Corte di Cassazione Civile sez. III, ord. 26 ottobre 2017, n. 25421

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giur
3/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
Non avendo proceduto a tale calcolo, la Corte di me-
rito ha sostanzialmente omesso di fare applicazione dei
principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con
la sentenza n. 1712 del 1995, negando al danneggiato il
risarcimento del pregiudizio derivatogli dalla ritardata
apprensione della somma spettantegli, consistente nel
mancato godimento delle utilità che avrebbe conseguito
dalla tempestiva percezione, dapprima dell’intero capi-
tale, successivamente di quello residuato in seguito alla
detrazione dell’acconto.
La sentenza deve quindi essere cassata in accoglimen-
to, per quanto di ragione, del trentasettesimo, del tren-
tottesimo del trentanovesimo e del quarantesimo motivo.
8.5.5. Poiché non sono necessari ulteriori accerta-
menti in fatto (emergendo dalla decisione impugnata ed
essendo sostanzialmente incontroverso che il ricorrente
ha ricevuto le somme di Euro 2.800,00 in data 19 giugno
2004 e di Euro 105.000,00 in data 17 luglio 2005) questa
Corte può decidere la causa nel merito (art. 384, secondo
comma, c.p.c.), utilizzando, per il calcolo degli interessi
compensativi, un saggio di interessi pari a quello legale,
avuto riguardo, oltre che all’entità del credito, alla circo-
stanza che l’attore non ha né allegato né provato specif‌i-
che modalità di impiego remunerativo della somma, ove la
stessa fosse stata da lui tempestivamente ricevuta.
Devono dunque condannarsi i convenuti, in solido tra
loro, a pagare a Simone Bagnolini gli interessi compensa-
tivi al tasso legale sulla somma di Euro 103.500,00 (intero
capitale) con riguardo al periodo intercorrente tra la data
dell’illecito (17 giugno 2004) e la data di ricevimento del
primo acconto di Euro 2.800,00 (19 giugno 2004) e sulla
minor somma di Euro 100.700,00 (risultante dalla sottra-
zione del primo acconto dall’intero capitale) con riguardo
al periodo intercorrente tra la data di versamento del pri-
mo acconto (19 giugno 2004) e quella del pagamento della
successiva somma di Euro 105.000,00 (15 luglio 2005).
B.6. Con il quarantunesimo motivo («violazione o falsa
applicazione ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: obbligo del
giudice di applicare d’uff‌icio le norme di diritto comunita-
rio ex art. 113 c.p.c. come richiamato dalle sentenze della
Corte di giustizia della Comunità europea») il ricorrente
lamenta l’avvenuta violazione del suo diritto di agire in
giudizio quale diritto fondamentale riconosciuto dalla Co-
stituzione e dalle fonti sovranazionali.
B.6.1. La doglianza è inammissibile in quanto priva dei
necessari requisiti di specif‌icità e tassatività, atteso che
alla generica enunciazione dell’asserita violazione del di-
ritto di azione e al richiamo della norma costituzionale e
delle fonti sovranazionali che disciplinano tale diritto, non
si accompagna la necessaria critica delle specif‌iche sta-
tuizioni della sentenza impugnata nelle quali la predetta
violazione si sarebbe sostanziata.
AI riguardo deve rammentarsi che il giudizio di cassa-
zione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vinco-
lato dai motivi di ricorso, i quali devono necessariamente
possedere i caratteri della tassatività e della specif‌icità e
devono essere precisamente enunciati in relazione alla
necessità che il vizio denunciato rientri in una delle cate-
gorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., non potendo limi-
tarsi alla critica generica della sentenza impugnata (Cass.
28 novembre 2014, n. 25332; Cass. 22 settembre 2014, n.
19959).
Deve dunque dichiararsi l’inammissibilità del motivo
in esame.
C. L’esito della controversia giustif‌ica - ai sensi dell’art.
92 c.p.c. nella formulazione anteriore a quella risultante
dalla sostituzione disposta dall’art. 2 legge n. 263/2005, ap-
plicabile in ragione dell’epoca di introduzione del giudizio
di primo grado l’integrale compensazione tra tutte le parti
sia delle spese dei gradi di merito (in cui sono comprese
quelle di consulenza tecnica) sia di quelle del giudizio di
legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, ORD. 26 OTTOBRE 2017, N. 25421
PRES. SPIRITO – EST. VINCENTI – RIC. SILVESTRI (AVV.TI LOMBARDI E
AGOSTINIS) C. ASSOCIAZIONE CARAVAN CLUB GORIZIA (AVV.TI DI SANTO E
GALOPIN)
Responsabilità civile y Attività pericolose y Orga-
nizzazione di tour di autocaravan y Art. 2050 c.c. y
Applicabilità.
. Costituisce esercizio di attività pericolosa, come tale
soggetta alla disciplina dell’art. 2050 c.c., l’organizza-
zione di un tour di autocaravan, in quanto comportan-
te la circolazione su strade pubbliche di più veicoli, di
maggiore ingombro rispetto alle ordinarie autovetture,
in coordinamento tra loro. (c.c., art. 2050) (1)
(1) Qualche utile riferimento si rinviene in Cass. civ. 24 gennaio
2000, n. 749, in questa Rivista 2000, 398, secondo cui rientra nell’am-
bito di applicazione dell’art. 2050 c.c. (responsabilità per l’esercizio
di attività pericolose) l’organizzazione di una gara motociclistica su
circuito aperto al pubblico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - L’Associazione Caravan Club Gorizia, in persona
del legale rappresentante Claudio Galliani, e quest’ulti-
mo in proprio convennero in giudizio Patrick Silvestri per
sentirlo condannare al pagamento della somma di Euro
2.865,22, quale risarcimento dei danni subiti in occasione
del "Tour ICE 2002" per autocaravan in Islanda, organizza-
to dagli attori, in occasione del quale era stato necessario
noleggiare un’autovettura (con conseguente esborso della
predetta somma) in luogo del fuoristrada su cui viaggiava
il Silvestri (incaricato dell’assistenza meccanica durante
il Tour), che era rimasto distrutto a seguito di un inciden-
te ascrivibile a colpa dello stesso convenuto.
1.1. - Nel costituirsi in giudizio il Silvestri chiese il ri-
getto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, il
risarcimento dei danni patrimoniali (quantif‌icati in com-
plessivi Euro 20.579,27), per l’esborso effettuato per la ri-
parazione del proprio veicolo incidentato, oltre alle spese
sostenute per il pernottamento ed il rientro in Italia.

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