Corte di Cassazione Civile sez. II, ord. 28 settembre 2017, n. 22710

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giur
1/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
dell’allegata inadeguatezza, per inidoneità od insuff‌icien-
za della segnaletica, e non invece alla P.A. di provare l’ade-
guatezza della segnaletica stessa" (sez. I, sentenza n. 6242
del 21 giugno 1999);
5.- l’accoglimento del primo motivo del ricorso, con la
conseguente cassazione con rinvio della causa, comporta
l’assorbimento dell’ulteriore mezzo di gravame.
In conclusione, il ricorso va accolto, limitatamente al
primo motivo, assorbito il secondo, e la sentenza impugna-
ta va cassata, con rinvio al Tribunale di Oristano in per-
sona di altro magistrato, il quale procederà ad un riesame
della causa uniformandosi agli enunciati principi e rego-
lerà anche le spese del giudizio di cassazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, ORD. 28 SETTEMBRE 2017, N. 22710
PRES. PETITTI – EST. ORILIA – RIC. GRILLO (AVV.TI UMMARINO, SPIRITO E TITÀ)
C. SORIS S.P.A. ED ALTRO (AVV.TI SANTORO E RAVINALE)
Depenalizzazione y Applicazione delle sanzioni y
Somme dovute a titolo di sanzione amministrati-
va per violazione del codice della strada y Proce-
dura di riscossione coattiva mediante ingiunzione y
Ammissibilità y Legittimazione del concessionario y
Sussistenza y Fondamento.
. Ai f‌ini del recupero delle somme dovute a titolo di
sanzione amministrativa per violazione delle norme del
codice della strada, i Comuni possono avvalersi della
procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione,
di cui al R.D. n. 639 del 1910, anche aff‌idando il relativo
servizio ai concessionari iscritti all’albo di cui all’art.
53 del D.L.vo n. 44 del 1997, essendo tale aff‌idamento
consentito dall’art. 4, comma 2 sexies, del D.L. n. 209
del 2002, del quale non è intervenuta l’abrogazione -
pure inizialmente disposta dall’art. 7, comma 2, del
D.L. n. 70 del 2011, conv. con mod. nella L. n. 106 del
2011 - non essendo entrate in vigore le disposizioni cui
essa era subordinata. (d.l.vo 15 dicembre 1997, n. 44,
art. 53; d.l. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4; d.l. 13 mag-
gio 2011, n. 70, art. 7) (1)
(1) Nel senso che le somme dovute a titolo di sanzione amministrati-
va per violazione delle norme del codice della strada rientrano tra le
"altre entrate di spettanza delle province e dei comuni" per le quali
l’art. 52, comma 6, del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446 (nel testo,
applicabile "ratione temporis", anteriore all’abrogazione da parte
dell’art. 1, comma 224, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), prevede
la possibilità di procedere alla riscossione coattiva anche con la pro-
cedura indicata dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, v. Cass. civ. 9 aprile
2010, n. 8460, in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza 4 dicembre 2012 il Tribunale di Torino
ha rigettato l’appello proposto da Grillo Maria Elide con-
tro la sentenza n. 7580/2011 del locale giudice di pace che
aveva a sua volta respinto la sua opposizione contro l’in-
giunzione di pagamento della somma di Euro 195,64 emes-
sa ex art. 2, R.D. n. 639 del 1910 dalla società Soris S.p.A.
in relazione a due infrazioni al codice della strada. Il Tri-
bunale, premessa una ricostruzione del panorama norma-
tivo di riferimento, ha ritenuto legittimo il ricorso da parte
della società concessionaria alla procedura di ingiunzione
di cui all’art. 2, R.D. n. 639 del 2010 ed ha richiamato al
riguardo, molteplici pronunce di merito dello stesso uff‌i-
cio giudiziario sia in primo grado che in appello nonché
un precedente di questa Corte (la sentenza n. 8460/2010).
Ha condannato pertanto l’appellante soccombente al pa-
gamento delle spese di lite e della somma di Euro 1.100,00
in favore di ciascuna delle altre parti, ravvisando di uff‌icio
la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 96 c.p.c..
2. Contro tale decisione la Grillo ricorre per cassazio-
ne sulla base di tre censure a cui resistono con separati
controricorsi sia il Comune di Torino che il concessionario
Società di Riscossione Soris S.p.A..
La ricorrente e la società concessionaria hanno depo-
sitato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazio-
ne e o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c. criticando il giudice di appello per
avere ravvisato, seppur in modo non esplicito, un difetto
di specif‌icità dei motivi di gravame.
La censura è inammissibile per difetto di interesse
(art. 100 c.p.c.) perché il Tribunale non ha affatto deciso il
gravame in rito con una secca pronuncia di inammissibili-
tà, ma lo ha esaminato nel merito respingendolo per infon-
datezza della questione di diritto sollevata dall’appellante.
È vero che in motivazione vi è un passaggio dedicato
alla genericità dei motivi di appello, ma a ben vedere è una
considerazione aggiuntiva che però non rappresenta la ratio
decisiva, e prova ne è non solo la inequivoca formula adope-
rata in dispositivo ("rigetta" e non già "dichiara inammissi-
bile"), ma anche l’ampia disamina delle censure operata dal
giudice di appello (che, in caso di declaratoria di inammis-
sibilità, non avrebbe avuto logicamente alcun senso).
Questa Corte è costante nell’affermare che l’interesse
ad impugnare va apprezzato in relazione all’utilità con-
creta che deriva alla parte dall’eventuale accoglimento
dell’impugnazione stessa, non potendo esaurirsi in un
mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di
una questione giuridica, priva di rif‌lessi pratici sulla deci-
sione adottata (tra le tante, Sez. II, sentenza n. 15353 del
25 giugno 2010 Rv. 613939; Sez. lav., sentenza n. 13373 del
23 maggio 2008 Rv. 603196; Sez. I, sentenza n. 11844 del
19 maggio 2006 Rv. 589392): nel caso in esame, insomma,
l’eventuale accoglimento di una siffatta doglianza sarebbe
comunque inidonea a determinare da sola la cassazione
della pronuncia perché, lo si ripete, i motivi di appello
sono stati esaminati e respinti nel merito.
2. Col secondo motivo la Grillo deduce la "falsa applica-
zione dell’art. 36, comma 2, D.L. n. 248 del 2007 convertito
con modif‌icazioni in L. 28 febbraio 2008, n. 31, dell’art. 4,
comma 2 sexies e septies del 24 settembre 2002 n. 209,
violazione dell’art. 2, R.D. n. 639 del 1910 e dell’art. 13 pre-
leggi in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.".

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