Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 22 novembre 2017, n. 27756
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giur
4/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
Marco ponendo a base della decisione il difetto di taratura
dell’autovelox. Secondo il Tribunale di Chieti, il verbale
non conteneva alcun riferimento alle circostanze impedi-
tive della contestazione immediata e nel corso del primo
giudizio nessuna istruttoria è stata neanche chiesta; per
contro risultavano in atti fotografie che rendevano palese
come il tratto fosse un lungo rettilineo. A sua volta, non vi
era stata apposta una segnaletica idonea al preavviso di
rilevazione della velocità posto che le foto versate in atti
riproducevano un cartello fisso presente lungo la strada
senza che fosse possibile avere contezza della distanza in-
tercorrente tra il detto segnale e il punto di rilevamento.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta per quat-
tro motivi: 1) per violazione e falsa applicazione di norme di
diritto e in particolare dell’art. 201 c.d.s., comma 1 bis, lett.
E (D.L.vo n. 285 del 1992) (art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c.).
2) per violazione e falsa applicazione di norme di dirit-
to e in particolare dell’art. 3, D.L. n. 117 del 2007 coordina-
to e convertito dalla L. n. 160 del 2007 e del D.M. Trasporti
15 agosto 2007, art. 1 (art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c.).
3) per violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c.
e dell’art. 116 c.p.c. in relazione alle prove fotografiche e
documentali (art. 360 comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.).
4) per omesso o insufficiente esame circa un fatto deci-
sivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le
parti (art. 360 n. 5 c.p.c.). Di Fulvio Marco in questa fase
non ha svolto attività giudiziale.
2.= Con il primo motivo il Comune di Casacanditella
sostiene che il Tribunale, nell’annullare il verbale di con-
testazione della contravvenzione di cui si dice per manca-
ta contestazione immediata della violazione al c.d.s., non
avrebbe tenuto conto: a) che ai sensi dell’art. 201 c.d.s.,
comma 1 bis, lett. e).
L’immediata contestazione non è necessaria quando,
come nel caso in esame, la determinazione dell’illecito av-
viene in un tempo successivo e dunque quando il veicolo
oggetto del rilievo è a distanza del posto di accertamento;
b) che l’apparecchiatura utilizzata era stata sottoposta a
taratura e revisione periodica. Per altro, contrariamente a
quanto osservato dal Tribunale, delle ragioni della manca-
ta contestazione immediata della contravvenzione era sta-
ta data motivazione nel verbale di contestazione; c) che il
dispositivo di controllo elettronico utilizzato per l’accerta-
mento dell’infrazione era direttamente gestito dall’organo
di Polizia operante in loco.
2.1. = Il motivo è infondato. Vero è che in materia di ac-
certamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità
compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autove-
lox), nell’ipotesi in cui esse consentono la rilevazione dell’il-
lecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo
sia già a distanza dal posto di accertamento, l’indicazione a
verbale dell’utilizzazione di apparecchi di tali caratteristi-
che esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la
contestazione immediata. Tuttavia, nel caso in esame, posto
che, come ha evidenziato il Tribunale di Chieti, il tratto di
percorrenza, controllato da autovelox, era un rettilineo, in
via di principio, nulla impediva agli organi di Polizia stra-
dale di posizionarsi in modo tale che, visionata con i propri
strumenti la velocità delle autovetture in transito, potesse-
ro fermare l’autovettura di cui si era rilevato l’eccesso di
velocità, per gli adempimenti inerenti alla contestazione.
Ed essendo ciò possibile il verbale di contestazione non po-
teva limitarsi a rilevare che l’accertamento di che trattasi
era stato effettuato mediante autovelox perché avrebbe do-
vuto, come evidenzia il Tribunale, specificare la ragione per
la quale non era stata possibile la contestazione immediata.
A maggior chiarimento va anche osservato che la strada
di percorrenza, di cui si dice, non rientra tra quelle di cui
all’art. 2 c.d.s., comma 2, lett. A) e B) richiamato dall’art. 4,
comma 1, D.L. n. 121 del 2002 ma rientrati invece tra quelle
indicate alla all’art. 2, lett. c appena richiamato. Corretta-
mente, pertanto, il Tribunale ha precisato che il verbale
di che trattasi era illegittimo perché non conteneva "(...)
alcun riferimento alle circostanze impeditive della conte-
stazione immediata e nel corso del primo giudizio nessuna
attività istruttoria era stata neanche richiesta in tal senso,
per contro risultando in atti fotografie che rendevano pale-
se come il tratto fosse un lungo rettilineo (...)".
3.= Rimangono assorbiti gli altri motivi del ricorso e
cioè: a) il secondo motivo con il quale il ricorrente si duo-
le del fatto che il Tribunale abbia affermato che mancava
un’idonea segnaletica al preavviso, non avendo tenuto conto
che nel caso concreto esiste ed esisteva adeguata ed idonea
segnaletica perfettamente visibile agli utenti della strada
ed attestante la sottoposizione del territorio al controllo
elettronico della velocità come da foto in atti al fascicolo di
primo grado. Con l’ulteriore precisazione che non era obbli-
gatorio indicare nel verbale di accertamento la presenza di
apposito cartello di segnaletica preventiva dell’apparecchio
sempre che sia stata accertata l’esistenza dello stesso.
b) il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente
si duole del fatto che il Tribunale non abbia tenuto con-
to che il Comune di Casacanditella aveva prodotto le foto
riproducenti lo stato dei luoghi e la segnaletica presente
sui luoghi al momento del servizio di rilevazione della ve-
locità, a mezzo apparecchiatura elettronica, e Di Fulvio
Marco non ha disconosciuto lo stato dei luoghi da quanto
risultava dalle foto. Sicchè, il Tribunale avrebbe dovuto,
e non lo ha fatto, ritenere provata la sottoposizione del
tratto di strada sulla quale veniva accertata l’infrazione
alle norme del c.d.s. al controllo elettronico della velocità.
c) il quarto motivo, con il quale il ricorrente si duole
del fatto che il Tribunale non abbia tenuto conto dell’ec-
cezione sollevata dal Comune di Casacanditella in merito
alla mancata proposizione da parte del sig. Di Fulvio Mar-
co di una querela di falso avverso il verbale di contestazio-
ne della violazione del codice della strada per cui è causa.
In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre prov-
vedere al regolamento delle spese del presente giudizio di
cassazione, posto che Di Fulvio Marco, intimato, in questa
fase non ha svolto attività giudiziale. Il Collegio dà atto
che, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, sussistono i presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con-
tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso princi-
pale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. (Omissis)
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