Corte di Cassazione Civile sez. un., ord. 20 novembre 2017, n. 27441

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 3/2018
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. UN., ORD. 20 NOVEMBRE 2017, N. 27441
PRES. CANZIO – EST. CRISTIANO – P.M. GIACALONE (CONF.) – RIC. BAYERISCHE
MOTOREN WERKE A.G. (AVV.TI CERULLI, TREVISAN E CUONZO) C. ACACIA S.R.L.
(AVV. ESPOSITO)
Trattati, convenzioni e organismi internazio-
nali y Organismi y Comunità europea y Giudice na-
zionale y Rimessione degli atti y Rinvio pregiudizia-
le y Obbligo del giudice di merito di conformarsi y
Conseguenze sulla giurisdizione y Azioni di accer-
tamento negativo della contraffazione di modelli
e disegni comunitari y Artt. 81 e 82 Reg. (CE) del
consiglio n. 6/2002 y Applicabilità y Art. 5, par. 3,
Reg. (CE) n. 44/2001 y Rilevanza y Esclusione y Fat-
tispecie in tema di accertamento dell’insussistenza
della contraffazione di disegni e modelli comuni-
tari di proprietà di una casa automobilistica avente
sede in Germania.
. La pronuncia emessa dalla CGUE in sede di rinvio pre-
giudiziale, ex art. 267 del TFUE, vincola il giudice italiano
anche con riferimento alla giurisdizione la quale sulle
azioni di accertamento negativo della contraffazione di
modelli e disegni comunitari rimane attribuita, in via
esclusiva, al giudice dello Stato membro in cui il conve-
nuto ha il domicilio, in forza dei criteri di collegamento
di cui agli artt. 81 e 82 del Regolamento CE n. 6/2002,
senza che rilevi l’art. 5, par. 3, del Regolamento CE n.
44/2001, sulla competenza giurisdizionale e sul riconosci-
mento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale, che è disposizione inapplicabile alle pre-
dette azioni e a quelle di abuso di posizione dominante
e di concorrenza sleale anche se connesse alle prime nel
senso di presupporne l’accoglimento. (Nella specie, la
S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice
italiano sulla domanda di una società italiana produttrice
di cerchi in lega per automobili, volta ad ottenere l’accer-
tamento dell’insussistenza della contraffazione di disegni
e modelli comunitari di proprietà di una casa automobi-
listica avente sede in Germania). (c.p.c., art. 41; reg. 12
dicembre 2002, n. 6, art. 81; reg. 12 dicembre 2001, n. 6,
art. 82; reg. 22 dicembre 2000, n. 44, art. 5) (1)
(1) Nel senso che la pronuncia emessa dalla Corte di giustizia in
sede di rinvio pregiudiziale, ex art. 267 del Trattato di funzionamento
dell’Unione europea, vincola il giudice di merito, il quale ha l’obbligo
di conformarsi alla stessa, v. Cass. civ. 15 giugno 2015, n. 12317, in
www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Acacia s.r.l. ha convenuto dinanzi al Tribunale di Na-
poli BMW - Bayerische Motoren Werke (di seguito BMW)
AG., avente sede in Monaco di Baviera, per sentire accer-
tare che i cerchi in lega per ruote di automobili WSP Italy,
da essa prodotti e commercializzati, non costituiscono
contraffazione di disegni e modelli comunitari oggetto di
proprietà o di privativa della convenuta e per sentir in con-
seguenza inibire a quest’ultima di porre in essere azioni di
disturbo del mercato delle ruote di ricambio o di formulare
domande per la repressione di contraffazioni inerenti i pro-
f‌ili in contestazione; ha chiesto inoltre di accertare l’abuso
di posizione dominante e la concorrenza sleale di BMW;
BMW si è costituita in giudizio ed ha eccepito prelimi-
narmente, oltre che l’inesistenza e/o la nullità della cita-
zione, il difetto di giurisdizione del giudice italiano, assu-
mendo che, secondo i criteri di collegamento desumibili
dagli artt. 81, 82 e 82.5 del Reg. CE n. 6/2002 per i modelli
comunitari, nonché dall’art. 2 del Reg. CE n. 44/2001, la
controversia spetta alla giurisdizione del giudice tedesco;
la convenuta, con ricorso ex art. 41 comma 1, c.p.c., ha
successivamente richiesto alle S.U. di questa Corte di ri-
solvere la questione di giurisdizione;
Acacia ha replicato con controricorso, con il quale ha
preliminarmente eccepito l’inammissibilità del regola-
mento preventivo, perché proposto nell’intervallo di tempo
intercorso, nel giudizio a quo, fra l’udienza di precisazione
delle conclusioni e quella f‌issata, su richiesta di BMW, per
la discussione orale della causa, all’esito della quale il tri-
bunale ha sospeso il processo; la resistente ha inoltre soste-
nuto che il ricorso sarebbe inammissibile in quanto BMW,
sollevando la questione di giurisdizione in via subordinata
rispetto all’eccezione di nullità/inesistenza della notif‌ica
dell’atto introduttivo, avrebbe accettato la giurisdizione
del giudice italiano; ha, ancora, dedotto che nella specie il
foro previsto dagli artt. 81 lett. b) ed 82.1 del regolamento
comunitario n. 6/02 che, in tema di azioni di accertamento
negativo della contraffazione di disegni e modelli comu-
nitari, attribuiscono la competenza al giudice dello Sta-
to membro in cui il convenuto ha domicilio, non sarebbe
esclusivo, ma concorrerebbe con quello di cui all’art. 5.3
del regolamento n. 44/01, che prevede la competenza alter-
nativa del giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avve-
nuto o può avvenire, atteso che tale seconda disposizione
- secondo l’interpretazione datane dalla CGUE con senten-
za del 25 ottobre 2012, nella causa C. 133/11 - si applica
anche alle azioni di accertamento negativo di responsabi-
lità da illecito; ha inf‌ine rilevato che la giurisdizione del
giudice italiano si sarebbe radicata, ai sensi dell’art. 28.3
del regolamento n. 44/01, anche in virtù della connessione
fra la domanda principale e quelle di abuso di posizione
dominante e di concorrenza sleale proposte contro BMW;
entrambe le parti hanno depositato memorie;
questa Corte, ritenuta infondata l’eccezione pregiudi-
ziale di inammissibilità del regolamento, con ordinanza
interlocutoria del 27 luglio 2016, ha sospeso il giudizio ed
ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea una serie di
questioni interpretative la cui soluzione è stata reputata
necessaria a dirimere la controversia;
in particolare, è stato richiesto alla CGUE:
1) se, ai sensi dell’art. 24 del regolamento n. 44/01, la con-
testazione della giurisdizione del giudice nazionale adito, ef-
fettuata in via pregiudiziale prima delle questioni di merito,
ma subordinata ad altre eccezioni di rito, possa o meno esse-
re interpretata come accettazione della giurisdizione;
2) se l’art. 82.4 del regolamento n. 6/02, che non preve-
de fori alternativi, rispetto a quello del convenuto, per le
controversie di accertamento negativo della contraffazio-

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