Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 10 ottobre 2016, n. 20316
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giur
5/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
La statuizione, come detto immotivata, si pone, infatti,
anche in contrasto con il principio costantemente affer-
mato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità,
secondo cui nell’inosservanza dell’obbligo di fermarsi
all’invito degli agenti in servizio di polizia stradale - co-
struita come reato dall’art. 650 c.p. e come violazione am-
ministrativa dall’art. 192 comma primo, c.d.s. - risultano
del tutto identici sia il fine perseguito, cioè la prevenzione
e l’accertamento di reati e infrazioni in materia di circola-
zione stradale, sia le rispettive condotte. Ne consegue che,
vertendosi nell’ipotesi di concorso apparente di norme, in
forza del principio di specialità di cui all’art. 9 della legge
n. 689 del 1981, l’omessa ottemperanza da parte del con-
ducente di un veicolo all’invito a fermarsi di funzionari,
ufficiali e agenti cui spetta la prevenzione e l’accertamen-
to dei reati in materia di circolazione stradale integra gli
estremi dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 192,
comma 1, c.d.s. e non già quelli della fattispecie criminosa
di cui all’art. 650 c.p. (sez. I, sent. n. 8385 del 10 luglio
1998, Balestra, Rv. 211147; sez. VI, sent. n. 23824 del 29
aprile 2003, Artese, Rv. 225688; sez. I, sent. n. 3943 del 15
gennaio 2008, Faggioli, Rv. 238382; sez. I, n. 36736 del 17
settembre 2008, Beninati, Rv. 241127).
5. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata sen-
za rinvio limitatamente al reato di cui al capo B perchè il
fatto non è previsto dalla legge come reato e per l’effetto
eliminata la pena corrispondente.
Può, tuttavia, procedersi direttamente in questa sede
alla eliminazione ai sensi dell’art. 620, lett. l) c.p.p., atteso
che dalla sentenza di primo grado si ricava che l’aumen-
to a titolo di continuazione (art. 81 c.p.) sulla pena base
riferita al più grave reato di cui all’art. 337 c.p. è stato
determinato nella misura di un mese di reclusione anche
per la contravvenzione de qua, aumento successivamente
ridottosi a venti giorni per effetto del rito speciale di cui
all’art. 442 c.p.p. e che va, pertanto, espunto. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 10 OTTOBRE 2016, N. 20316
PRES. AMENDOLA – EST. DE STEFANO – RIC. LE PERA C. EQUITALIA SUD S.P.A.
SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROVINCIA CATANZARO
Esecuzione forzata y Opposizioni y All’esecuzione
y Provvedimenti del giudice dell’esecuzione y Istan-
za di sospensione dell’esecuzione y Incompetenza
per valore del giudice adito y Rilievo officioso y
All’esito della riserva assunta per decidere sull’i-
stanza di sospensione dell’esecuzione y Tardività y
Esclusione y Ragioni y Fattispecie relativa a oppo-
sizione avverso preavviso di fermo amministrativo
per il pagamento di sanzioni relative ad infrazioni
stradali.
. In materia di opposizioni esecutive, deve ritenersi
tempestivo il rilievo officioso dell’incompetenza per
valore che il giudice dell’opposizione effettui nel prov-
vedimento emesso a scioglimento della riserva assunta
sull’istanza di sospensione dell’esecuzione, attesa la
natura sommaria della fase di delibazione di tale istan-
za, la quale implica il differimento della fase introdut-
tiva del giudizio di merito e la conseguente possibilità
di valutare le questioni relative alla competenza entro
la prima udienza di quest’ultimo successiva all’esauri-
mento della fase sommaria. (Principio affermato in un
giudizio di opposizione avverso preavviso di fermo am-
ministrativo per il pagamento di sanzioni relative ad in-
frazioni stradali, proposto dalla parte ai sensi dell’art.
617 c.p.c. e poi qualificato dal tribunale, con provve-
dimento emesso a scioglimento della riserva assunta
sull’istanza sospensiva, come azione di accertamento
negativo, soggetta alle ordinarie regole di competenza
per valore, alla stregua di un sopravvenuto mutamento
di giurisprudenza). (c.p.c., art. 38; c.p.c., art. 615; c.p.c.,
art. 617) (1)
(1) In genere, sul carattere del tutto ordinatorio e non di sentenza
sulla competenza dell’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione,
investito dell’opposizione ai sensi dell’art. 615, comma secondo,
c.p.c., esaurita la fase sommaria del procedimento demandata all’e-
manazione dei provvedimenti sull’istanza di sospensione dell’esecu-
zione, ravvisa di non essere competente e rimette, in virtù dell’art.
616 c.p.c., le parti per il prosieguo davanti al giudice individuato
come competente, v. Cass. civ. 30 giugno 2010, n. 15629, in Ius&Lex
dvd n. 1/2017, ed. La Tribuna. Nel senso che “Il fermo amministrativo
di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione
forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura
puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento,
sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accerta-
mento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del
rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per
materia e per valore”, si veda Cass. civ., sez. un., 22 luglio 2015, n.
15354, in questa Rivista 2015, 805.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Iole Le Pera impugna dinanzi a questa Corte, con
ricorso notificato il 14 gennaio 2016 ed articolato su di un
motivo, con regolamento necessario di competenza l’ordi-
nanza del 14 dicembre 2015 - comunicata il 15 successivo
- con cui il tribunale di Catanzaro ha dichiarato la propria
incompetenza sulla domanda da lei proposta in opposizio-
ne avverso il preavviso di fermo amministrativo emesso da
Equitalia Sud spa per tre cartelle di pagamento per san-
zioni ad infrazioni al c.d.s..
2. - In particolare, il tribunale qualifica, alla stregua di
Cass. sez. un. 22 luglio 2015, n. 15354, la domanda della
Le Pera come ordinaria azione di accertamento negativo
e così soggetta alle ordinarie regole di competenza per
valore; ma l’odierna ricorrente contesta la tempestività
del rilievo, per essere stata rilevata l’incompetenza con
provvedimento emesso fuori udienza ed a scioglimento
di una riserva su motivi diversi dall’esame delle questioni
di competenza. L’intimata non svolge attività difensiva in
questa sede.
3. - Il Pubblico Ministero, con sua requisitoria scritta
dep. il 6 giugno 2016, ha concluso per l’infondatezza dell’i-
stanza di regolamento, non reputando esauriti tutti gli in-
combenti processuali di cui all’udienza di prima compari-
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