Corte di Cassazione Civile sez. II, 26 settembre 2017, n. 22364

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 2/2018
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 26 SETTEMBRE 2017, N. 22364
PRES. MATERA – EST. D’ASCOLA – P.M. CAPASSO (DIFF.) – RIC. DI MARCO (AVV.
VIGNERA) C. CASABONA (AVV. TIMPANARO)
Edilizia e urbanistica y Disciplina urbanistica y
Vincoli y Spazi per parcheggi y Parcheggi realizzati
ex art. 18 della L. n. 765/967 e parcheggi previsti
dall’art. 2 della L. n. 122/1989 y Vincolo di destina-
zione y Differenze y Fondamento.
. In tema di aree destinate a parcheggio nei complessi
condominiali di nuova costruzione, mentre il vincolo
di destinazione ex artt. 18 della l. n. 765 del 1967 e 26
della l. n. 47 del 1985 implica l’insorgenza dell’obbligo,
non già di trasferire la proprietà dell’area destinata a
parcheggio insieme alla costruzione quanto, piuttosto,
di non eliminare il vincolo esistente, così creando in
capo all’acquirente dell’appartamento un diritto reale
d’uso sull’area medesima, come individuata sulla base
della concessione edilizia, diversamente, nel caso dei
parcheggi soggetti al vincolo pubblicistico d’inscindibi-
lità con l’unità immobiliare, introdotto dall’art. 2 della
l. n. 122 del 1989, il proprietario dell’unità abitativa può
pretendere una determinata autorimessa, essendo tali
parcheggi assoggettati a un regime di circolazione con-
trollata e di utilizzazione vincolata e, conseguentemen-
te, non trasferibili in via autonoma. (l. 6 agosto 1967,
n. 765, art. 18; l. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 26; l. 24
marzo 1989, n. 122, art. 2) (1)
(1) Nel medesimo senso, v. Cass. civ. 14 luglio 2011, n. 15509, in
www.latribunaplus.it; Cass. civ. 1 agosto 2008, n. 21003, ibidem e
Cass. civ., sez. un., 15 giugno 2005, n. 12793, in questa Rivista 2006,
19 ed in Arch. loc. cond. e imm. 2006, 21 con nota di SERGIO MIRAN-
DA, In tema di posti auto realizzati nel vigore della «Legge ponte»:
commento alla sentenza delle Sezioni Unite civili della Corte di cas-
sazione 15 giugno 2005, n. 12793.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Stando alla sentenza impugnata, Maria Di Marco
nel novembre 2004 citava la società Eredi di Berna Nasca
Giacomo s.n.c. costruttore e venditore di un appartamento
sito in Capizzi (fg 50, part. 1543 sub17) per far dichiara-
re la nullità del contratto concluso il 1 marzo 2005 nella
parte in cui non aveva compreso il garage sub 15 posto al
piano terra.
Con altra citazione dell’aprile 2005 conveniva in giudi-
zio Maria Casabona, acquirente del vano garage soprain-
dicato.
Nonostante la resistenza dei convenuti, il tribunale di
Nicosia riuniva le cause e accoglieva le domande.
Il tribunale, stando al ricorso, rilevava che il vincolo di
cui all’art 41 sexies della legge 1150/42 ha natura anche
di norma di relazione e sanziona di nullità le convenzio-
ni con cui vengano sottratti gli spazi di parcheggio all’u-
so delle persone che occupano le costruzioni. Affermava
l’esistenza di vincolo pertinenziale perché appartamento
promesso in vendita a Di Marco e garage venduto a Casa-
bona erano siti nello stesso fabbricato.
La Corte di appello di Caltanissetta il 21 maggio 2011
ha accolto l’appello Casabona e l’appello incidentale tardi-
vo Berna Nasca.
Il ricorso Di Marco, notif‌icato il 28/29 giugno 2012 è
rivolto contro entrambi i resistenti, ma a pag. 22 nei con-
fronti di Berna Nasca deduce che sarebbe cessata la mate-
ria del contendere a seguito della stipula dell’atto pubbli-
co di acquisto dell’appartamento mappale 17 oggetto del
preliminare di compravendita, acquisto intervenuto nel
giugno 2012, e insiste solo per la liquidazione delle spese.
Controricorso di entrambi gli intimati. Memoria della
ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2) Con il primo motivo l’acquirente Maria Di Marco de-
nuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 326,
327 e 333 c.p.c..
Invocando, senza precisare dove siano reperibili, una
sentenza del 2006 della Corte di appello di Napoli e una
del 1981 del tribunale di Milano la ricorrente sostiene che
l’appello incidentale tardivo della società Berna Nasca
fosse inammissibile perché involgente capi della sentenza
di primo grado non censurati dall’appellante principale,
cioè la richiesta di declaratoria della legittimità del con-
tratto preliminare concluso nel 2004 tra attrice e società
convenuta.
La censura è manifestamente infondata.
Va ricordato che: "L’impugnazione incidentale tardiva
è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della
parte, ove l’impugnazione principale metta in discussione
l’assetto di interessi derivanti dalla sentenza cui la parte
non impugnante aveva prestato acquiescenza, atteso che
l’interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindi-
bili, dall’eventualità che l’accoglimento dell’impugnazio-
ne principale modif‌ichi tale assetto giuridico". (Cass. n.
23396 del 16 novembre 2015; n. 5086 del 29 marzo 2012,
che riprendono le orme di sez un. n. 24627 del 27 novem-
bre 2007).
Pertanto bene ha fatto la Corte di appello a ritenere
ammissibile l’impugnazione incidentale proposta dalla
s.n.c. Berna Nasca, promittente venditrice l’appartamen-
to, dopo che Maria Casabona, acquirente del garage recla-
mato dalla Di Marco, aveva impugnato la sentenza che so-
stanzialmente glielo sottraeva per attribuirlo alla attrice,
acquirente di quell’appartamento.
3) La Corte di appello nissena ha respinto la domanda
Di Marco perché ha ritenuto che la Casabona, acquirente
di un appartamento al mappale n. 27, ben poteva acquista-
re il garage mappale 15, sito in altro edif‌icio del medesimo
complesso immobiliare.
Ha correttamente osservato che il complesso di 4 edif‌i-
ci era stato costruito sulla base di unica concessione edili-
zia; che la disciplina dei parcheggi applicabile e applicata
era quella di cui alla L. n. 1150 del 1942, art. 41 sexies;
che essa prevede "un vincolo di destinazione d’uso degli
spazi adibiti a parcheggio, posti nella stessa costruzione o
in area di pertinenza".

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