Corte di Cassazione Civile sez. III, ord. 13 ottobre 2017, n. 24077

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 2/2018
LEGITTIMITÀ
In particolare, il Ceranelli impugna il capo della sen-
tenza che, da un lato, ritiene inammissibile l’eccezione
circa l’utilizzo da parte dell’APSS dello strumento previsto
dal R.D. n. 639 del 1910, in quanto tale eccezione non sa-
rebbe stata riproposta in appello, e dall’altro lato ritiene
assorbita la questione circa la non risarcibilità del fatto
illecito ex art. 2043 c.c..
Il motivo è infondato, per la ragione - assorbente e più
liquida - dell’irrilevanza della questione dedotta.
Infatti, una volta proposta opposizione al provvedi-
mento ingiuntivo, si apre un giudizio di accertamento
dell’esistenza del credito, rispetto al quale l’originaria
ammissibilità dello strumento monitorio è irrilevante. Il
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, difatti, non
è limitato alla verif‌ica delle condizioni di ammissibilità e
validità del decreto, ma si estende anche all’accertamento
dei fatti costitutivi, modif‌icativi ed estintivi del diritto in
contestazione, con riferimento alla situazione esistente al
momento della sentenza (sez. I, sentenza n. 13085 del 22
maggio 2008, Rv. 603457; sez. lav., sentenza n. 21432 del 17
ottobre 2011, Rv. 619169).
In particolare, giova rilevare che l’APSS, come già
detto, f‌in dalla costituzione in mora aveva reclamato le
somme di che trattasi non solo ex art. 1916 c.c., ma anche
a titolo di risarcimento danni. Sicchè, come precedente-
mente evidenziato, competerà al giudice di rinvio verif‌ica-
re la sussistenza dei presupposti fattuali per l’accoglimen-
to della domanda risarcitoria, a prescindere dall’originaria
compatibilità della stessa con il procedimento disciplinato
dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
7. Con il quarto motivo si deduce - in relazione all’art.
360 comma 1, n. 3, c.p.c.) - l’indeterminatezza del quan-
tum debeatur, ritenuta ostativa all’adozione del procedi-
mento di cui al R.D. n. 639 del 1910.
Questa Corte ha già chiarito che lo speciale procedi-
mento disciplinato dal R.D. n. 639 del 1910, utilizzabile, da
parte della pubblica amministrazione, non solo per le en-
trate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle
di diritto privato, purchè il credito in base al quale viene
emesso l’ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liqui-
do ed esigibile (sez. un., sentenza n. 11992 del 25 maggio
2009, Rv. 608328; sez. I, sentenza n. 7076 del 11 aprile 2016,
Rv. 639252; sez. I, sentenza n. 16855 del 25 agosto 2004, Rv.
576221). In particolare, costituisce credito certo e liquido
che l’Amministrazione può pretendere con la ingiunzione di
cui al R.D. n. 639 del 1910, quello f‌issato con atto ammini-
strativo meramente ricognitivo di tariffe prestabilite in con-
formità alle norme legislative statali e regionali vigenti (sez.
I, sentenza n. 19669 del 13 settembre 2006, Rv. 593662).
Nella specie la Corte d’appello ha rilevato che il credito
dell’APSS era stato f‌issato con atto amministrativo mera-
mente ricognitivo di tariffe predeterminate e oggettive e tale
accertamento non costituisce oggetto di specif‌ica censura.
Il motivo è dunque infondato.
8. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata
con rinvio in relazione ai primi due motivi, demandando
al giudice del rinvio di provvedere anche sulle spese del
giudizio di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, ORD. 13 OTTOBRE 2017, N. 24077
PRES. SPIRITO – EST. SCARANO – RIC. GRECO ED ALTRA (AVV. GRECO) C.
MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. ED ALTRA
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Richiesta di risarcimento ex art. 22 L. n. 990/1969
y Formulazione da parte del minore di età o di un
suo incaricato y Validità y Fondamento.
. In tema di assicurazione obbligatoria della responsa-
bilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, la richiesta che, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 22 della L. n. 990 del 1969, il
danneggiato deve rivolgere all’assicuratore del dan-
neggiante con lettera raccomandata, può essere vali-
damente formulata dal minore di età o da un suo in-
caricato, atteso che la stessa non costituisce un atto
negoziale, ma un atto giuridico in senso stretto da cui
non scaturiscono effetti sfavorevoli per il suo autore e,
pertanto, il minore è senz’altro capace di compierla
personalmente o di delegare all’uopo un terzo, non ri-
entrando tra gli atti che devono necessariamente esse-
re compiuti dal rappresentante legale. (l. 24 dicembre
1969, n. 990, art. 22) (1)
(1) Cass. civ. 10 marzo 2008, n. 6284, in questa Rivista 2008, 741 e
Cass. civ. 9 febbraio 2000, n. 1444, ivi 2000, 393, precisano che la
richiesta di risarcimento del danneggiato all’assicuratore del dan-
neggiante, a mezzo di lettera raccomandata, quale condizione di
proponibilità dell’azione risarcitoria contro l’assicuratore medesi-
mo, ai sensi e nei termini di cui all’art. 22 della legge 24 dicembre
1969 n. 990, integra un atto giuridico in senso stretto, non un atto
negoziale. Si veda, inoltre, Cass. civ. 10 giugno 2005, n. 12312, ivi
2006, 146, secondo cui l’incarico conferito ad un legale dai genitori
di un minore per la cura degli interessi di quest’ultimo in relazio-
ne ai danni occorsigli a seguito di un sinistro stradale conf‌igura un
mandato di carattere sostanziale avente ad oggetto il compimento
di atti giuridici stragiudiziali in nome e nell’interesse del minore, il
quale è idoneo (in assenza delle cause di estinzione tassativamente
previste dall’art. 1722 c.c.) a produrre effetti anche successivamente
al raggiungimento della maggiore età da parte del minore medesimo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26 novembre 2014 il Tribunale di Gela
ha dichiarato inammissibile il gravame in via principale
interposto dal sig. Carmelo Greco - in qualità di esercen-
te la potestà sulla f‌iglia Evelin Greco - nonché rigettato
quello proposto da quest’ultima, nelle more divenuta mag-
giorenne; ha altresì sostanzialmente rigettato - salvo che
in punto spese - il gravame in via incidentale interposto
dalla società Milano Assicurazioni S.p.a. in relazione alla
pronunzia G. di P. Gela 3 febbraio 2010, di improcedibilità
della domanda dal Carmelo Greco - nella qualità - e dalla
Evelin Greco spiegata nei confronti della sig. Adriana Gre-
co, conducente dell’autovettura Fiat Panda tg VA405339
a bordo della quale la predetta f‌iglia Evelin viaggiava in
qualità di trasportata, nonché della compagnia assicura-
trice per la r.c.a. società Milano Assicurazioni s.p.a., oltre
che nei confronti del sig. Silvano Delle Piane, conducente
dell’autovettura Nissan tg. BY745 di proprietà della società

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