Corte di Cassazione Civile sez. III, 30 novembre 2017, n. 28665

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 4/2018
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 7 DICEMBRE 2017, N. 54991
(UD. 24 OTTOBRE 2017)
PRES. BLAIOTTA – EST. CAPPELLO – P.M. CARDIA (CONF.) – RIC. FABRIS
Guida in stato di ebbrezza y Aggravante di aver
provocato un incidente stradale y Condizioni y Ac-
certamento del nesso eziologico y Esclusione y Col-
legamento materiale tra il sinistro e lo stato di al-
terazione dell’agente y Suff‌icienza y Fattispecie in
cui il conducente di un’auto in stato di ebbrezza
aveva tamponato violentemente un veicolo antago-
nista che si era arrestato sulla corsia di sorpasso
dell’autostrada.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, ai f‌ini della con-
f‌igurabilità dell’aggravante di aver provocato un inci-
dente stradale, prevista dall’art. 186, comma 2-bis, cod.
strada, non è richiesto l’accertamento del nesso eziolo-
gico tra l’incidente e la condotta dell’agente, ma il solo
collegamento materiale tra il verif‌icarsi del sinistro e
lo stato di alterazione dell’agente, alla cui condizione
di impoverita capacità di approntare manovre idonee
a scongiurare l’incidente sia direttamente ricollegabile
la situazione di pericolo. (Fattispecie in cui il condu-
cente di un’auto in stato di ebbrezza alcoolica aveva
tamponato violentemente un veicolo antagonista che si
era arrestato sulla corsia di sorpasso dell’autostrada).
(nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) Nel senso che ai f‌ini della conf‌igurabilità dell’aggravante prevista
dall’art. 186, comma secondo bis, C.d.S. è necessario che l’agente ab-
bia provocato un incidente e che, quindi, sia accertato il coeff‌iciente
causale della sua condotta rispetto al sinistro, non essendo suff‌icien-
te il mero suo coinvolgimento nello stesso, v. Cass. pen., sez. IV, 11 lu-
glio 2017, n. 33760, in questa Rivista 2017, 1029, che in parte motiva
precisa che il principio va inteso nel senso che l’aver provocato un in-
cidente è sempre conseguenza di una condotta inosservante di regole
cautelari, siano esse quelle codif‌icate dal Codice della strada, siano
esse quelle generali di prudenza, diligenza e perizia, tese in ogni caso
a prevenire il verif‌icarsi del sinistro medesimo. In linea generale si
può affermare, come Cass. pen., sez. IV, 10 settembre 2015, n. 36777,
ivi 2016, 36, che per la sussistenza della circostanza aggravante di
aver causato un incidente sia suff‌iciente che si verif‌ichi l’urto del
veicolo contro un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita dalla sede stra-
dale, senza che sia necessaria la constatazione di danni a persone o
cose, bastando qualsiasi, purchè signif‌icativa, turbativa del traff‌ico,
potenzialmente idonea a determinare danni .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’appello di Trieste ha rideterminato la
pena inf‌litta a Fabris Adriano dal Tribunale di Pordenone,
con la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 186
c.d.s., comma 2, lett. c), comma 2 bis, per avere guidato
un’autovettura in stato di ebbrezza (tasso alcolemico pari
a 2,13 g/l nelle due prove), con l’aggravante di avere pro-
vocato un incidente stradale (in Porcia il 18 maggio 2013).
2. In particolare, secondo la ricostruzione effettuata
nella sentenza impugnata, nell’occorso, l’auto dell’impu-
tato aveva tamponato violentemente, come comprovato
anche dai danni prodottisi, il veicolo antagonista, una Fiat
Panda che si era arrestata sulla corsia di sorpasso dell’au-
tostrada, nel tratto compreso tra lo svincolo di Fontana-
fredda e quello di Porcia, direzione Conegliano Pordenone.
3. L’imputato ha proposto ricorso a mezzo di difensore,
formulando due motivi.
Con il primo, ha dedotto vizio di travisamento della
prova con riferimento al dato fattuale cui è stata ricon-
dotta la prova del nesso eziologico tra l’incidente e la
condotta di guida dell’imputato: essa sarebbe stata tratta
dalla ritenuta inattendibilità della spiegazione data dal
Fabris in ordine alla causazione del sinistro (che sareb-
be stato conseguenza di una repentina immissione del
veicolo antagonista nella corsia di sorpasso che il Fabris
stava percorrendo), inattendibilità che i giudici di merito
avrebbero dedotto dalla circostanza che l’imputato aveva
errato nell’indicare la rampa dalla quale egli aveva fatto
ingresso sull’autostrada (la stessa sulla quale era stato
trovato il suo mezzo in uscita) e dal rilevato tasso alcole-
mico, clamorosamente superiore al valore teorico massi-
mo corrispondente all’assunzione della quantità di alcol
riferita dal Fabris (tre bicchieri di vino a 12° e un bic-
chiere di limoncello a 35°), inattendibilità che si sarebbe
poi rif‌lessa sulla correttezza del suo ricordo dell’accaduto
e sulla ricostruzione delle condotte assunte prima del si-
nistro.
Sotto altro prof‌ilo, parte ricorrente rileva un travisa-
mento probatorio anche nella circostanza che la Corte
d’appello ha ricondotto l’incidente non solo al mancato
rispetto della distanza di sicurezza, come contestato da-
gli organi accertatori, ma anche alla mancanza di rif‌lessi
pronti da parte del conducente.
Con il secondo motivo, ha dedotto violazione, inosser-
vanza e/o erronea applicazione della legge penale, sem-
pre con riferimento alla regola di giudizio per la verif‌ica
del nesso eziologico tra l’incidente e la condotta di guida
dell’imputato. Sul punto, la parte rileva la necessità di
distinguere il semplice coinvolgimento in esso dalla cau-
sazione da parte dell’agente, non essendo stata acquisita
la prova di quest’ultima, contestando la considerazione,
secondo cui nel caso in esame - non poteva escludersi, an-
che a voler ammettere una condotta imprudente del con-
ducente del veicolo antagonista, un autonomo contributo
causale del Fabris nella causazione del sinistro. Ciò deter-
minerebbe, a parere del ricorrente, un illegittimo amplia-
mento interpretativo dell’area della rilevanza penale della
disposizione incriminatrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso va rigettato.
2. La Corte territoriale ha respinto il motivo d’appello
concernente l’aggravante dell’aver causato un incidente
stradale, rilevando - quanto alla dinamica del sinistro -
essere emerso con grado di certezza che il Fabris avesse
nell’occorso tamponato violentemente (come comprova-
to dall’entità dei danni prodottisi) il mezzo antagonista.
Questo si era arrestato sulla corsia di sorpasso, laddove
l’auto dell’imputato aveva proseguito la corsa, tentando di
uscire dall’autostrada, ma arrestandosi a causa dei danni

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