Corte di Cassazione Civile sez. III, ord. 29 settembre 2017, n. 22801

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 2/2018
LEGITTIMITÀ
Il motivo, che, dopo la riproduzione dell’art. 2054 c.c.,
consta di diciotto righe, risulta non solo meramente asser-
tivo nel sostenere che la Corte territoriale avrebbe "impli-
citamente confermato il capo di sentenza di primo grado
che dispensa il De Lucia dall’onere di "provare" (art. 2697
c.c.) di "aver fatto tutto il possibile" (comma 1) e di supe-
rare la presunzione di cui al comma 2", posto che succes-
sivamente si limita ad evocare una non spiegata violazione
delle norme del procedimento indicate nella intestazione,
di cui ripete l’indicazione, così impingendo in assoluta ge-
nericità per mancanza di specif‌icità (Cass., sez. un. n. 7074
del 2017), ma anche risuta sostanzialmente dipendente dal
precedente, giacchè tale generica prospettazione è enun-
ciata nel presupposto della impropria sollecitazione rivolta
alla Corte con il quarto motivo e del suo esito favorevole.
2.3. Il ricorso principale dev’essere, dunque, dichiarato
inammissibile, perché, come s’è anticipato, l’inammissi-
bilità del quarto e del quinto motivo, rende superf‌luo lo
scrutino dei primi tre motivi e consolida una delle due au-
tonome motivazioni della sentenza impugnata.
3. Il ricorso incidentale del Della Ventura dev’essere
dichiarato inammissibile per tardività, in quanto proposto
con atto notif‌icato il dal punto di vista del ricorrente il 2 ed
il 3 ottobre 2015, cioè allorquando era decorso il termine
c.d. lungo di un anno (sebbene al lordo della sospensione
feriale per i quarantasei giorni dal 1 agosto al 15 settembre
del 2014 e di quella dal 1 agosto al 31 agosto del 2015, che
cumulate per 77 giorni con l’anno solare maturato al 16
giugno 2015, comportava che il termine venisse a scadere
il 2 settembre 2015), di cui all’art. 327 comma 1, c.p.c.,
nel testo anteriore alla riforma della L. n. 69 del 2009 ed
applicabile alla controversia.
Deve rilevarsi, infatti, che l’impugnazione del Della Ven-
tura concerne una controversia che risultava cumulata con
quella cui si riferisce il ricorso principale secondo un esso
di scindibilità, poichè, pur concernendo la stessa vicenda in
fatto, cioè il medesimo sinistro, la domanda del Della Ven-
tura, quale trasportato sull’autovettura del De Lucia, era
stata rivolta solo contro costui ed il suo assicuratore (con
la prospettazione di un suo concorso di responsabilità nella
causazione del sinistro), il che aveva determinato, a seguito
della riunione per connessione, un litisconsorzio di natura
facoltativa, che tale era rimasto anche nelle fasi di gravame,
ancorchè nei due giudizi riuniti si dovesse accertare un tito-
lo di responsabilità, quello del De Lucia, comune alla causa
cui quella del Della Ventura era stata riunita.
Invero, allorquando, come nella specie, proposta una
domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale da
un danneggiato contro il proprietario e conducente di un
veicolo coinvolto ed il suo assicuratore, venga ad essere
riunita ad essa per connessione la causa promossa contro
quel responsabile ed il suo assicuratore da altro danneg-
giato su quel veicolo trasportato, il litisconsorzio che si
realizza è di natura facoltativa e tale rimane anche nelle
fasi di gravame, ancorchè comune ai giudizi riuniti sia
l’accertamento della responsabilità del proprietario e con-
ducente e del suo assicuratore. Ne deriva che l’impugna-
zione proposta da uno dei due danneggiati, pur notif‌icata
(ai sensi dell’art. 332 c.p.c.) all’altro, non legittima costui
ad impugnare in via incidentale tardiva ai sensi dell’art.
334 c.p.c. la negazione della responsabilità quanto alla
propria domanda, perché l’impugnazione tempestiva non
è contro di lui rivolta e perché si verte in caso riconduci-
bile all’art. 332 e non all’art. 331 c.p.c. (per riferimenti, si
vedano Cass. n. 1315 del 2006, nonché Cass. n. 8105 del
2006 e 10623 del 2016, più di recente).
Peraltro, la dichiarata inammissibilità del ricorso prin-
cipale avrebbe determinato, se il ricorso incidentale fosse
stato riconducibile all’art. 334 comma 1, c.p.c., la sua inef-
f‌icacia ai sensi del secondo comma di tale norma.
4. Entrambi i ricorsi sono, dunque, dichiarati inammis-
sibili.
Le parti ricorrenti vanno condannate alla rifusione delle
spese del giudizio di cassazione in favore del De Lucia, che
si liquidano in dispositivo avuto riguardo al valore dei ri-
corsi siccome dichiarato in essi (in mancanza di elementi
contrari) e sono dovute separatamente in relazione alla se-
parata resistenza del medesimo a ciascuno dei due ricorsi.
Le spese liquidate vanno distratte a favore del difenso-
re del De Lucia, giusta la richiesta che egli ne ha fatto in
entrambi i controricorsi.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma
1-quater si deve dare atto della sussistenza dei presuppo-
sti per il versamento, sia da parte dei ricorrenti principali,
sia da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore im-
porto a titolo di contributo unif‌icato pari a quello dovuto
per i rispettivi ricorsi a norma del citato art. 13, comma
1-bis. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, ORD. 29 SETTEMBRE 2017, N. 22801
PRES. DI AMATO – EST. RUBINO – RIC. BARALDI ED ALTRI (AVV. CATERINO) C.
COMUNE DI POZZOLENGO (AVV.TI SIMONI E FERRARI)
Responsabilità civile y Amministrazione pubblica
y Opere pubbliche y Strade y Barriere laterali di pro-
tezione stradale y Funzione y Interventi manuten-
tivi correlati y Omissione y Fattispecie relativa ad
omessa manutenzione di guard-rail che esponendo
una parte tagliente aveva cagionato l’amputazio-
ne del braccio di un motociclista caduto sulla sede
stradale.
. La P.A. che, pur avendo collocato una barriera late-
rale di contenimento per diminuire la pericolosità di
un tratto stradale, non curi di verif‌icare che la stessa
non abbia assunto nel tempo una conformazione tale
da costituire un pericolo per gli utenti ed ometta di
intervenire con adeguati interventi manutentivi al f‌ine
di ripristinarne le condizioni di sicurezza, viola sia le
norme specif‌iche che le impongono di collocare bar-
riere stradali nel rispetto di determinati standard di
sicurezza, sia i principi generali in tema di responsabi-
lità civile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza
di merito che aveva escluso la responsabilità dell’ente

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