Corte di Cassazione Civile sez. VI, 7 febbraio 2017, n. 3216

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2017
LEGITTIMITÀ
I
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, 7 FEBBRAIO 2017, N. 3216
PRES. AMENDOLA – EST. ROSSETTI – RIC. CAPOGRECO ED ALTRA (AVV.
POLLIFRONE) C. COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO (AVV. MONDELLI)
Responsabilità civile y Amministrazione pubblica
y Opere pubbliche y Strade y Aree private latistanti
pubbliche vie y Manutenzione e messa in sicurezza
y Obbligo della P.A. y Sussistenza y Violazione y Re-
sponsabilità per i danni subiti dall’utente y Condi-
zioni.
. In tema di responsabilità da negligente manutenzio-
ne delle strade, è in colpa la Pubblica Amministrazione
che non provveda alla manutenzione o messa in sicu-
rezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti
le pubbliche vie, quando da esse possa derivare perico-
lo per gli utenti delle strade, né ad inibirne l’uso gene-
ralizzato; ne consegue che, nel caso di danni causati da
difettosa manutenzione d’una strada, la natura privata
di questa non è, di per sé, suff‌iciente ad escludere la
responsabilità dell’amministrazione comunale ove, per
la destinazione dell’area e per le sue condizioni ogget-
tive, la stessa era tenuta alla sua manutenzione. (c.c.,
art. 2043; nuovo c.s., art. 14; nuovo c.s., art. 30; d.l.vo
26 febbraio 1994, n. 143, art. 2) (1)
II
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 2 FEBBRAIO 2017, N. 2795
PRES. MIGLIUCCI – EST. ORICCHIO – P.M. RUSSO (DIFF.) – RIC. CORICA ED ALTRI
(AVV. PALMERI) C. ROMA CAPITALE
Strade y Private e pubbliche y Strada pubblica y
Strade comunali y Presunzione di demanialità di cui
all’art. 22 L. n. 2248/1865, all. f) y Portata y Limiti.
. La presunzione di demanialità stabilita dall’art. 22
della L. n. 2248 del 1865, all. F, non si riferisce ad ogni
area comunicante con la strada pubblica, ma solo a
quelle che, per l’immediata accessibilità, integrano la
funzione viaria della rete stradale, in guisa da costitu-
ire pertinenza della strada; nelle altre ipotesi, invece,
aff‌inché un’area privata venga a far parte del demanio,
è necessario che essa sia destinata all’uso pubblico
e che sia intervenuto un atto o un fatto che ne abbia
trasferito il dominio alla Pubblica Amministrazione.
(In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la
sentenza impugnata, che aveva ritenuto la natura de-
maniale di un’area sulla base del solo requisito della
contiguità alla strada, omettendo ogni valutazione
sull’effettiva funzione integrativa della viabilità strada-
le svolta dalla stessa). (c.c., art. 873; l. 20 marzo 1865,
n. 2248, art. 22) (2)
(1) Sulla responsabilità dell’ente proprietario della strada in relazio-
ne agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da control-
lare, anche nei casi in cui l’evento lesivo trovi origine nella cattiva
od omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché
appartenenti a privati, v. Cass. civ. 11 novembre 2011, n. 23562, in
questa Rivista 2012, 566. Si veda anche Cass. civ. 4 gennaio 2010, n.
7, in Ius&Lex dvd n. 1/2017, ed. La Tribuna, secondo cui il Comune
che consente alla collettività l’utilizzazione, per pubblico transito, di
un’area di proprietà privata, si assume l’obbligo di accertarsi che la
manutenzione dell’area e dei relativi manufatti non sia trascurata
con la conseguente responsabilità per il danno eventualmente cagio-
nato all’utente dell’area, non rilevando che l’obbligo della manuten-
zione incomba sul proprietario dell’area medesima.
(2) In senso conforme alla seconda parte della massima de qua, v.
Cass. civ. 28 settembre 2010, n. 20405, in questa Rivista 2011, 116. Sul-
la presunzione di demanialità di cui all’art. 22 della L. n. 2248/1865,
all.F, v. Cass. civ., sez. un., 17 giugno 1996, n. 5522, ivi 1996, 723.
I
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art.
380 bis c.p.c., la seguente relazione:
“1. Nel 2002 Maria Grazia Scopacasa convenne dinanzi
al Tribunale di Foggia il Comune di San Giovanni Rotondo,
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni sofferti
in conseguenza delle lesioni personali patite a causa d’una
caduta, avvenuta mentre percorreva una strada comunale,
ed ascritta al carente stato manutentivo di questa.
2. Il Tribunale di Foggia accolse la domanda con sen-
tenza n. 846 del 2007. La Corte d’appello di Bari tuttavia
con sentenza 31 dicembre 2013 n. 1904 accolse l’appello
del Comune e rigettò la domanda. La Corte ritenne non
provato che il tratto di strada su cui avvenne la caduta
fosse di proprietà comunale.
3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassa-
zione da Felice Capogreco e Rocco Capogreco, eredi di
Maria Grazia Scopacasa, deceduta nelle more del giudizio,
con ricorso fondato su tre motivi.
4. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano
il vizio di insuff‌iciente e contraddittoria motivazione. De-
ducono che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere
sussistente la prova che il sinistro avvenne su un tratto di
strada di proprietà privata.
Il motivo è inammissibile: sia perchè sollecita da questa
Corte un sindacato sulla valutazione delle prove compiute
dal giudice di merito, sia perchè in ogni caso al presente
giudizio si applica ratione temporis il nuovo testo dell’art.
360 c.p.c., n. 5, il quale non consente più di censurare in
sede di legittimità il vizio di “illogica o contraddittoria mo-
tivazione”, salvi i casi - qui non ricorrenti - di motivazione
totalmente mancante o totalmente incomprensibile.
5. Il secondo motivo di ricorso si articola in due diverse
censure, ovvero:
(a) l’eccezione con cui il Comune contestò che il sini-
stro fosse avvenuto su una strada comunale era generica.

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