Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 25 ottobre 2017, n. 25392

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 1/2018
LEGITTIMITÀ
Il motivo è manifestamente fondato per quanto di ra-
gione. Il giudice di merito ha escluso la ricorrenza del dan-
no patrimoniale sulla base della mancata dimostrazione
dello svolgimento di un’attività lavorativa e ha pure esclu-
so il danno da perdita di chance.
Tale statuizione viola i principi di diritto enunciati da
questa Corte in subiecta materia.
In tema di danni alla persona, l’invalidità di gravità tale
(nella specie, del 25 per cento) da non consentire alla vit-
tima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da
quello specif‌icamente prestato al momento del sinistro, e
comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni per-
sonali ed ambientali, integra non già lesione di un modo
di essere del soggetto, rientrante nell’aspetto del danno
non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto
un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da
perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da
incapacità lavorativa specif‌ica, e piuttosto derivante dalla
riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accer-
tamento spetta al giudice di merito in base a valutazione
necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c. (Cass. 12 giu-
gno 2015, n. 12211). Nei casi in cui l’elevata percentuale
di invalidità permanente rende altamente probabile, se
non addirittura certa, la menomazione della capacità la-
vorativa specif‌ica ed il danno che necessariamente da essa
consegue, il giudice può procedere all’accertamento pre-
suntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando
questa specif‌ica voce di danno con criteri equitativi (Cass.
23 agosto 2011, n. 17514; 7 novembre 2005, n. 21497). La
liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ri-
corso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragio-
nevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà
un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conse-
guito in assenza dell’infortunio (Cass. 14 novembre 2013,
n. 25634). Il giudice di merito, escludendo in partenza il
danno patrimoniale per il sol fatto della mancata prova di
uno svolgimento dell’attività lavorativa, non ha adeguata-
mente compiuto l’accertamento presuntivo in ordine alla
riduzione della perdita di guadagno nella sua proiezione
futura, imposto dall’entità dei postumi, anche in termini
di perdita di chance.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 3, c.p.c.. Osserva la ricorrente che non sono
state liquidate le spese per contributo unif‌icato e spese di
notif‌ica. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 91 e 92
c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c..
Osserva la ricorrente che il giudice di appello, senza
alcuna motivazione, non ha liquidato le spese della con-
sulenza di parte. Con il quarto motivo si denuncia viola-
zione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 4 e 5 D.M. n. 55
del 2014, 91 e 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
3, c.p.c.. Osserva la ricorrente che nella liquidazione dei
compensi professionali è stato violato il minimo
previsto dalla tariffa forense. L’accoglimento del primo
motivo determina l’assorbimento degli ulteriori motivi.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 25 OTTOBRE 2017, N. 25392
PRES. D’ASCOLA – EST. ABETE – RIC. COMUNE DI TRODENA (AVV.TI DELUCA E
MANZI) C. A.S. (AVV.TI PROSPERI MANGILI E BIANCARDI)
Velocità y Limiti f‌issi y Accertamento y Apparecchi
rilevatori y Autovelox y Segnalazione con cartelli
ben visibili y Necessità.
. In tema di sanzioni amministrative per violazioni del
codice della strada relative al superamento dei limiti
di velocità accertate mediante l’utilizzazione degli
“autovelox”, la legittimità del relativo accertamento
(e, quindi, della conseguente sanzione irrogata con
il corrispondente verbale o disposta con l’eventuale
ordinanza-ingiunzione prefettizia) presuppone che –
conformemente al disposto dell’art. 142, comma 6-bis,
dello stesso c.d.s. – la postazione di controllo dello
strumento di rilevamento elettronico sulla rete stra-
dale sia preventivamente segnalata con cartelli “ben
visibili” dagli utenti stradali. (Mass. Redaz.) (nuovo
c.s., art. 142)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso al Giudice di pace di Egna A.S. proponeva
opposizione avverso il verbale n. 3288/2008 elevato dalla
polizia municipale di Trodena, con cui gli era stato conte-
stato di aver in data 23 marzo 2008 percorso con la sua au-
tovettura la strada statale n. 48, all’altezza del km. 16,110,
alla velocità di 83 kmh in violazione del limite massimo
consentito, pari a 50 kmh.
Deduceva che la postazione di controllo elettronico
della velocità non era visibile, giacchè collocata dopo un
f‌ilare di alberi, e che la segnaletica non era stata posizio-
nata con congruo anticipo.
Chiedeva l’annullamento del verbale.
Si costituiva il Comune di Trodena.
Instava per il rigetto dell’opposizione.
Assunto il formale interrogatorio del sindaco di Tro-
dena, assunta la prova testimoniale, con sentenza n.
108/2010 il giudice adito rigettava l’opposizione. Interpo-
neva appello A.S..
Resisteva il Comune di Trodena.
Con sentenza n. 569 del 28 giugno 2013 il Tribunale
di Bolzano accoglieva il gravame, annullava il verbale n.
3288/2008 e condannava il Comune appellato alle spese,
che liquidava in Euro 490,00 a titolo di rimborso delle spese
vive ed in Euro 3.800,00 a titolo di onorari, oltre al rimborso
forfetario nella misura del 12,5% ed agli accessori di legge.
Evidenziava il tribunale che, indipendentemente dalla
percezione delle distanze da parte del sindaco del Co-
mune di Trodena - "le cui dichiarazioni hanno comunque
natura confessoria" (così sentenza d’appello, pag. 3) - la
descrizione dello stato dei luoghi ove era stato collocato
l’autovelox, ossia la sua collocazione "al termine di una f‌ila
di alberi, in particolare tra gli ultimi due" (così sentenza
d’appello, pag. 3), rendeva palese la violazione del combi-
nato disposto dell’art. 142 C.d.S. e art. 79 reg. esec. C.d.S..

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