Corte di Cassazione Civile sez. II, 26 settembre 2017, n. 22361

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 2/2018
LEGITTIMITÀ
I primi tre motivi sono quindi rigettati.
6) Il quarto motivo risulta inammissibile, giacchè i
vari prof‌ili in cui è articolato riguardano la compravendi-
ta dell’appartamento sul quale nelle more del giudizio le
parti Di Marco/s.n.c. Berna Nasca hanno raggiunto e rea-
lizzato un’intesa per l’alienazione. Viene quindi a mancare
l’interesse a coltivare quelle censure.
Le spese di lite sono quindi compensate tra parte ri-
corrente e la suddetta snc; la ricorrente deve invece rifon-
derle a parte Casabona come liquidate in dispositivo, in
relazione al valore della controversia. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 26 SETTEMBRE 2017, N. 22361
PRES. MATERA – EST. D’ASCOLA – P.M. CAPASSO (PARZ. DIFF.) – RIC.
EMANUELE (AVV. LOMBARDO) C. DAINOTTI ED ALTRI (AVV. ASSENNATO)
Strade y Private e pubbliche y Strada pubblica y
Controversia tra privati y Deduzione della natura
pubblica di una strada ad opera di una delle parti y
Integrazione del contraddittorio nei confronti del
Comune y Necessità y Esclusione.
. In una causa tra privati nella quale una delle parti
sostenga la tesi della natura comunale pubblica della
strada e pretenda, quindi, di esercitare su di essa il di-
ritto di passaggio e l’altra chieda, invece, l’interdizione
di tale passaggio, affermando di essere la proprietaria
della stessa via, non sussiste la necessità della parte-
cipazione al giudizio del Comune, nei cui confronti
non deve perciò ordinarsi l’integrazione del contrad-
dittorio, in quanto la questione della natura del bene
resta circoscritta tra parti private, non coinvolgendo in
nessun modo l’ente pubblico. (c.c., art. 949; c.p.c., art.
102) (1)
(1) Nel senso che le controversie tra proprietari di fondi vicini, aven-
ti ad oggetto questioni relative alla proprietà pubblica o privata di
strade che ad essi conducono, appartengono alla giurisdizione del
giudice ordinario, si veda Cass. civ., sez. un., 18 maggio 2000, n. 365,
in questa Rivista 2000, 752.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Lucia Emanuele nel giugno 2000 ha proposto azio-
ne negatoria servitutis nei confronti di Francesco e Maria
Bonaccorso, per reagire all’apertura di un varco per mezzi
meccanici sul muro di conf‌ine tra il terreno dei convenuti
e un vicolo cieco di cui ella era comproprietaria, sito in fra-
zione Macchia di Giarra e avente origine da via Pacinotti.
Il Tribunale di Catania ha accolto la domanda principa-
le e ha dichiarato inammissibile, e comunque infondata, la
domanda riconvenzionale volta a far valere l’usucapione
del diritto di passo, previo accertamento dell’appartenen-
za del vicolo al demanio comunale.
La Corte di appello etnea il 28 maggio 2010 in parzia-
le riforma della prima decisione ha rigettato le domande
svolte dall’attrice Emanuele.
Costei ha proposto ricorso per cassazione, notif‌icato il
17 maggio 2011, con due motivi.
I Bonaccorso oltre a resistere hanno svolto ricorso in-
cidentale.
All’udienza del 22 marzo 2016, come sollecitato in con-
troricorso, è stata disposta l’integrazione del contradditto-
rio nei confronti dei coniugi Dainotti, inizialmente inter-
venuti a sostegno di parte attrice, ma contumaci in grado
di appello.
Essi sono rimasti intimati.
Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2) Preliminarmente, dal punto di vista logico, va esa-
minato il primo motivo di ricorso incidentale, che invoca
la rimessione della causa al primo giudice per integrare il
contraddittorio con il comune di Giarre.
Esso è infondato.
La questione è risolta, come ha ricordato la Corte di
appello, da S.U. n. 365/2000, così massimata: "In una causa
tra privati nella quale una delle parti sostenga la tesi della
natura comunale pubblica della strada e pretenda, quindi,
di esercitare su di essa il diritto di passaggio e l’altra chie-
da, invece, l’interdizione di tale passaggio, affermando di
essere la proprietaria della stessa via, non sussiste la ne-
cessità della partecipazione al giudizio del Comune, nei
cui confronti non deve perciò ordinarsi l’integrazione del
contraddittorio, in quanto la questione della natura del
bene resta circoscritta tra parti private, non coinvolgendo
in nessun modo l’ente pubblico".
Nella specie l’attrice in negatoria non ha invocato un
accertamento in via principale nei confronti del Comune
ed infatti non ha agito contro l’ente, né ha lamentato al-
cunchè in ordine alla interpretazione della domanda data
dai giudici di merito nel senso di ritenerla limitata ai pro-
f‌ili tra privati. È anzi lo stesso controricorso a informare
che in un successivo giudizio (RG 505/07) l’attrice avreb-
be agito contro l’ente locale a tal f‌ine.
Resta in tal modo rigettato anche il secondo motivo, che
lamentava la mancata acquisizione, sia pur tardivamente of-
ferta, degli atti relativi a questo secondo giudizio, peraltro
prodotti solo a f‌ini conoscitivi, senza dar corpo a una doglian-
za apprezzabile ai f‌ini di inf‌iciare la pronuncia impugnata.
3) I primi due motivi del ricorso principale, da esamina-
re congiuntamente per la stretta connessione, denunciano
rispettivamente: a) violazione e falsa applicazione degli
artt. 949, 934, 936, 938, 1027, 1079, 822, 824, 825, 826, 2697,
2727, 2728, 2729 c.c., L. n. 2248 del 1865, art. 22, all. F. b)
violazione delle norme di cui sopra e vizi di motivazione.
Con il primo motivo, opportunamente sintetizzato a
pag. 13, parte ricorrente espone che la presunzione sem-
plice di cui all’art. 22 e le altre disciplinate dal c.c. non
sono utilizzabili dalla pubblica amministrazione in proprio
favore per dimostrare l’acquisto per accessione invertita
di un fondo che sia riconosciuto come originariamente
appartenente al privato. Deduce che l’accessione invertita
può conseguire solo alla esecuzione di opere così rilevanti

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