Corte di Cassazione Civile sez. III, 19 gennaio 2018, n. 1272

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giur
3/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
def‌lative proprie della nuova normativa, con particolare
riguardo al contenimento dei rinvii dalla cassazione e
dei conseguenti ulteriori giudizi, un onere di chiarezza e
completezza delle motivazioni dei provvedimenti, sotto il
prof‌ilo della puntuale indicazione di tutti gli elementi sui
quali si fondano le decisioni.
8. Deve pertanto essere affermato il seguente principio
di diritto: “La Corte di cassazione pronuncia sentenza di
annullamento senza rinvio se ritiene superf‌luo il rinvio e
se, anche all’esito di valutazioni discrezionali, può decide-
re la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati
o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di meri-
to, non risultando perciò necessari ulteriori accertamenti
di fatto”.
9. Il principio appena enunciato non può tuttavia tro-
vare applicazione nel caso in esame, in quanto il ricorso è
inammissibile.
9.1. È inammissibile il motivo dedotto sull’affermazio-
ne di responsabilità dell’imputato.
Le censure proposte si esauriscono nella denuncia del
travisamento delle dichiarazioni dell’imputato, alle quali,
secondo il ricorrente, sarebbe stata attribuita valenza ac-
cusatoria nonostante con le stesse il Matrone non avesse
ammesso di aver volontariamente colpito, con la propria,
l’autovettura della persona offesa, ma avesse invece di-
chiarato che nel riprendere la marcia il proprio veicolo
urtava lo sportello della vettura del Combelli mentre que-
sti lo apriva scendendo dalla sua automobile. Il lamentato
travisamento è però insussistente, derivandone la manife-
sta infondatezza del motivo, laddove nella sentenza impu-
gnata le dichiarazioni dell’imputato erano riportate negli
esatti termini esposti nel ricorso; ed in quanto tali valuta-
te come rappresentative non di una condotta volontaria-
mente diretta a colpire l’autovettura della persona offesa,
contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ma di
un comportamento che cagionava per colpa tale collisio-
ne e le conseguenti lesioni subite dal Combelli per effetto
dell’urto con lo sportello del proprio veicolo, nel momento
in cui l’imputato effettuava la propria manovra non avve-
dendosi che la persona offesa si poneva sulla sua traiet-
toria. E su questa valutazione di responsabilità colposa,
nella condotta ammessa dall’imputato, nessun rilievo è
specif‌icamente dedotto nel ricorso.
9.2. Sotto altro prof‌ilo, se è vero che la condanna
dell’imputato è stata pronunciata solo nel giudizio di ap-
pello, sovvertendo la decisione assolutoria di primo grado,
sulla base della prova dichiarativa proveniente dall’impu-
tato, non sussistono all’evidenza le condizioni per rileva-
re d’uff‌icio in questa sede, in mancanza di una specif‌ica
censura sul punto, la violazione dell’obbligo di riassumere
in secondo grado tali dichiarazioni ai f‌ini di una diversa
valutazione della loro attendibilità, secondo i principi sta-
biliti dalla Suprema Corte (sez. un., n. 27620 del 28 aprile
2016, Dasgupta, Rv. 267486). Ciò è in primo luogo preclu-
so, come affermato nella pronuncia appena citata, dall’i-
nammissibilità del ricorso. In secondo luogo, e comunque,
l’affermazione di responsabilità dell’imputato non era fon-
data su un giudizio difforme da quello della decisione di
primo grado in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni
del Matrone, ma era determinata da una diversa qualif‌ica-
zione giuridica del comportamento dell’imputato descritto
in dette dichiarazioni, nel senso della riconducibilità dello
stesso ad una condotta colposa di lesioni; aspetto, questo,
non considerato nella sentenza di primo grado.
10. È altresì inammissibile il motivo dedotto sulla de-
terminazione della pena.
La doglianza del ricorrente, per la quale la pena in-
f‌litta nella misura di euro 500 di multa sarebbe superiore
al limite massimo edittale previsto dall’art. 590 c.p., per
l’ipotesi di lesioni colpose lievi, in euro 309, è infatti mani-
festamente infondata ove non considera che, trattandosi
di un reato appartenente alla competenza del giudice di
pace ai sensi dell’art. 4 D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, l’art.
52, comma 2, lett. a), di detto decreto prevede per tale
reato, in quanto originariamente punito con la pena della
reclusione o dell’arresto alternativa a quella della multa
o dell’ammenda, la pena della multa da euro 258 a euro
2582; cornice edittale nella quale la pena irrogata al Ma-
trone è ricompresa, essendo anzi prossima al minimo.
11. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces-
suali e di una somma in favore della cassa delle ammende
che appare equo determinare in euro 2.000. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 19 GENNAIO 2018, N. 1272
PRES. SPIRITO – EST. CIRILLO – P.M. CARDINO (PARZ. DIFF.) – RIC. DE ROSA
(AVV.TI DI MEZZA E ROMANO) C. SARA ASSICURAZIONI S.P.A. (AVV.TO ALESSI)
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Invalidità personale y Micropermanenti y De-
rivanti da sinistri stradali y Risarcibilità y Criteri y
Art. 139, comma 2, D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209
y Modif‌icato dall’art. 32, comma 3 ter, del D.L. 24
gennaio 2012, n. 1 y Interpretazione.
. In materia di risarcimento del danno da c.d. microper-
manente, l’art. 139, comma 2, del D.L.vo 7 settembre
2005, n. 209, nel testo modif‌icato dall’art. 32, comma 3
ter, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, inserito dalla legge
di conversione 24 marzo 2012, n. 27, va interpretato nel
senso che l’accertamento della sussistenza della lesio-
ne temporanea o permanente dell’integrità psico-f‌isica
deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-
legali; tuttavia l’accertamento clinico strumentale
obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l’unico mezzo
probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a
f‌ini risarcitori, a meno che non si tratti di una patolo-
gia, diff‌icillmente verif‌icabile sulla base della sola vi-
sita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro
oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumen-
tale. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209,
art. 139) (1)
(1) La sentenza in commento ripercorre con estrema chiarezza le
modif‌iche apportate all’art. 139 D.L.vo n. 209/2005 ad opera del D.L.

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