Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 25 gennaio 2018, n. 1846

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 3/2018
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 25 GENNAIO 2018, N. 1846
PRES. D’ASCOLA – EST. SCALISI – RIC. MA.RE S.N.C. AGENZIA DI
ASSICURAZIONE DI DAVIDE JOUVE E GIORGIO JOUVE (AVV. GOBBI) C. COMUNE DI
TORINO (AVV.TI COLARIZI E MELIDORO)
Velocità y Limiti f‌issi y Apparecchi rilevatori y Tara-
tura y Mancata previsione y Art. 45, comma 6, c.d.s.
y Illegittimità costituzionale y Sentenza Corte cost.
n. 113/2015 y Effetti nell’ordinamento.
. In tema di taratura di apparecchi rilevatori della velo-
cità, la pronuncia di incostituzionalità n. 113 del 2015
che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 45, comma 6,
c.d.s. può esplicare effetti nell’ordinamento se la nor-
ma su cui la stessa viene ad incidere è ancora applica-
bile: ed è ciò che accade allorquando il rapporto giuri-
dico dalla medesima regolato non possa considerarsi
“esaurito”, ovvero sia ancora pendente la lite incentra-
ta sulla norma giudicata contraria a Costituzione. (Nel-
la fattispecie il Tribunale aveva errato nell’escludere
gli effetti della sentenza costituzionale suddetta al
giudizio de quo posto che la vicenda sub iudice era im-
mediatamente interessata dall’art. 45, comma 6 c.d.s.)
(Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 45) (1)
(1) La citata sentenza Corte cost. 18 giugno 2015, n. 113, trovasi
pubblicata in questa Rivista 2015, 587, con ampia nota di riferimenti
giurisprudenziali e dottrinali ai quali si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Collegio preso atto che il Consigliere relatore dott.
A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in
Camera di Consiglio non partecipata della Sesta Sezione
Civile di questa Corte, ritenendo il ricorso parzialmente
fondato: è fondato il secondo motivo del ricorso relativo
alla liquidazione delle spese giudiziali. Infondato il primo
motivo dato che le sentenze della Corte costituzionale sta-
tuiscono soltanto per il futuro.
La proposta del relatore è stata notif‌icata alle parti.
Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe, dal
quale risulta che La società Ma.Re proponeva appello av-
verso la sentenza n. 2711 del 2015 con la quale il Giudice
di pace Torino rigettava l’opposizione proposta dall’odier-
na appellante avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal
Comune di Torino, a seguito di verbale elevato dalla Po-
lizia Municipale di Torino l’8 gennaio 2015 per violazione
dell’art. 142 c.d.s, accertata con apparecchiatura Telelaser
TRU-CAM debitamente omologata perchè superava di oltre
60 Km/h il limite consentito di 50 Km/h. Il ricorrente aveva
eccepito l’omessa segnalazione della postazione di control-
lo, omessa indicazione dei motivi che aveva reso impossibi-
le la contestazione immediata, omessa taratura periodica.
Con l’unico motivo di impugnazione la società Ma.Re
deduceva violazione e/o falsa applicazione della legge
277/1991 e dell’art. 7 comma 10 del D.Lvo 150 del 2011.
In particolare, l’appellante lamentava che il velocimetro
non sarebbe mai stato sottoposto a taratura periodica e
invocava l’applicazione del decisum della Corte Costitu-
zionale di cui alla sentenza n. 113 del 2015. Il Tribunale di
Torino rigettava l’appello e condannava l’appellante al pa-
gamento delle spese del giudizio. Secondo il Tribunale di
Torino la sentenza con la quale la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45 comma
6 del Codice della Strada nella parte in cui non prevede
che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamen-
to delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte
a verif‌iche periodiche di funzionalità e taratura” non ap-
plicabile al caso in esame perchè le sentenza. della Corte
costituzionale hanno eff‌icacia per il futuro e non hanno
un’eff‌icacia retroattiva.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla
società Ma.Re. per due motivi. Il comune di Torino ha resi-
stito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. = In parziale riforma della proposta del relatore e su
esplicita proposta dello stesso il Collegio ritiene che sia
fondato il primo motivo del ricorso con il quale la società
Ma.Re lamenta la violazione/o falsa applicazione dell’art.
136 cost. dell’art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953
n. 1 e della legge di attuazione 11 marzo 1953 n. 87 nonché
della legge n. 273 del 1991 norma Uni EN 30012 dell’art.
45 c.d.s. e dell’art. 345 D.P.R. 495/1992 (reg.to esec. c.d.s.)
dell’art. 7 comma 12 D.L.vo 150 del 2011 e dell’art. 2697
c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.). Secondo la ricorrente, il Tribunale
di Torino avrebbe errato nel non aver applicato il decisum
della Corte costituzionale, perchè non avrebbe tenuto con-
to che il decisum della Corte costituzionale incideva su una
norma ancora applicabile stante la pendenza di lite.
1.1. = Il motivo è fondato per le ragioni qui indicate. Ai
sensi dell’art 136, comma 1 cost. «Quando la Corte dichia-
ra l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di
atto avente forza di legge, la norma cessa di avere eff‌icacia
dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”.
Pertanto, la norma di cui è dichiarata la illegittimità co-
stituzionale cessa di avere eff‌icacia erga omnes e non può
trovare applicazione solo nelle situazioni giuridiche def‌i-
nite, ovvero, nei rapporti che debbano ritenersi esauriti: o

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