Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 26 settembre 2017, n. 22415

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giur
2/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
Per quanto concerne poi la valutazione della eventuale
responsabilità del Comune non per la diretta causazione
dell’incidente, ma per l’aggravamento delle conseguenze
da esso derivanti, va detto che in tema di responsabilità
civile, qualora la produzione di un evento dannoso nella
complessità di tutte le sue conseguenze negative possa
apparire riconducibile alla concomitanza dí più fattori
causali, sia che essi abbiano agito concorrentemente per
produrre il fatto dannoso in sè, sia che uno di essi abbia
inciso esclusivamente nell’aggravare le conseguenze che
si sarebbero autonomamente prodotte (nel caso di specie,
per colpa dello stesso danneggiato), ogni fattore causale
deve essere autonomamente apprezzato per determinare
in che misura esso abbia contribuito al verif‌icarsi dell’e-
vento, sia che esso abbia operato come concausa sia che,
come nella specie, esso possa aver dato luogo ad un au-
tonomo segmento causale provocando conseguenze più
gravi di quelle che si sarebbero verif‌icate in mancanza di
esso.
Nel caso di specie, la corte d’appello non ha opportu-
namente verif‌icato se e in che misura le conseguenze dan-
nose riportate dal Baraldi siano imputabili alla eventuale
responsabilità del Comune derivante dal non aver elimina-
to la fonte di pericolo consistente nel guard rail difettoso.
L’accoglimento del precedente motivo assorbe il motivo
seguente, dedotto solo in via subordinata, con il quale si
denunciava la violazione dell’art. 1227 c.c..
La sentenza impugnata va pertanto cassata, in accogli-
mento del quinto motivo di ricorso, e rinviata alla Corte
d’appello di Brescia in diversa composizione, che deciderà
anche sulle spese del giudizio di cassazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 26 SETTEMBRE 2017, N. 22415
PRES. AMENDOLA – EST. D’ARRIGO – RIC. PICONE (AVV. FICILI) C. UNIPOL SAI
S.P.A. ED ALTRA
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Richiesta di risarcimento all’assicuratore y Mo-
dalità y Denuncia di sinistro stradale (art. 5 L. 26
febbraio 1977, n. 39, ratione temporis applicabile)
y Trasmissione all’assicuratore prima dell’instau-
razione del giudizio nei suoi confronti y Necessità
y Denuncia congiunta y Presunzione di veridicità y
Sussistenza y Valore indiziario y Condizioni.
. La denuncia di sinistro stradale (cui sia applicabile
"ratione temporis" l’art. 5 della l. n. 39 del 1977 n. 39),
deve esser trasmessa, pur senza la pref‌issione di un
termine, all’assicuratore prima di citarlo in giudizio,
non solo per informarlo (artt. 1334 e 1913 c.c.) delle
circostanze, modalità e conseguenze del sinistro, onde
consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno
derivatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta,
ai f‌ini della presunzione, f‌ino a prova contraria a carico
di esso assicuratore, della veridicità delle dichiarazio-
ni ivi contenute; se invece il modulo di constatazione
amichevole è portato per la prima volta a conoscenza
dell’assicuratore nel corso del giudizio nei suoi con-
fronti, le predette dichiarazioni hanno valore soltanto
indiziario. (c.c., art. 1913; c.c., art. 2730; c.c., art. 2704;
l. 26 febbraio 1977, n. 39, art. 5) (1)
(1) In termini si veda Cass. civ. 16 aprile 1997, n. 3276, in www.la-
tribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La motivazione del presente provvedimento può essere
redatta in forma semplif‌icata.
La sentenza impugnata ha confermato la decisione di
primo grado, anche nella parte in cui ha accolto l’eccezio-
ne proposta dalla compagnia assicurativa Unipol Sai S.p.a.
relativa alla tardività con cui l’assicurata Ramona Picone
ha denunciato il sinistro.
Contro tale decisione la Picone ricorre per due motivi,
concernenti solamente la domanda di manleva proposta
nei confronti della compagnia assicurativa. Gli intimati
non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La corte d’appello ha ritenuto applicabile, a proposi-
to della tempestività della denuncia del sinistro da parte
dell’assicurata, il termine di cui all’art. 1913 c.c..
Tale decisione si pone in contrasto con l’orientamento
di questa Corte, secondo cui la denuncia di sinistro stra-
dale (cui sia applicabile ratione temporis la L. 26 febbraio
1977, n. 39, art. 5) deve esser trasmessa, pur senza la pre-
f‌issione di un termine, all’assicuratore prima di citarlo in
giudizio, non solo per informarlo (artt. 1334 e 1913 c.c.)
delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro,
onde consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno
derivatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai
f‌ini della presunzione, f‌ino a prova contraria a carico di
esso assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi
contenute; se invece il modulo di constatazione amiche-
vole è portato per la prima volta a conoscenza dell’assicu-
ratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette
dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario (sez. III,
sentenza n. 3276 del 16 aprile 1997, Rv. 503719).
Pertanto, nel caso di specie non trovava applicazione il
termine perentorio invece ravvisato dalla corte d’appello e
la sentenza deve essere cassata, nei termini di cui in mo-
tivazione. (Omissis)

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