Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 24 luglio 2017, n. 18259

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 1/2018
LEGITTIMITÀ
dalla legge, con attribuzione agli stessi di un mandato "ex
lege" e di un corrispondente rapporto di preposizione ge-
storia in capo all’amministrazione richiedente (cfr. Cass.
n. 23679/2008), rapporto del quale la richiamata ipotesi in
ambito tributario costituisce un’ulteriore esemplif‌icazione
normativa. In altri termini, quando procede alla notif‌ica
- in virtù di una facoltà espressamente attribuitagli per
previsione normativa - il messo comunale svolge una fun-
zione autonoma che lo pone in rapporto di indipendenza
con l’amministrazione richiedente, quantunque si tratti di
quella presso cui egli è incardinato;
3.- Con il secondo mezzo il ricorrente deduce omesso
esame di un fatto decisivo per il giudizio, ed, in subordine,
violazione dell’art. 12 preleggi, e art. 1362 c.c. e ss., as-
sumendo che il tribunale avrebbe, erroneamente, letto od
interpretato i documenti relativi all’estensione dell’area
esente da ticket, omettendo di considerare che gli stessi
consentivano il parcheggio gratuito ai veicoli muniti di
permesso per la ZTL "Campo Marzio";
3.1.- La censura, per come formulata, è inammissibile,
poichè per un verso il tribunale ha preso in considerazione
ed espressamente valutato il contenuto del documento di
cui è denunziato l’omesso esame e, per altro verso e sotto
il prof‌ilo ermeneutico, il ricorrente non dà conto di quali
sarebbero i canoni ermeneutici violati e di come, osser-
vandoli, si sarebbe potuti pervenire ad un diverso risultato
interpretativo;
4.- Con il terzo mezzo il ricorrente denunzia violazione
dell’art. 115 c.p.c., e nullità della sentenza, per aver il Tri-
bunale ritenuto non provato il contenuto della segnaletica
verticale, invece pacif‌ico perché incontestato;
4.1.- Anche tale motivo non è fondato, poichè il tri-
bunale sul punto si è limitato a rilevare che la fotograf‌ia
prodotta dal Gobbi era illeggibile, dovendosi per il resto
ritenere escluso che la circostanza fosse pacif‌ica per il sol
fatto della contumacia dell’amministrazione.
In def‌initiva, il ricorso va rigettato. Non occorre prov-
vedere al regolamento delle spese del presente giudizio di
cassazione, posto che Roma Capitale, in questa fase, non
ha svolto attività giudiziale.
Il Collegio da atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1
quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per
il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore impor-
to a titolo di contributo unif‌icato pari a quello dovuto per
il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1
bis. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 24 LUGLIO 2017, N. 18259
PRES. AMENDOLA – EST. VINCENTI – RIC. GUERCINI (AVV. MANNI) C. FATA
ASSICURAZIONI DANNI S.P.A.
Responsabilità da sinistri stradali y Presunzio-
ne di colpa nel caso di scontro tra veicoli y Prova
liberatoria y Presunzioni semplici y Ammissibilità y
Fondamento.
. In tema di valutazione della prova, è possibile il ri-
corso alle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. al f‌ine
di valutare la responsabilità ai sensi dell’art. 2054 c.c.,
giacchè anche dette presunzioni sono “prova”, senza
che, salvo la c.d. “prova legale”, possa istituirsi una ge-
rarchia tra le diverse e relative fonti. (c.c., art. 2054;
c.c., art. 2697; c.c., art. 2729; c.p.c., art. 116) (1)
(1) Nel medesimo senso, v. Cass. civ. 23 settembre 2014, n. 20003,
in www.latribunaplus.it; Cass. civ. 6 giugno 2012, n. 9108, ibidem;
Cass. civ. 11 maggio 2007, n. 10847, ibidem e Cass. civ. 18 aprile 2007,
n. 9245, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ritenuto che:
con ricorso aff‌idato a tre motivi, Marco Valerio Guercini
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Velletri, in data
18 gennaio 2016, che ha rigettato l’appello dello stesso G.
avverso la decisione del Giudice di pace di Genzano di
Roma, la quale, a sua volta, ne aveva respinto la domanda
volta a conseguire il risarcimento dei danni patiti nel sini-
stro stradale verif‌icatosi il 24 aprile 2006, allorquando, ad
un incrocio stradale regolato da segnalazione semaforica,
l’attore, alla guida del proprio motociclo, veniva in collisio-
ne con l’autovettura condotta da P.S. (ed assicurata dalla
Fata Ass.ni S.p.A.);
che resiste con controricorso la Fata Assicurazioni
Danni S.p.A. (già rappresentata dalla mandataria Genera-
li Business Solutions s.c.p.a.), mentre non ha svolto attivi-
tà difensiva in questa sede l’intimata Silvia Patrizi;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente
al decreto di f‌issazione dell’adunanza in camera di consi-
glio;
che il Guercini ha depositato memoria il giorno stesso
dell’adunanza (25 maggio 2017);
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazio-
ne in forma semplif‌icata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato:
preliminarmente, che la memoria del ricorrente è
inammissibile, in quanto tardivamente depositata rispetto
al termine (non oltre cinque giorni prima dell’adunanza)
di cui all’art. 380 bis c.p.c.;
che, con il primo mezzo, è denunciata, in relazione
all’art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c., violazione degli artt. 2697
e 2729 c.c. e art. 115 c.p.c., per "omessa o insuff‌iciente va-
lutazione e motivazione circa fatti controversi e decisivi
per il giudizio con conseguente superamento della presun-
zione adottata dal giudice d’appello";
che la ricostruzione operata dal Tribunale (ossia che
"il motociclista ebbe ad attraversare l’intersezione quando
la luce dell’impianto semaforico relativa alla sua corsia
di marcia segnava luce rossa, giungendo a collisione con
l’autovettura condotta da Silvia Patrizi che in quale mo-

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