dovute le
somme relative a spese esulanti dalla manutenzione della
strada, quali quelle relative all’illuminazione, posto che il
consorzio poteva curare solo la manutenzione, sistemazio-
ne o ricostruzione delle strade vicinali.
Riunite le opposizioni, il Giudice di pace di (omissis)
con sentenza n. 141/2010 accoglieva le stesse ritenendo
che dagli stessi atti provenienti dal Comune di (omissis),
che aveva curato la creazione del Consorzio, emergeva che
il condominio ove sono ubicate le proprietà degli ingiunti
è estraneo al comprensorio (omissis), nulla potendo quin-
di essere loro richiesto.
A seguito di appello promosso dal Consorzio, il Tribunale
di (omissis) con la sentenza n. 621 del 16 ottobre 2012 ac-
coglieva il gravame e per l’effetto rigettava le opposizioni.
A tal f‌ine, dopo avere richiamato la disciplina che con-
sente la costituzione di consorzi per la migliore gestione
delle strade vicinali ai sensi del D.L. n. 1446 del 1918, ri-
teneva che non potesse porsi in dubbio la qualità in capo
agli appellati di utenti della strada vicinale, e quindi di
soggetti obbligati al pagamento delle quote consortili.
In tal senso non potevano avere eff‌icacia alcuna i suc-
cessivi provvedimenti emessi dal Comune di (omissis),
con l’approvazione anche di una nuova tabella millesima-
le che non contemplava gli opponenti tra i consorziati, in
quanto la posizione di soggetti obbligati scaturente dalla
delibera istitutiva del consorzio non poteva essere incisa
da un provvedimento amministrativo. Infatti, una volta
individuati gli utenti della strada vicinale nell’atto costi-
tutivo, i successivi provvedimenti adottati dal Comune
non incidono su quanto ab origine stabilito, non potendosi
reputare necessaria, al f‌ine di vederli privati di eff‌icacia,
l’impugnazione dinanzi al giudice amministrativo.
La contestazione circa l’esclusione o l’inclusione di una
proprietà all’interno del consorzio deve essere oggetto di un
accertamento devoluto esclusivamente al giudice ordinario.
Nel caso di specie, la CTU esperita aveva consentito di
accertare che le aree degli appellati rientrano nel nove-
ro di quelle interessate dall’originario accordo volto alla
creazione della strada vicinale, con la concessione delle
reciproche servitù, dovendo quindi legittimamente rite-
nersi che gli immobili degli opponenti facciano parte del
consorzio.
Anche il provvedimento dell’uff‌icio tecnico comunale
che escludeva gli appartamenti dei ricorrenti dal consor-
zio era frutto di un errore, essendosi confusa l’estensione
del consorzio per la gestione della strada vicinale con la
diversa zona (omissis), prevista dal PRGC, ma per f‌inalità
affatto diverse.
Una volta quindi ribadita l’inclusione delle proprietà
oggetto di causa nell’ambito del comprensorio consortile,
ne scaturiva che le opposizioni andavano rigettate.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cas-
sazione S.E., L.I.M.L. e C.M. sulla base di due motivi.
Il Consorzio P. V. resiste con controricorso.
2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazio-
ne e falsa applicazione della L. n. 2248, all. E del 1865, artt.
4 e 5, nonché del D.L. n. 1446 del 1918, art. 17 e l’omessa
ed insuff‌iciente motivazione circa un fatto controverso per
il giudizio.
Dopo avere richiamato l’assunto in fatto per il quale
le proprietà dei ricorrenti sono poste al di fuori dell’area
individuata dalla planimetria allegata alla delib. del consi-
c.d.s. che dovrebbe essere interpretata, sempre secondo la
ricorrente, nel senso che nel caso di vetture date in noleg-
gio il proprietario non sarebbe tenuto, al pagamento della
sanzione per violazione al codice della strada, in solido
con il locatario ed il conducente.
1.1.= Entrambi i motivi, considerata la loro connes-
sione, vanno esaminati congiuntamente e sono infondati.
Entrambi i motivi sono legati da una questione di fondo
che appare opportuno esaminarla in via prioritaria, e cioè,
se la società A.B. che gestisce un’attività di noleggio fosse
solidalmente responsabile, o no, delle eventuali violazioni
del Codice della strada commesse con le autovetture con-
cessa in noleggio. Sostanzialmente la ricorrente sostiene
che, l’aver l’ultima parte della norma di cui all’art. 196
c.d.s. indicato il solo locatario (e non già il proprietario
o i soggetti equiparati indicati nella prima parte di det-
ta norma) quale soggetto solidalmente responsabile nel
caso di cui all’art. 84 del Codice della strada (locazione di
veicolo senza conducente), consentirebbe di escludere la
responsabilità di colui che concede in locazione (breve)
il veicolo, cioè il proprietario. Epperò, tale interpretazio-
ne non tiene conto della ratio complessiva della norma
in questione, che ha voluto prevedere soggetti diversi dal
proprietario del veicolo, quali obbligati in via solidale, solo
nelle ipotesi specif‌icamente indicate come l’usufruttario,
l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore
a titolo di locazione f‌inanziaria. La norma non prevede il
semplice locatore del veicolo, e ciò per l’evidente ragione,
indicata chiaramente dalla Corte di appello, dell’agevole
identif‌icabilità, negli altri casi (diversamente dalla loca-
zione semplice), del soggetto solidalmente responsabile.
La norma, infatti, intende assicurare, attraverso la titola-
rità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabi-
le, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione.
Nel caso della locazione del veicolo senza conducente, il
rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locata-
rio e il nominativo di quest’ultimo è noto al solo locatore
(tranne specif‌ici accordi tra le parti) Di qui, la ragione
della mancata equiparazione del locatore alle ipotesi su
indicate. Né, in ragione della ratio indicata, può sostener-
si un’interpretazione dell’ultima parte dell’art. 196 Codice
della strada, che giunga a vanif‌icare in concreto la solida-
rietà, una volta che non sia agevolmente identif‌icabile il
conducente e non sia altrettanto agevolmente accertabile
il locatario, specie per i noleggi a breve termine. In def‌ini-
tiva e per queste ragioni deve concludersi che l’ultima par-
te dell’art. 196 Codice della Strada deve interpretarsi nel
senso che il locatario è un ulteriore soggetto obbligato so-
lidamente, oltre al proprietario (o ai soggetti equiparati)
ed al conducente. (v. Cass. 18988/2015)
1.2.= Pertanto, nel caso specif‌ico, correttamente, il Co-
mune di Firenze rilevata l’infrazione e non essendo stato
individuato il conducente provvide a notif‌icare i verbali di
contestazione alla società A.B., proprietaria delle autovet-
ture ed unico soggetto identif‌icabile attraverso il pubblico
registro automobilistico. La società a norma degli artt.
203 e 204 bis c.d.s. avrebbe potuto presentare ricorso al
Perfetto e in quella sede avrebbe potuto rappresentare le
proprie contestazioni. In mancanza di una impugnazione
in via amministrativa dei verbali come prescritto dal terzo
comma dell’art. 203 del c.d.s. “(....) il verbale, in deroga
alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689 , costituisce titolo esecutivo per una somma
pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa
edittale e per le spese di procedimento” e anche nelle ipo-
tesi in cui la società avesse comunicato correttamente i
nominativi dei clienti responsabili delle infrazioni, perchè
la solidarietà, ai sensi della normativa richiamata, conti-
nua ad operare all’esterno, fermo restando che all’interno,
nel rapporto, cioè, tra società e i propri clienti, la società,
estinta l’obbligazione di che trattasi avrà diritto di regres-
so nei confronti del proprio cliente che ha commesso l’in-
frazione.
1.3.= Ciò posto, considerato il vincolo legale di soli-
darietà che rende la proprietaria del veicolo (nel caso la
società A.B.) ad essere responsabile del pagamento della
sanzione per violazione del Codice della strada, del tutto
correttamente, il Tribunale di Firenze ha dichiarato l’i-
nammissibilità dell’opposizione proposta dall’Avis posto
che le ragioni di una illegittimità delle sanzioni o di una
mancata legittimazione sostanziale passiva andava propo-
sta con l’impugnazione dei verbali e non anche con impu-
gnazione della cartella.
In def‌initiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente con-
dannata a rimborsare a parte controricorrente le spese del
presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con
il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi dell’art. 13
comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, sussistono i pre-
supposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ul-
teriore importo a titolo di contributo unif‌icato, pari a
quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, ORD. 23 GENNAIO 2018, N. 1623
PRES. MANNA – EST. CRISCUOLO – RIC. L. ED ALTRI (AVV. GNAPPA) C.
CONSORZIO P. V. (AVV.TI LAZZARUOLO E RODARI)
Consorzi y Consorzi per la gestione delle strade vi-
cinali y Potestà provvedimentale del Comune y Pote-
re di escludere determinati soggetti dal consorzio
y Omessa impugnazione del provvedimento dinanzi
al g.a. y Successive controversie dinanzi al g.o. y Po-
tere di disapplicazione ex art. 5 L. n. 2248/1865, all.
E y Esclusione.
. In caso di consorzio istituito ai sensi del D.L.vo lgt.
n. 1446 del 1918, ai f‌ini della gestione e manutenzio-
ne di una strada vicinale destinata a pubblico transito,
nonché ai sensi dell’art. 14 della L. n. 126 del 1958, il
Comune non esaurisce la propria potestà provvedimen-
tale con la delibera istitutiva del consiglio comunale,
ma conserva il potere di incidere, sempre attraverso
atti amministrativi autoritativi, sulla vita del consorzio,
ben potendo deliberare il suo scioglimento ovvero sue

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