Corte di Cassazione Civile sez. III, ord. 29 settembre 2017, n. 22809

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giur
2/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
ne all’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c. ", nella parte in cui la
Commissione tributaria regionale ha ritenuto di qualif‌ica-
re l’attività di autonoleggio svolta della società quale au-
toservizio pubblico per il quale è applicabile il coeff‌iciente
di ammortamento del 30%.
Il motivo è fondato. La Tabella dei coeff‌icienti di am-
mortamento dei beni materiali allegata al D.M. 31 dicem-
bre 1988, emanato in attuazione del D.P.R. n. 917 del 1986,
art. 67 (ora 102), al Gruppo XVIII, specie 6a,7a, 8a e 9a,
stabilisce nella misura del 30% il coeff‌iciente di ammorta-
mento del costo della autovetture utilizzate per "Servizi di
trasporto persone con autovettura da piazza e da rimes-
sa" - voce "Autovetture in genere (servizio pubblico)"; con
D.M. 7 novembre 1992 è stata aggiunta la voce residuale
"autoveicoli, motoveicoli e simili" per la quale è previsto il
coeff‌iciente di ammortamento del 25%.
Dal dato testuale riportato risulta che il maggiore coef-
f‌iciente del 30% è applicabile all’ammortamento del costo
della autovetture impiegate per la prestazione di un servi-
zio (pubblico) di trasporto persone da piazza e da rimessa.
A norma della L. 15 gennaio 1992, n. 21, art. 1, comma 2
(legge quadro per il trasporto di persone mediante autoser-
vizi pubblici non di linea) costituiscono autoservizi pubbli-
ci non di linea il servizio di taxi con autovettura (trasporto
"da piazza") ed il servizio di noleggio autovettura con con-
ducente (trasporto "da rimessa".) L’attività di noleggio di
autovetture senza conducente, pacif‌icamente svolta dalla
società Autonoleggi De Montis, non è una attività di presta-
zione di servizi e non integra un contratto di trasporto (art.
1678 c.c.), ma si sostanzia nella stipulazione di contratti di
locazione (art. 1571 c.c.) con il quale il noleggiatore con-
cede l’utilizzo di una cosa mobile (autovettura) all’altra
parte per un determinato periodo e verso un determinato
corrispettivo. Poichè l’applicazione del maggiore coeff‌i-
ciente di ammortamento del 30% è previsto in riferimento
alle sole autovetture utilizzate per il servizio pubblico di
trasporto persone da piazza e da rimessa, la diversa attività
di autonoleggio (senza conducente) ricade nella applica-
zione del coeff‌iciente di ammortamento del costo dei beni
materiali strumentali, impiegati nell’esercizio di una atti-
vità commerciale, determinato nella misura del 25% alla
voce generica "autoveicoli, motoveicoli e simili".
2. Secondo motivo:"insuff‌iciente motivazione su fatto
controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 comma 1,
n. 5, c.p.c., nella parte in cui la Commissione tributaria
regionale ha rigettato l’appello incidentale dell’Uff‌icio
sull’annullamento del recupero a tassazione delle spese di
rappresentanza.
Il motivo è inammissibile perché, dopo avere denuncia-
to il vizio di insuff‌iciente motivazione previsto dall’art. 360
comma 1, n. 5, c.p.c.), che può concernere esclusivamen-
te l’accertamento e la valutazione dei elementi fattuali
decisivi della controversia, sviluppa censure di diritto in
ordine alla nozione e distinzione tra spese di rappresen-
tanza e spese di pubblicità, astrattamente riconducibili
alla diversa ragione di impugnazione prevista dall’art. 360
comma 1, n. 3, c.p.c., non denunciata. (in tal senso sez. L,
sentenza n. 11883 del 6 agosto 2003, Rv. 565709 - 01).
La sentenza deve pertanto essere cassata in riferimen-
to all’accoglimento del primo motivo. Non essendo neces-
sari ulteriori accertamenti in fatto, la causa deve essere
decisa nel merito con rigetto del ricorso introduttivo li-
mitatamente alla ripresa dei costi da ammortamento; nel
resto deve essere confermato l’accoglimento del ricorso
introduttivo nei termini indicati dalla sentenza di appello
nella parte non cassata.
Si compensano le spese di tutti i gradi di giudizio con-
siderata la parziale fondatezza del ricorso introduttivo.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, ORD. 29 SETTEMBRE 2017, N. 22809
PRES. TRAVAGLINO – EST. FRASCA – RIC. BRANCACCIO ED ALTRI (AVV. CALÒ) C.
DE LUCIA (AVV. IACUZIO)
Procedimento civile in genere y Litisconsorzio
y Facoltativo y Pluralità di danneggiati y Separate
azioni proposte contro il responsabile ed il suo as-
sicuratore y Successiva riunione dei giudizi y Natura
facoltativa del litisconsorzio y Fondamento y Con-
seguenze in tema di impugnazione y Impugnazione
incidentale tardiva proposta da uno dei due dan-
neggiati a seguito di ricorso principale sell’altro y
Esclusione y Fondamento.
. Qualora distinti giudizi di responsabilità civile da
circolazione dei veicoli, separatamente introdotti
contro il responsabile ed il suo assicuratore da diversi
danneggiati per il medesimo fatto, vengano ad essere
successivamente riuniti avanti al medesimo giudice, il
litisconsorzio che si realizza è di natura facoltativa, e
tale rimane anche nella fasi di gravame, ancorchè co-
mune ai giudizi riuniti sia l’accertamento della respon-
sabilità del sinistro. Ne consegue che l’impugnazione
proposta da uno dei danneggiati, anche se notif‌icata
all’altro, non legittima quest’ultimo ad impugnare in
via incidentale tardiva la negazione della responsabili-
tà rispetto alla propria domanda, poiché l’impugnazio-
ne tempestiva non è contro di lui rivolta e non si verte
in ipotesi di inscindibilità delle cause. (c.p.c., art. 331;
c.p.c., art. 332; c.p.c., art. 334) (1)
(1) Sostanzialmente nel medesimo senso v. Cass. civ. 6 aprile 2006, n.
8105, in www.latribunaplus.it e Cass. civ. 24 gennaio 2006, n. 1315,
ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso proposto in via principale Lorenzo Bran-
caccio, Michele Brancaccio, Angela Brancaccio e Filomena
Dell’Aquila hanno proposto ricorso per cassazione contro
Giuseppe De Lucia, la S.p.a. Unipol Assicurazioni (già S.p.a.
Milano Assicurazioni), Angelo Scalino, Maria Carnevale,
Mattia Scalino, Lucia Francesca Scalino, Vincenzo Scalino,
Antonello Scalino, Donato Scalino, Virginia Scalino e Valen-
tina Scalino, nonché in confronto di Fulvio Della Ventura,
della S.p.a. Iytalina Assicurazioni (già Universo S.p.a.).

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