Corte di Cassazione Civile sez. II, ord. 9 ottobre 2017, n. 23566

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giur
1/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
danno patrimoniale, venendo a ricondurre in essa tutte le
diverse "voci" elaborate dalla dottrina e dalla giurispru-
denza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita
di relazione, ecc.) che non richiedono uno specif‌ico ed au-
tonomo statuto risarcitorio (inteso come metolodogia dei
criteri liquidatori per equivalente), ma possono - se fon-
dati su circostanze di fatto apprezzabili - venire in consi-
derazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al
caso specif‌ico, laddove il danneggiato abbia allegato e di-
mostrato aspetti peculiari della fattispecie che impongano
nella attività di "aestimatio" di derogare alla applicazione
di criteri di liquidazione standard apprestati dalle Tabelle
comunemente in uso agli Uff‌ici giudiziari (cfr. Corte cass.
sez. III, sentenza n. 24864 del 9 dicembre 2010), venendo a
richiedere una "personalizzazione" del risarcimento. Tale
è infatti la indicazione che si ritrae dalla motivazione delle
sentenze delle SS.UU. citate, laddove si afferma che "de-
termina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta
attribuzione del danno biologico e del danno morale nei
suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale
(da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabili-
tà di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga
delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazio-
ne della liquidazione del danno biologico, valutando nella
loro effettiva consistenza le sofferenze f‌isiche e psichiche
patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del dan-
no nella sua interezza". Ciò che deve essere assolutamente
evitato, pertanto, è la mera applicazione di automatismi
liquidatori, privi di qualsiasi attinenza alla situazione con-
creta in cui versa la persona, tanto più resa peculiare dalle
molteplici espressioni che la sofferenza assume in ciascun
individuo in relazione alle specif‌iche contingenze della
vita. La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale
non signif‌ica, invece, la esclusione "tout court" della va-
lutazione - che rimane quindi dovuta, e risponde alla esi-
genza di adeguare il ristoro alle peculiari caratteristiche
della situazione e della persona del danneggiato - di quella
componente del pregiudizio non patrimoniale consistente
nel "turbamento dell’animo, il dolore intimo sofferti" (cfr.,
in tal senso, Corte cass., sez. lav., sentenza n. 687 del 15
gennaio 2014).
Consegue l’affermazione del principio di diritto:
- nell’adeguamento personalizzato del risarcimento per
il danno non patrimoniale, il Giudice di merito non potrà li-
mitarsi a liquidare la componente "sofferenza soggettiva",
cumulativamente al danno c.d. biologico, mediante appli-
cazione automatica di una quota proporzionale (di regola
pari ad 1/3) del valore del danno biologico; nè tanto meno
risulta congrua la applicazione, anche questa automatica,
di una riduzione dell’importo, come sopra calcolato, corri-
spondente a quella del danno biologico commisurato alla
durata della vita effettiva del danneggiato (anzichè alla
aspettativa di vita rilevata in base agli indicatori demo-
graf‌ici elaborati dall’ISTAT ed assunti nel calcolo tabellare
del danno biologico), ma dovrà preliminarmente verif‌icare
se e come tale specif‌ica componente del danno non patri-
moniale sia stata allegata e provata dal soggetto che ha
azionato la pretesa risarcitoria, provvedendo successiva-
mente - in caso di esito positivo della verif‌ica - ad adeguare
la misura della reintegrazione del danno non patrimonia-
le, indicando il criterio di "personalizzazione" nella specie
adottato, che dovrà risultare coerente logicamente con gli
elementi circostanziali ritenuti rilevanti ad esprimere la
intensità e la durata della sofferenza psichica.
La statuizione impugnata non è conforme ai principi
di diritto sopra indicati, e deve pertanto essere cassata,
avendo il Giudice di appello escluso la risarcibilità della
componente del danno non patrimoniale costituita dalla
sofferenza soggettiva ed omesso quindi di considerare le
circostanze allegate dagli attuali ricorrenti (in seguito al
sinistro Francesco Ciampa "aveva dovuto sottoporsi a sva-
riati interventi chirurgici ed aveva pressochè perso la vi-
sta") al f‌ine di un adeguamento del ristoro del danno subito
dal congiunto deceduto successivamente per altra causa.
In conclusione il ricorso trova accoglimento, quanto al
primo motivo, assorbito il secondo, e la sentenza impugna-
ta deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con
rinvio della causa alla Corte d’appello di Perugia in diversa
composizione, che uniformandosi all’enunciato principio
di diritto, procederà a nuovo esame nonché alla liquida-
zione delle spese del giudizio di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, ORD. 9 OTTOBRE 2017, N. 23566
PRES. PETITTI – EST. VARRONE – RIC. COMUNE DI ARBOREA (AVV.TI URRU E
BATTOLU) C. ZUCCA ED ALTRA (AVV. MOTZO)
Velocità y Limiti f‌issi y Apparecchi rilevatori y Po-
stazione di controllo y Preventiva informazione
y Necessità y Segnaletica di cui al D.M. 15 agosto
2007 y Percepibilità e leggibilità dell’avviso y Ripar-
to dell’onere della prova.
. In tema di opposizione a verbale di contravvenzione
per superamento del limite di velocità, grava sull’oppo-
nente, e non sulla P.A., l’onere di provare l’inidoneità
in concreto, sul piano della percepibilità e della leggi-
bilità, della segnaletica di cui al D.M. 15 agosto 2007 ad
assolvere la funzione di avviso della presenza di posta-
zioni di controllo della velocità, non assumendo, di per
sé, alcuna rilevanza il dato della velocità predominante
sul tratto di strada interessato dalla presenza della se-
gnaletica. (c.c., art. 2697; nuovo c.s., art. 142; nuovo
c.s., art. 203; d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 79;
d.m. 15 agosto 2007, art. 1) (1)
(1) Nel medesimo senso, si veda oltre a Cass. civ. 25 ottobre 2017, n.
25392, pubblicata in questo stesso fascicolo, Cass. civ. 5 maggio 2016,
n. 9033, in questa Rivista 2016, 690. Nel senso che, in tema di opposi-
zione a sanzione amministrativa per violazione del limite di velocità,
qualora l’opponente deduca non già la mancanza della segnalazione
stradale relativa al limite di velocità, ma soltanto la sua inadegua-
tezza, incombe a lui di dare prova, attraverso la dimostrazione di cir-
costanze concrete, della sussistenza dell’allegata inadeguatezza, per
inidoneità od insuff‌icienza della segnaletica, e non invece alla P.A. di
provare l’adeguatezza della segnaletica stessa, v. Cass. civ. 21 giugno
1999, n. 6242, ivi 1999, 883.

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