Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 7 febbraio 2017, n. 3156

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2017
LEGITTIMITÀ
Quanto qui per ultimo affermato fornisce ulteriori do-
vuti elementi chiarif‌icatori a sostegno dei principi innanzi
già richiamati.
In conclusione, alla stregua di tutto quanto innanzi
affermato con il compiuto excursus della giurisprudenza
(e della legislazione) in tema di individuazione di aree
contigue pertinenziali (e di strade comunali) e - quindi -
all’esatta e concreta conf‌igurabilità di una demanialità ex
art. 22 della legge n. 2248 del 1865, all. F, il motivo, per le
molteplici ragioni esposte, è fondato.
2. - Il ricorso va conseguentemente accolto con cassazio-
ne della impugnata sentenza e rimessione degli atti ad altra
sezione della Corte di appello di Roma, che provvederà a, an-
che per le spese della presente fase, decidere la controversia
uniformandosi ai principi innanzi enunciati. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 7 FEBBRAIO 2017, N. 3156
PRES. TRAVAGLINO – EST. DE STEFANO – P.M. GIACALONE (CONF.) – RIC.
FUTURA TRASPORTI 3000 SOC. COOP. (AVV.TI COSTA E CIARROCCA) C. EQUITALIA
SUD S.P.A. ED ALTRA
Depenalizzazione y Applicazione delle sanzioni y
Violazioni del Codice della strada y Cartella esatto-
riale y Opposizione all’intimazione di pagamento y
Competenza per materia del giudice di pace y Ambi-
to applicativo y Fondamento y Cumulo degli importi
delle cartelle impugnate y Irrilevanza.
. In tema di riscossione di sanzioni amministrative pe-
cuniarie, la cognizione sulle opposizioni all’intimazio-
ne di pagamento per violazioni del codice della strada è
devoluta alla competenza del giudice di pace in base ad
un criterio composito che, ai sensi degli artt. 6 e 7 del
D.L.vo n. 150 del 2011, è individuato prioritariamente
con riguardo alla materia e solo in via sussidiaria con
riferimento al valore; ne deriva l’assoluta irrilevanza
del cumulo degli importi delle cartelle impugnate uni-
tariamente dal debitore ingiunto, atteso che esso po-
trebbe comportare, in virtù degli artt. 10 e 104 c.p.c., la
deroga esclusivamente alla competenza per valore, ma
non anche a quella per materia, non dando luogo, così,
ad una nuova controversia per la quale – in ragione
della sommatoria di controversie tutte di competenza
per materia del giudice di pace – torni ad essere ri-
levante il criterio della competenza per valore. (c.p.c.,
art. 10; c.p.c., art. 104; c.p.c., art. 615; d.l.vo 1 settembre
2011, n. 150, art. 6; d.l.vo 1 settembre 2011, n. 150, art.
7) (1)
(1) Affermativa della competenza del giudice di pace, avuto riguardo
ai criteri di competenza per materia stabiliti dall’art. 7 del D.L.vo
1° settembre 2011, n. 150, v. Cass. civ. 18 febbraio 2015, n. 3283, in
questa Rivista 2015, 525. Si veda, inoltre, Cass. civ. 12 marzo 2012, n.
3878, in Ius&Lex dvd n. 1/2017, ed. La Tribuna, secondo cui l’art. 22
bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, attribuisce al giudice di pace
la competenza per le opposizione alle sanzioni amministrative pecu-
niarie di valore f‌ino ad euro 15.493, dovendosi aver riguardo, al f‌ine di
determinare tale parametro, al massimo edittale della sanzione pre-
vista per ciascuna violazione, senza che rilevi che il provvedimento
sanzionatorio abbia ad oggetto una pluralità di contestazioni e che,
per effetto della sommatoria dei relativi importi, venga superato il
limite di valore che radica la competenza del giudice di pace.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza datata 23 marzo
2016, ha richiesto il regolamento di competenza di uff‌icio
sulla domanda proposta, in origine dinanzi al giudice di pace
di quel capoluogo con ricorso del 29 settembre 2014 ma a
seguito di declaratoria di incompetenza con ordinanza all’e-
sito dell’ud. 25 gennaio 2015, dalla Futura Trasporti 3000
Società cooperativa nei confronti di Equitalia Sud s.p.a. e di
Roma Capitale in relazione a dodici avvisi di intimazione di
pagamento di sanzioni per violazioni al codice della strada,
per un valore complessivo di almeno € 65.501,47.
2. - Al riguardo, il tribunale rileva come, in base al com-
binato disposto degli artt. 205 del c.d.s. e (una volta abro-
gato l’art. 22 bis della legge n. 689 del 1981) 6 e seguen-
ti del D.L.vo n. 150 del 2011, le opposizioni alle sanzioni
amministrative siano attribuite al giudice di pace senza
alcun limite di competenza di valore, neppure derogabile
ai sensi degli artt. 10 cpv. e 104 c.p.c. nell’ipotesi di cu-
mulo soggettivo di domande proposte nei confronti di una
sola parte, tale regola operando limitatamente ai criteri
di competenza per valore; ed estendendosi la conclusione
anche alle opposizioni ad esecuzioni fondate su cartelle
per la riscossione dei crediti da sanzioni di tal fatta.
3. - L’opponente ha aderito, con memoria depositata ai
sensi dell’art. 47 c.p.c., alla prospettazione del tribunale.
4. - Dal canto suo, il Pubblico Ministero, con requisito-
ria dep. il 19 settembre 2016, chiede la declaratoria della
competenza del giudice di pace, dovendo ribadirsi che,
in tema di sanzioni amministrative, il combinato dispo-
sto degli art. 205, comma terzo, del D.L.vo della legge n.
689 del 1981 attribuisce al giudice di pace la competenza
per materia sulle opposizioni alle sanzioni amministrative
relative a violazioni del codice della strada senza alcun
limite di valore, tanto che:
- l’opposizione a cartella esattoriale relativa ad una
pluralità di violazioni che superino l’ordinaria competenza
per valore del giudice di pace appartiene all’inderogabile
competenza per materia di tale organo giudiziario, essen-
do prevista la deroga in favore del giudice superiore, ai
sensi degli artt. 10 secondo comma e 104 c.p.c., nell’ipotesi
di cumulo soggettivo di domande proposte nei confronti di
una sola parte, limitatamente ai criteri di competenza per
valore (Cass. n. 6463/2011,ord.);
- l’assegnazione alla competenza per materia deriva
dalla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio
(Cass. n. 15694/2005, ord.);
- il carattere di competenza funzionale per materia del
giudice di pace in ordine a dette opposizioni è stato riba-
dito dalla giurisprudenza successiva di questa S.C (Cass n.
13351/2011, ord.; Cass. n. 24213/2011, ord.; V. anche Cass.
15382/2012, in motivazione).
5. - Ritiene il Collegio necessario assicurare continui-
tà al consolidato orientamento per il quale le opposizioni,

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