Corte di Cassazione Civile sez. I, 10 gennaio 2017, n. 283

Pagine427-430
427
giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2017
LEGITTIMITÀ
3. La questione se l’inammissibilità del ricorso preclu-
da la rilevabilità dell’intervenuta depenalizzazione del
reato, va risolta, ad avviso del collegio, in senso negativo.
4. Per quanto la giurisprudenza di legittimità meno
recente fosse orientata in contrario senso sulla base del
principio che l’inammissibilità del ricorso per cassazione
per qualunque causa non consente il formarsi di un valido
rapporto processuale precludendo pertanto la possibilità
di dichiarare la depenalizzazione del reato, dichiarazione
alla quale potrà provvedere il giudice dell’esecuzione (sez.
IV, n. 8200 del 25 gennaio 2001 - dep. 27 febbraio 2001,
Varas Mendoza J, Rv. 218972; 1693/200; 4957/1994), quella
più recente (Cass. 48054/2011; 39566/2011; 21579/2008) è
espressione del diverso orientamento, cui si ritiene di ade-
rire, secondo il quale l’abolitio è destinata a prevalere an-
che sulla causa di inammissibilità del ricorso, “in quanto
alla impossibilità di rilevare cause di non punibilità in co-
stanza di ricorso inammissibile (principio da ultimo con-
diviso dalle sez. un. 12602/2016, Ricci, secondo cui non è
rilevabile la prescrizione non dedotta né rilevata in appel-
lo né oggetto di ricorso per cassazione, in caso di ricorso
inammissibile, n.d.r.), resistono le ipotesi di successione
di leggi, riconducibili all’art. 2 c.p. (Cass. 39566/2011 cit.).
5. Ciò in quanto la nozione di condanna, ricavabile da
tale norma in combinato disposto con l’art. 673 c.p.p., corri-
sponde al concetto di giudicato formale, f‌ino al formarsi del
quale spetta al giudice della cognizione prendere atto della
intervenuta abolitio criminis con conseguente annullamen-
to della condanna per mancanza di rilievo penale del fatto
(39566/2011 cit.). Senza contare che il contrario orienta-
mento sarebbe in contrasto anche con i principi di legalità e
di economia processuale che devono informare il processo.
6. La sentenza impugnata merita quindi annullamento
senza rinvio limitatamente al reato di guida senza patente
perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato con
rideterminazione della pena per il residuo reato in mesi
cinque e giorni dieci di reclusione (pena base per il reato di
sostituzione di persona: anni uno con riduzione a mesi otto
per attenuanti generiche, secondo il calcolo effettuato dalla
corte di appello, meno riduzione di un terzo per il rito).
7. Ai sensi dell’art. 9 D.L.vo n. 8/2016 va disposta la tra-
smissione all’autorità amministrativa competente degli
atti relativi al reato trasformato in illecito amministrativo.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. I, 10 GENNAIO 2017, N. 283
PRES. SALVAGO – EST. VALITUTTI – P.M. DE RENZIS (CONF.) – RIC. E-VIA S.P.A.
(AVV.TI ROTELLI, CINTIOLI E IELO) C. PROVINCIA DI PORDENONE
Tributi degli enti pubblici locali y Tassa di oc-
cupazione di spazi ed aree pubbliche y Impianto di
reti per l’esercizio delle comunicazioni elettroni-
che y Imposizione di oneri e canoni da parte della
provincia y Canone di soggezione previsto dall’art.
27 c.s. y Esclusione y Fondamento.
. Ai sensi dell’art. 93, comma 2, del D.L.vo n. 259 del
2003, come autenticamente interpretato, con eff‌icacia
retroattiva, dall’art. 12, comma 3, del D.L.vo n. 33 del
2016, gli operatori che forniscono reti di comunicazio-
ne elettronica sono sottoposti unicamente alle tasse
o ai canoni indicati nella menzionata disposizione e,
pertanto, la provincia non può pretendere il pagamento
del c.d. canone di soggezione previsto dall’art. 27 del
D.L.vo n. 285 del 1992 (codice della strada). In effetti,
l’art. 93 cit., è espressione di un principio fondamen-
tale dell’ordinamento di settore delle telecomunicazio-
ni, in quanto persegue la f‌inalità di garantire a tutti
gli operatori un trattamento uniforme e non discrimi-
natorio, attraverso la previsione del divieto di porre a
carico degli stessi ulteriori oneri o canoni, posto che -
ove ciò non fosse - ogni singola Amministrazione dotata
di potestà impositiva potrebbe liberamente prevedere
obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul
proprio territorio, con il rischio di una ingiustif‌icata di-
scriminazione rispetto ad operatori di altre regioni, per
i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere
imposti. (d.l.vo 1 agosto 2003, n. 259, art. 93; d.l.vo 15
febbraio 2016, n. 33, art. 12; nuovo c.s., art. 27) (1)
(1) Utili riferimenti, in materia di attraversamento, con infrastruttu-
re della rete di telecomunicazione, del c.d. reticolo idrico demaniale
gestito dalle regioni ai sensi degli artt. 86 e 89 del D.L.vo n. 112/1998,,
si rinvengono in Cass. civ. 3 settembre 2015, n. 17524, in Ius&Lex dvd
n. 1/2017, ed. La Tribuna, secondo cui tale attraversamento non è as-
soggettabile al pagamento di oneri o canoni diversi da quelli previsti
dal D.L.vo n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), o
da legge statale ad esso successiva. Principio, questo, che ha trovato
conferma nella nuova formulazione dell’art. 93, comma 2, del Codice,
la quale - a fronte di una generica indicazione contenuta nel comma
1 - ha precisato, in senso restrittivo, che nessun altro onere f‌inanzia-
rio, reale o contributo può essere imposto per l’esercizio dei servizi di
comunicazione elettronica, fatta salva l’applicazione della tassa o del
canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notif‌icato il 15 ottobre 2004, la E
-Via s.p.a. proponeva opposizione avverso il decreto ingiun-
tivo n. 1434/2004, emesso dal Tribunale di Pordenone, con il
quale le veniva intimato, per il periodo 16 settembre 2003-
31 dicembre 2004, il pagamento, a favore della Provincia di
Pordenone, oltre che della TOSAP (tassa per l’occupazio-
ne di suolo pubblico), anche del cd. canone di soggezione
previsto dall’art. 27 del D.L.vo n. 285 del 1992, nella misura
di € 16.752,74, in virtù della convenzione per l’occupazione
di sede stradale stipulata tra le parti il 16 gennaio 2001. Il
Tribunale adito, con sentenza n. 765/2006, accoglieva l’op-
posizione, revocando il provvedimento monitorio.
2. L’appello proposto dalla provincia di Pordenone veni-
va, peraltro, accolto dalla Corte di appello di Trieste, con
sentenza n. 209/2011, depositata il 21 aprile 2011 e notif‌i-
cata il 26 maggio 2011, con la quale il giudice del gravame
riteneva fondata la domanda monitoria proposta dalla Pro-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT