Corte di Cassazione Civile sez. III, 16 ottobre 2017, n. 24289

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giur
2/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
tità del danno concretamente verif‌icatosi quale indice
dell’offensività della condotta in esame, dovendosi invece
fare riferimento all’intensità del pericolo derivante dall’o-
messa assistenza nelle date condizioni di tempo e di luogo
in cui si è verif‌icato il sinistro. Coerentemente a tale argo-
mentare, tuttavia, va escluso ogni riferimento alla condot-
ta riparatoria del danno concretamente verif‌icatosi.
4.3. Ma, nel caso in esame, i giudici di appello hanno
argomentato anche esaminando le caratteristiche della
condotta dell’imputata come concretamente accertata
ed hanno escluso la particolare tenuità del fatto facendo
riferimento all’agire della stessa nel contesto del sinistro
ed al comportamento processuale di totale negazione del
fatto. Si tratta di giudizio discrezionale, congruamente
argomentato, non suscettibile di ulteriore valutazione in
sede di legittimità.
5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; al ri-
getto consegue, i sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 14 NOVEMBRE 2017, N. 51743
(C.C. 11 OTTOBRE 2017)
PRES. ROMIS – EST. CIAMPI – P.M. MARINELLI (CONF.) – RIC. P.G. IN PROC.
LIGGIERI
Guida in stato di ebbrezza y Conf‌isca y Incidente
stradale y Raddoppio delle sanzioni y Sospensione
della patente di guida y Applicabilità.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, il raddoppio
delle sanzioni, da applicarsi in caso di provocato inci-
dente stradale, si riferisce non solo a quelle penali ma
anche alla sanzione amministrativa della sospensione
della patente di guida. (nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) Si rinvia al precedente conforme Cass. pen., sez. IV, 17 settembre
2013, n. 38141, in questa Rivista 2013, 1015.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte d’appello di Venezia ricorre avverso la sentenza di
cui in epigrafe che gli ha applicato la pena su richiesta ex
art. 444 per il reato di cui all’art. 186 c.d.s., comma 2, lett.
b), aggravato dell’aver provocato un incidente stradale.
La doglianza riguarda esclusivamente la pena accessoria
della sospensione della patente di guida, che il giudice, ha
determinato in mesi sei, non operando il raddoppio previ-
sto dal comma 2 bis.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è fondato.
Va infatti rilevato che il disposto dell’art. 186 c.d.s.,
comma 2 bis, allorquando prevede il “raddoppio” delle
sanzioni previste per le ipotesi base di cui al preceden-
te comma 2, in caso di incidente stradale, si riferisce non
solo alle sanzioni penali ma anche alla sanzione ammini-
strativa della sospensione della patente di guida. Ciò che
è confermato - nonostante una formulazione della norma
non assolutamente inequivoca - dalla circostanza che pri-
ma della modif‌ica intervenuta con la L. 29 luglio 2010, n.
120, art. 33, comma 1, lett. b), il testo della disposizione
aveva riferimento al “raddoppio delle pene” mentre la nor-
ma attualmente prevede il “raddoppio delle sanzioni”. Né
può sostenersi che la concessione delle attenuanti generi-
che con giudizio di equivalenza rispetto all’aggravante di
incidente stradale avrebbe neutralizzato gli effetti della
suddetta aggravante anche ai f‌ini della determinazione
della sanzione accessoria della sospensione della patente
di guida. È vero che in tema di guida in stato di ebbrez-
za, quando la circostanza aggravante ad effetto speciale
di aver provocato un incidente stradale viene ritenuta
equivalente alla concesse attenuanti generiche come nel-
la sentenza ex art. 444 c.p.p. di che trattasi ciò comporta
l’applicazione della pena che sarebbe inf‌litta come se non
ricorresse alcuna delle circostanze in comparazione (cfr.
sez. IV, 13 novembre 2011, P.G. in proc. Florio, Rv. 254475).
Tuttavia va sottolinea come che la giurisprudenza di legit-
timità ha da tempo chiarito che il giudizio di comparazio-
ne tra circostanze opera soltanto ai f‌ini della quantif‌ica-
zione della pena e che detto bilanciamento non consente
di escludere la rilevanza della circostanza oggetto della
valutazione, qualora la legge riconnetta all’esistenza della
stessa determinati effetti. Questa Corte ha avuto modo di
soffermarsi specif‌icamente sulla questione che qui vie-
ne in rilievo, osservando che il giudizio di bilanciamento
delle attenuanti, rispetto alla circostanza aggravante di
cui all’art. 186 c.d.s., comma 2-bis, non incide sulle sanzio-
ni amministrative accessorie (nonché sulla sostituzione
della pena con il lavoro di pubblica utilità) Cass. sez. IV,
sentenza n. 30254 del 26 giugno 2013, Rv. 257742.
3. Va quindi disposto l’annullamento della senten-
za impugnata limitatamente alla durata della sanzione
accessoria della sospensione della patente di guida di
Liggieri Roberto. Annullamento che può essere senza rin-
vio, rinvenendosi nella fattispecie un’ipotesi nella quale
detta sanzione amministrativa accessoria può essere, ex
art. 620 c.p.p., direttamente disposta dal giudice di legit-
timità, trattandosi di provvedimento consequenziale non
soggetto a valutazione discrezionale. compatibile con la
cognizione di mera legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 16 OTTOBRE 2017, N. 24289
PRES. VIVALDI – EST. D’ARRIGO – P.M. CARDINO (CONF.) – RIC. CERANELLI (AVV.
TI GIORDANO E WEGHER) C. AZ. PROV. SERVIZI SANITARI TRENTO (AVV.TI MANZI
E PISONI)
Sanità pubblica y Servizio sanitario nazionale y
Prestazioni y Rese dall’SSN in favore del danneg-
giato dal fatto illecito altrui y Recupero dei costi
y Rimedi esperibili dall’ente nei confronti del re-
sponsabile y Azione di rivalsa o di surrogazione y
Esclusione y Azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. y
Conf‌igurabilità y Inammissibilità della tutela aqui-

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