Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 30 agosto 2017, n. 20582

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giur
1/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 30 AGOSTO 2017, N. 20582
PRES. PETITTI – EST. SCALISI – RIC. GOBBI (AVV. GOBBI) C. ROMA CAPITALE
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Verbale y Violazio-
ni del codice della strada y Notif‌ica mediante messo
comunale y Ammissibilità y Conseguenze in tema di
tempestività della notif‌ica per l’ente notif‌icante.
. Tutte le amministrazioni, ove non sia possibile ricor-
rere utilmente al servizio postale o alle altre forme di
notif‌ica previste dalla legge, possono avvalersi dei mes-
si comunali per le notif‌icazioni dei propri atti, ai sensi
dell’art. 10 della L. n. 265 del 1999, con attribuzione agli
stessi di un mandato "ex lege" e di un corrispondente
rapporto di preposizione gestoria in capo all’ammini-
strazione richiedente; sicché, ove la richiesta riguardi
un verbale di contravvenzione al codice della strada e
provenga dall’amministrazione comunale presso cui il
messo è incardinato, la notif‌icazione deve intendersi
perfezionata, per l’ente, al momento della consegna
dell’atto al messo comunale, giacché questi in tal caso
opera in posizione di autonomia funzionale ed indipen-
denza rispetto all’amministrazione di appartenenza. (l.
3 settembre 1999, n. 265, art. 10; c.p.c., art. 149; nuovo
c.s., art. 201) (1)
(1) Principio analogo si ritrova, relativamente alla notif‌ica degli av-
visi di accertamento tributario, in Cass. civ. 15 settembre 2008, n.
23679, in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ritenuto che:
il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che
la controversia di cui al RG. 1450 del 2016, fosse trattata
in Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezio-
ne Civile di questa Corte, ritenendo infondati i tre motivi
del ricorso perché: a) corretta la notif‌ica dei verbali; b)
il ricorrente non dà conto di quali sarebbero i canoni er-
meneutici violati e di come osservandoli si sarebbe potuto
pervenire ad un diverso risultato interpretativo, c) il Tri-
bunale si è limitato a rilevare che la fotograf‌ia prodotta
dal Gobbi era illeggibile, dovendosi, per il resto ritenere
escluso che la circostanza fosse pacif‌ica per il solo fatto
della contumacia dell’amministrazione.
La proposta del relatore è stata notif‌icata al ricorrente,
che ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.
Considerato che:
1.- con ricorso depositato il 12 ottobre 2010 Goffredo
Gobbi oppose innanzi al Giudice di pace di Roma tre ver-
bali di accertamento elevati a suo carico nel febbraio 2010
per altrettante violazioni dell’art. 157 C.d.S., comma 6, con
i quali gli veniva contestata la sosta dell’autovettura in via
Maria Cristina a Roma senza esposizione del ticket, l’oppo-
nente eccepiva la tardività della notif‌icazione, in quanto
effettuata ex art. 140 c.p.c., da un dipendente comunale
e perfezionatasi mediante spedizione dell’avviso di depo-
sito degli atti presso la casa comunale successivamente ai
150 giorni previsti dall’art. 201 C.d.S., comma 1. Nel me-
rito rilevava di essere in possesso di permesso di sosta in
area ZTL, ciò che gli consentiva anche il parcheggio sulla
limitrofa via Maria Cristina in forza di apposita delibera
comunale.
L’Ente convenuto restava contumace;
Il Giudice di pace respingeva il ricorso;
Proponeva appello il Gobbi ed il Tribunale di Roma re-
spinse l’opposizione. Secondo il Tribunale, nel procedere
alla notif‌ica di un atto, il funzionario comunale svolge una
funzione indipendente rispetto a quella dell’amministra-
zione di appartenenza, rispetto alla quale è terzo; nella
specie andavano, dunque, applicati i principi generali
relativi al momento di perfezionamento della notif‌ica,
con conseguente rilievo, ai f‌ini della verif‌ica di tempesti-
vità, del momento in cui l’atto era stato consegnato dal
richiedente per la successiva notif‌icazione a mezzo posta,
incombente verif‌icatosi entro il termine di cui all’art. 201
C.d.S., comma 1; osservò, inoltre, che l’esenzione dal pa-
gamento del ticket riguardava solo alcune delle strade del
centro storico indicate nella delibera comunale, che non
ricomprendevano l’area per la quale il Gobbi era munito
di permesso, e che era rimasto indimostrato il fatto che
la segnaletica verticale presente sulla via Maria Cristina
consentisse la sosta gratuita ai titolari del permesso me-
desimo.
Avverso tale sentenza Goffredo Gobbi propone ricorso
per cassazione aff‌idato a tre motivi; l’intimato non ha svol-
to difese;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che:
2.- con il primo mezzo il ricorrente deduce violazione
dell’art. 16, comma 4, D.L.vo n. 546 del 1992, e art. 140
c.p.c., assumendo l’erroneità della decisione nella parte in
cui ha ritenuto tempestiva la notif‌ica dei verbali; osser-
va, infatti, che in caso di notif‌ica a mezzo posta rileva il
diverso termine per il notif‌icante- rendendo suff‌iciente a
tal f‌ine la consegna dell’atto-soltanto ove questi sia sogget-
to diverso dal richiedente, fattispecie qui non ricorrente
perché la notif‌ica era stata richiesta ed eseguita dall’am-
ministrazione comunale; ed a tal f‌ine contesta, più speci-
f‌icamente, il richiamo del giudice d’appello alla disciplina
del processo tributario (art. 16, comma 4, D.L.vo n. 546 del
1992), caratterizzato dall’effettiva autonomia del messo
notif‌icatore rispetto all’amministrazione f‌inanziaria, inve-
ce, mancante nella fattispecie;
2.1.- La censura non è fondata;
La sentenza impugnata ha, infatti, correttamente ri-
tenuto che il messo incaricato della notif‌ica di atti è in
posizione di autonomia funzionale rispetto all’ammini-
strazione di appartenenza; tale rilievo trova conferma -
come pure osservato dal tribunale - nel fatto che in base
alla L. n. 265 del 1999, art. 10, tutte le amministrazioni
possono avvalersi dei messi comunali per le notif‌icazioni
dei propri atti, ove non sia possibile ricorrere utilmente
al servizio postale o alle altre forme di notif‌ica previste

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