Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 14 novembre 2017, n. 26850

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giur
1/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
sabile nel caso di specie, attesa la genericità dei contenuti
di quest’ultimo, che si limita ad affermare che sussisteva-
no "elementi più che suff‌icienti per una valutazione favo-
revole all’imputato", senza specif‌icare quali siano questi
elementi e senza offrire alcuna indicazione precisa, anche
se sintetica, delle ragioni di diritto e dei prof‌ili di fatto alla
base delle doglianze (Cass. 9 maggio 1990, Rizzi; Cass 14
maggio 1992, Genovese; Cass. 17 novembre 1993, Setteca-
se, Rv. 196795).
3. La sentenza impugnata va dunque annullata senza
rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 14 NOVEMBRE 2017, N. 26850
PRES. ARMANO – EST. SCODITTI – RIC. PLACCI (AVV.TI PIZZIGATI E BABINI) C.
FATA ASSICURAZIONI DANNI S.P.A. E ALTRO (AVV. SCALISE)
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Invalidità personale y Permanente y Risarci-
mento del danno patrimoniale y Perdita di chance
y Accertamento presuntivo del giudice di merito y
Danneggiato che non svolgeva alcuna attività lavo-
rativa al momento del sinistro y Sussistenza.
. In tema di danni alla persona, qualora venga ricono-
sciuta un’elevata percentuale di invalidità permanente
(nella specie del 25%), il giudice di merito deve pro-
cedere all’accertamento presuntivo del danno patrimo-
niale in proiezione futura da perdita di chance, anche
se al momento del sinistro il danneggiato non svolge-
va alcuna attività lavorativa. (Mass. Redaz.) (c.c., art.
1226; c.c., art. 2056; c.c., art. 2059; c.c., art. 2697) (1)
(1) Cass. civ. 12 giugno 2015, n. 12211, in questa Rivista 2015, 824,
precisa che l’invalidità di gravità tale (nella specie, del 25%) da non
consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori
diversi da quello specif‌icamente prestato al momento del sinistro,
e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed
ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del sogget-
to, rientrante nell’aspetto del danno non patrimoniale costituito dal
danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione
futura da perdita di "chance", ulteriore e distinto rispetto al danno
da incapacità lavorativa specif‌ica, e piuttosto derivante dalla ridu-
zione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta
al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa
ex art. 1226 c.c.. In senso conforme alla sentenza in epigrafe si sono
espresse: Cass. civ. 14 novembre 2013, n. 25634, in www.latribuna-
plus.it; Cass. civ. 23 agosto 2011, n. 17514, ivi 2012, 343 e Cass. civ. 7
novembre 2005, n. 21497, ivi 2006, 1209.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che:
Carla Placci convenne in giudizio innanzi al Tribunale
di Ravenna Dervis Amici e Fata Assicurazioni Danni S.p.a.
chiedendo il risarcimento del danno subito a seguito di
sinistro stradale nel quale l’attrice era terzo trasportato
dal convenuto. Il Tribunale adito, previa CTU, accolse la
domanda per quanto di ragione, condannando convenuti in
solido al pagamento della somma di Euro 78.412,81, da cui
dovevano detrarsi gli importi già corrisposti. Avverso detta
sentenza propose appello la Placci. Con sentenza di data
26 febbraio 2016 la Corte d’appello di Bologna accolse par-
zialmente l’appello, riconoscendo in favore dell’appellante
un danno complessivo pari ad Euro 165.013,11 e, detratto
quanto corrisposto, disponeva la condanna al pagamento di
Euro 32.258,59 oltre accessori; condannò quindi gli appel-
lati in solido alla rifusione di due terzi delle spese di lite,
compensate per il resto, e che liquidò in Euro 3.5000,00 per
compensi professionali oltre accessori di legge.
Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, pre-
messo che andava riconosciuta un’invalidità permanente
pari al 25% sulla base delle più attendibili conclusioni
della consulenza di parte, che non spettava il danno pa-
trimoniale, essendo mancata la prova dello svolgimento di
un’attività lavorativa produttiva di reddito e non essendo
neanche ravvisabili le condizioni per il riconoscimento di
un danno da perdita di chance, posto che la Placci non
aveva dimostrato che, pur non avendo potuto sostene-
re l’esame di Stato per l’iscrizione all’albo dei geometri,
avrebbe continuato ad essere impedita dai postumi invali-
danti permanenti ad intraprendere la carriera di geometra
(potendo anche aver scelto di non intraprendere tale car-
riera) o comunque avrebbe superato l’esame e intrapreso
con successo l’attività professionale, a parte la mancata
prova di una maggiore onerosità dello svolgimento dell’at-
tività di casalinga per effetto dell’invalidità. Aggiunse che
le spese del grado, comprese quelle già liquidate al CTU,
andavano poste a carico degli appellati in solido nei limiti
di due terzi.
Ha proposto ricorso per cassazione Carla Placci sulla
base di quattro motivi e resiste con controricorso Fata As-
sicurazioni Danni S.p.a.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi
di manifesta fondatezza del ricorso relativamente al primo
motivo. Il Presidente ha f‌issato l’adunanza della Corte e
sono seguite le comunicazioni di rito. È stata presentata
memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa ap-
plicazione degli artt. 1226, 2043, 2056 e 2729 cod. civ., ai
sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché omesso
esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art.
360, comma 1, n. 5, c.p.c.. Osserva la ricorrente che, ri-
conosciuta la percentuale di invalidità permanente nella
misura del 25%, il giudice di appello doveva procedere
all’accertamento presuntivo del danno patrimoniale, an-
che a titolo di chances perdute, e che la circostanza che
il soggetto danneggiato non svolgesse alcuna attività la-
vorativa non autorizzava l’esclusione di un danno futuro,
dovendo il giudice al riguardo svolgere una complessa va-
lutazione di tipo prognostico. Aggiunge che il giudice di
appello ha omesso di esaminare la circostanza accertata
dal CTU dell’impedimento ad intraprendere l’attività di
geometra a causa delle gravissime lesioni e nulla ha os-
servato in ordine all’incapacità lavorativa specif‌ica pur
accertata dal CTU.

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