Corte di Cassazione Civile sez. lav., 10 novembre 2017, n. 26678

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 3/2018
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. LAV., 10 NOVEMBRE 2017, N. 26678
PRES. NOBILE – EST. DE GREGORIO – P.M. SANLORENZO (CONF.) – RIC.
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. (AVV. MORRICO) C. PULTRONE (AVV.TI SCAFA E
MORLANI)
Lavoro subordinato y Estinzione del rapporto
(recesso e risoluzione) y Licenziamento in genere y
Licenziamento disciplinare y Atto di contestazione
ed atto di recesso y Principio di immutabilità della
contestazione y Fondamento y Fattispecie in tema
di impossessamento, mediante sottrazione, e inde-
bito uso di una tessera prepagata VIACARD.
. In tema di licenziamento disciplinare, il fatto conte-
stato ben può essere ricondotto ad una diversa ipotesi
disciplinare (dato che, in tal caso, non si verif‌ica una
modif‌ica della contestazione, ma solo un diverso apprez-
zamento dello stesso fatto), ma l’immutabilità della con-
testazione preclude al datore di lavoro di far poi valere,
a sostegno della legittimità del licenziamento stesso,
circostanze nuove rispetto a quelle contestate, tali da
implicare una diversa valutazione dell’infrazione anche
diversamente tipizzata dal codice disciplinare appresta-
to dalla contrattazione collettiva, dovendosi garantire
l’effettivo diritto di difesa che la normativa sul procedi-
mento disciplinare, di cui all’art. 7 st.lav., assicura al la-
voratore incolpato. (Nella specie, la S.C. ha confermato
la sentenza impugnata, che aveva ritenuto illegittimo il
licenziamento disciplinare intimato ad un addetto alla
riscossione del pedaggio autostradale, per una conte-
stazione di impossessamento, mediante sottrazione,
e indebito uso di una tessera prepagata a scalare - c.d.
VIACARD - ritirata dall’apparecchiatura automatica,
mutata in sede contenziosa in impossessamento a segui-
to di smarrimento della tessera da parte del titolare, al
momento della sua utilizzazione presso il casello auto-
stradale). (l. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7) (1)
(1) Negli stessi termini, pur con riferimento a diversa fattispecie, v.
Cass. civ. 22 marzo 2011, n. 6499, in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Brescia, mediante pronuncia n.
126 pubblicata il 16 aprile 2015, rigettava il gravame in via
principale interposto dalla S.p.a. Autostrade per l’Italia av-
verso la sentenza n. 349 in data 22 maggio 2014, con la qua-
le il locale giudice del lavoro aveva dichiarato l’illegittimità
del licenziamento intimato l’11 gennaio 2011 dalla società
al suo dipendente Pultrone Vincenzo (casellante addetto
alla riscossione del pedaggio autostradale), attore in pri-
mo grado, in relazione all’impossessamento e all’indebito
uso di una tessera prepagata a scalare (Via Card) apparte-
nente al cliente Freti Giovanni, con conseguente reintegra
nel posto di lavoro ex art. 18 L. n. 300 del 1970, (nel testo
ratione temporis applicabile), nonché con la condanna di
parte resistente al risarcimento del danno, però limitato a
cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre
che al versamento dei relativi contributi previdenziali.
Con la stessa pronuncia, inoltre, la Corte distrettuale,
in parziale riforma della gravata sentenza, accogliendo
l’appello incidentale del lavoratore, condannava la società
convenuta al risarcimento del danno, da licenziamento
illegittimo, però liquidato in misura corrispondente ad
un’indennità pari alla retribuzione globale di fatto dal
giorno del recesso sino a quello dell’effettiva reintegra nel
posto di lavoro, oltre che al versamento dei contributi pre-
videnziali e assistenziali riferiti al suddetto arco tempora-
le, ed al rimborso delle spese relative al secondo grado del
giudizio, sussistendo altresì i presupposti di legge per il
versamento dell’ulteriore contributo unif‌icato.
Ad avviso della Corte di appello, parte datoriale era
onerata della prova relativa al preteso illecito imposses-
samento della tessera ViaCard. In particolare, tenuto con-
to dei fatti descritti nella contestazione disciplinare, la
società era tenuta a dimostrare che il lavoratore - il quale
nell’occorso aveva preso servizio il sei settembre 2010 alle
ore 05.56 - si era impossessato della tessera, asseritamen-
te ritirata dall’apparecchiatura automatica alle ore 02.02
dello stesso giorno, secondo quanto riferito dal cliente
escusso come teste sul punto. Tuttavia, parte resistente
nella memoria difensiva di costituzione in primo grado
aveva allegato l’impossibilità dell’inceppamento della tes-
sera all’interno della macchina, quanto piuttosto il suo
smarrimento dal sig. Freti al momento della sua utilizza-
zione presso il casello autostradale; ciò che però si poneva
in radicale contrasto con le dichiarazioni rese dal titolare
della tessera, comportando altresì un mutamento del fatto
contestato. Infatti, secondo la nuova versione dell’accadu-
to da parte convenuta in sede contenziosa, l’impossessa-
mento non era più avvenuto mediante sottrazione della
tessera ritirata dall’apparecchiatura automatica, ma a
seguito di ritrovamento della medesima, però smarrita dal
titolare al momento dell’utilizzo presso il casello, perciò
mai inserita nella macchina.
Si trattava, quindi, di nuove circostanze rispetto a
quelle contestate, per di più alquanto rilevanti ai f‌ini della
valutazione disciplinare, poichè altro era l’impossessa-
mento mediante illecita sottrazione dalla cassa automa-
tica, altro era l’impossessamento di una cosa smarrita,
condotta quest’ultima al più rilevante, ricorrendone i pre-
supposti, ex art. 927 c.c. e art. 647 c.p.. Soltanto la con-
dotta dell’illecito impossessamento integrava la violazione
degli obblighi di diligenza e di fedeltà riguardo al rapporto
di lavoro, mentre la seconda condotta (impossessamento
di cosa smarrita) costituiva un comportamento solo in via
ipotetica e indiretta eventualmente rilevante sotto il pro-
f‌ilo disciplinare.
Pertanto, secondo la Corte territoriale, la condotta ad-
debitata in giudizio al dipendente era diversa da quella
oggetto della contestazione, con violazione del principio
d’immutabilità della contestazione disciplinare.
In ogni caso, pure se si fosse trattato di illecito prelievo
della tessera, trattenuta dalla macchina, da parte del la-
voratore, con successiva cessione al f‌iglio, che l’aveva poi
utilizzata, il licenziamento sarebbe risultato sproporziona-
to rispetto alla gravità dell’illecito, rispetto al quale, anche

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